Trasportare gli animali in bicicletta

Trasportare gli animali in bicicletta

"Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 182. Circolazione dei velocipedi.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

5. E’ vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

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