Art. 1 - La Regione Toscana
Art. 2 - Territorio, capoluogo, stemma
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Finalità principali
Art. 5 - Verifica dei principi e dei diritti Art 1 - La Regione Toscana
1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.
Art. 2 - Territorio, capoluogo, stemma
1. La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si riuniscono di norma il consiglio e la giunta regionale.
3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti con legge.
Art. 3 - Principi generali
1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.
2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.
4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali.
5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero.
6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.
Art. 4 - Finalità principali
1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:
a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;
c) il diritto alla salute;
d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;
g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;
h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;
l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;
o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;
p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;
q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;
r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;
s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;
t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;
u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;
v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;
z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.
Art. 5 - Verifica dei principi e dei diritti
1. La Regione assume a base della sua azione i principi e i diritti del presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.
TITOLO I - La Regione Toscana
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Article ID: 275805