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Fusioni di comuni

La costituzione di nuovi comuni o la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni spetta alla Regione con proprie leggi, sentite le popolazioni interessate.

L'iniziativa per la proposta di fusione spetta: a ciascun consigliere, a due o più comuni contermini della stessa provincia che esprimono la volontà di procedere alla fusione e chiedono alla Giunta regionale di presentarne la proposta, ai consigli comunali interessati, nonché ad un numero di elettori che:

  1. in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
     
  2. in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta elettori;
     
  3. in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune e sia comunque non inferiore a duemila elettori.

Qualora non si tratti di proposta di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 74 dello statuto regionale, la commissione competente, entro 30 giorni dall'assegnazione della proposta di legge, deve esprimere il parere referente, previa consultazione dei comuni interessati.

La legge regionale che stabilisce la fusione di comuni esistenti è preceduta dal referendum consultivo delle popolazioni interessate. Il Consiglio regionale adotta una deliberazione per lo svolgimento del referendum. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum al Presidente della Giunta regionale il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, con proprio decreto, indice il referendum con proprio decreto.

Aggiornato al:
28.10.2022
Article ID:
11937386
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