TITOLO VIII - La partecipazione

TITOLO VIII - La partecipazione

Art. 72 Principi
Art. 73 Dovere di informazione 
Art. 74 Iniziativa popolare
Art. 75 Referendum abrogativo
Art. 76 Referendum consultivo
Art. 77 Normativa sui referendum
Art. 78 Ammissibilità dei referendum Art. 72 - Principi

1. La legge promuove, secondo i principi dell'articolo 3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.
3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.

Art. 73 - Dovere di informazione

1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.

Art. 74 - Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.
2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.

Art. 75 - Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione.
2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni.
4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni dalla data della votazione.

Art. 76 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione.
2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.

Art. 77 - Normativa sui referendum

1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei referendum; prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.
2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.

Art. 78 - Ammissibilità dei referendum

1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal collegio di garanzia statutaria.

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