"Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
5. E’ vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.