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Specie esotiche invasive

"Specie esotiche invasive" sono definite le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (introdotte volontariamente o accidentalmente in territori diversi da quello di origine), in grado di svilupparsi allo stato selvatico e minacciare la biodiversità dei territori in cui vanno ad insediarsi. Oltre a concorrenza diretta con le specie autoctone, possono influenzare negativamente gli ecosistemi naturali, provocando anche danni economici all’agricoltura e all’allevamento.
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"Specie esotiche invasive" sono definite le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (introdotte volontariamente o accidentalmente in territori diversi da quello di origine), in grado di svilupparsi allo stato selvatico e minacciare la biodiversità dei territori in cui vanno ad insediarsi. Oltre a concorrenza diretta con le specie autoctone, possono influenzare negativamente gli ecosistemi naturali, provocando anche danni economici all'agricoltura e all'allevamento.

Dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014 cui ha fatto seguito in Italia il decreto legislativo 230/2017. I due provvedimenti, unionale e nazionale, recano norme atte a prevenire e a mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità provocati dall'introduzione e dalla diffusione, sia volontaria che accidentale, delle specie esotiche invasive, sia animali che vegetali, all'interno dell'Unione europea e a ridurre al minimo l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. 

Ai Servizi Fitosanitari Regionali il D. Lgs. 230/2017 affida compiti di prevenzione da espletare principalmente presso i punti di ingresso dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Gli interventi previsti dal Reg. UE 1143/2014, dai regolamenti di esecuzione che l'hanno seguito e dal D.Lgs. 230/2017 si basano su: prevenzione, rilevamento precoce ed eradicazione rapida o infine gestione nel caso di specie già ampiamente diffuse. I provvedimenti normativi citati fanno riferimento a due elenchi di specie esotiche invasive; tra queste, specie vegetali che talvolta sono state introdotte a fini ornamentali diffondendosi con grave danno nei territori dell'unione Europea, quali ad esempio: Pennisetum setaceum, Acacia saligna, Ailanthus altissima, Baccharis halimifolia, etcc...

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo sopra ricordato, le piante di cui ai citati allegati non possono, salvo eccezioni, essere :

  • a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale,  anche sotto sorveglianza doganale;
  • b) detenuti, anche in confinamento,  tranne  i  casi  in  cui  la detenzione avvenga  nel  contesto   delle  misure  di  gestione  o  di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
  • c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
  • d) trasportati o  fatti  trasportare  nel  territorio  nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto  delle  misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
  • e) venduti o immessi sul mercato;
  • f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
  • g) posti in condizione di riprodursi o  crescere  spontaneamente, anche in confinamento;
  • h) rilasciati nell'ambiente.


Le fonti normative e gli elenchi delle specie vegetali aliene invasive sono riportati nella sezione Normativa – Normativa specie aliene invasive

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Aggiornato al:
12.09.2019
Article ID:
16578187