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TITOLO III - Le fonti normative

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Art. 39 Elenco delle fonti
Art. 40 Procedimento legislativo
Art. 41 Promulgazione
Art. 42 Regolamenti
Art. 43 Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 44 Qualità delle fonti normative
Art. 45 Controllo sulle leggi Art. 39 - Elenco delle fonti

1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi, i regolamenti.
2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.


Art. 40 - Procedimento legislativo

1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l'assegnazione alle commissioni competenti.
2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle commissioni o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità volte ad assicurare l'esame da parte del consiglio delle proposte di iniziativa consiliare.
3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.
4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.
5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.

Art. 41 - Promulgazione

1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del presidente del consiglio.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario.
3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

Art. 42 - Regolamenti

1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.
2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.
3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.
4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.
5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.
6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

Art. 43 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 44 - Qualità delle fonti normative

1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.
2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.
3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.
5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.
7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.

Art. 45 - Controllo sulle leggi

1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.
2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.
4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

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Aggiornato al:
14.12.2012
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275846