Supporto per la Formazione e il Lavoro

Cos'è, come funziona e chi ne ha diritto

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Cos'è
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, comunque denominate.  
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede, come indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un beneficio economico di 350 euro al mese, erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di 12 mensilità. Tale beneficio è incompatibile con il Reddito di cittadinanza, la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione.

Come funziona
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è istituito dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), dal 1 settembre 2023.
Per usufruire della misura è necessario:

  • presentare domanda di SFL all’INPS in via telematica;

  • iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la piattaforma informatica INPS;

  • sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria della domanda;

  • sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso il centro impiego competente;

  • frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Beneficiari
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:
    • di età compresa tra 18 e 59 anni;
    • in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.
Per ogni ulteriore informazione e per accedere alla pagina INPS dedicata

Patto di servizio e condizionalità
I richiedenti il Supporto per la Formazione e il Lavoro devono sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego competente, o aggiornare il Patto se già sottoscritto. 
La convocazione dei beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro da parte dei Centri per l'Impiego avviene per SMS o posta elettronica, ai sensi dell’art. 6, comma 5 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del Patto di Attivazione Digitale. 

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l'operatore addetto alla definizione del Patto di servizio personalizzato e rispettare gli impegni presi. 

La violazione degli obblighi di partecipazione alle politiche previste e concordate nel Patto di Servizio Personalizzato Lavoro, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85. 

È prevista la decadenza dal Supporto Formazione e Lavoro quando il beneficiario: 

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; 

  • non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero; 

  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione; 

  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro; 

  • non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore; 

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; 

  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

a) documentato stato di malattia o di infortunio;

b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;

c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;

e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

f) casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Nota bene
Nella casistica di cui alla lettera g) di cui sopra rientra anche lo svolgimento di attività lavorativa, che deve pertanto essere comunicata dal Beneficiario al Centro per l'Impiego con le modalità ed i tempi sotto descritti.
Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro, il giustificato motivo ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a, b, c, e, f, di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità sopra riportate.

Tali comunicazioni devono pervenire al soggetto che ha inviato la convocazione o con il quale è stata concordata l’attività (Centro per l’Impiego o Agenzia per il Lavoro/Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro) tramite una delle seguenti modalità:
    a. posta ordinaria e/o raccomandata;
    b. posta elettronica;
    c. Posta Elettronica Certificata (PEC);
    d. consegna a mano anche da parte di terzo delegato agli indirizzi presenti nell'intestazione del patto di servizio personalizzato.

Si ricorda che in caso di posta ordinaria o mail la responsabilità della mancata ricezione è a carico del mittente. Ai fini del rispetto dei termini farà fede il timbro postale.

Per ogni ulteriore informazione contatta il Centro impiego competente

Aggiornato al:
29.09.2023
Article ID:
169383470