Sostegno all'imprenditoria femminile e giovanile e ai lavoratori con ammortizzatori sociali

Garanzie per investimenti con tassi ridotti, grazie al protocollo Regione-banche del 23/07/2014. Domande solo online dal 1 settembre 2014, sul sito di Toscanamuove.it. Il numero verde "800 327723" a disposizione degli interessati.

BANDO CON ATTUAZIONE
Condividi

Data di pubblicazione bando su BURT

21 ottobre 2014

Data di scadenza presentazione domande

30 aprile 2016

Garanzie per investimenti con tassi ridotti, grazie al protocollo Regione-banche del 23/07/2014. Domande solo online dal 1° settembre 2014, sul sito di Toscanamuove.it. Il numero verde "800 327723" a disposizione degli interessati.


Destinatari del bando. Possono beneficiare della garanzia le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), che soddisfino la definizione di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che:
a) siano in corso di costituzione ovvero di nuova costituzione o in espansione;
b) abbiano sede legale e operativa nella Regione Toscana.
In particolare, possono accedere alla garanzia:

a) Micro, piccole e medie imprese (MPMI) di nuova costituzione: MPMI giovanili, femminili e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali costituite nel corso dei sei mesi precedenti alla data della domanda di accesso all'agevolazione ovvero che si costituiranno entro sei mesi dalla data della domanda stessa;
b) MPMI in espansione: MPMI giovanili e femminili costituite nel corso dei tre anni precedenti la
data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e che effettuano investimenti
finalizzati a consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo;
c) MPMI in espansione con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo: MPMI giovanili costituite
nel corso dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e che effettuano investimenti con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo.

Imprese giovanili sono le MPMI in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i) l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a 40 anni;
ii) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del
capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a 40 anni. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
iii) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative, non deve essere superiore a 40 anni. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Imprese femminili sono le MPMI in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i) la titolare dell'impresa deve essere donna;
ii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale
sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve
essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
iii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del
capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni
nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Imprese di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali sono le MPMI costituite da soggetti che
abbiano usufruito di ammortizzatori sociali
per un periodo minimo di 6 mesi nei 24 mesi precedenti la domanda di accesso all'agevolazione ed in possesso alla data di costituzione di uno dei seguenti
requisiti:

i) il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali;
ii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale
sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori
sociali. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
iii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del
capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori
sociali. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva
all'accesso all'agevolazione.

Settori MPMI ammessi alla garanzia sono quelle operanti nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007:
B – Estrazione di minerali da cave e miniere
C – Attività manifatturiere
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione di 86.1 (Servizi ospedalieri)
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, ad esclusione di 92 (Attività
riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco)
S – Altre attività di servizi, ad esclusione di 94 (Attività di organizzazioni associative)

Caratteristiche dell'agevolazione
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione finanziaria. L'importo massimo garantito è pari a € 250.000,00 per singola impresa, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia.
In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidiate.
Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e
assicurative.

Presentazione della domanda
La domanda di garanzia, può essere presentata esclusivamente accedendo al portale ToscanaMuove (www.toscanamuove.it - Bandi gestiti) del RTI composto da Fidi Toscana (mandataria), Artigiancredito Toscano e Artigiancassa (mandanti), a partire dal 1 settembre 2014.
La domanda di garanzia, completa degli allegati, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto
beneficiario. Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione fa fede la data di protocollazione nel portale Toscanamuove.
Contatti Toscanamuove: numero verde 800 327723 attivo dal lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 17:30 info@toscanamuove.it

Interventi finanziabili e spese ammissibili
Finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, devono essere effettuati nel territorio della Regione Toscana, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed integralmente effettuati e pagati entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito.
Le spese ammissibili sono relative a:
i. impianti industriali;
ii. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
iii. macchinari;
iv. attrezzature;
v. arredi;
vi. opere murarie e assimilate, se funzionalmente correlate agli investimenti in impianti, macchinari
o attrezzature;
vii. impiantistica aziendale;
viii. acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi;
ix. avviamento;
x. servizi di consulenza, ivi compresa la predisposizione del piano di impresa. Il costo del piano di
impresa non può eccedere il 3% dell'investimento complessivo e l'importo di Euro 5.000,00;
xi. attività promozionali;
xii. costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale;
xiii. capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 40% del finanziamento
oggetto dell'agevolazione.

Costo della garanzia
La garanzia è gratuita.

Tasso di interesse
Il tasso di interesse applicato all'operazione finanziaria deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo d'intesa, come siglato tra la Regione, le banche e il soggetto gestore.

Procedure
Le domande di garanzia, complete dei dati previsti dal modulo di domanda, sono deliberate da Fidi
Toscana (capofila), in nome e per conto della Regione Toscana, entro due mesi dalla data di
presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione, secondo l'ordine cronologico.
I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell'operazione
finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.
Le operazioni finanziarie devono essere completamente erogate dai soggetti finanziatori alle imprese
entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento, a condizione che almeno il 25% sia
erogato nei primi 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla garanzia o, in caso di
controgaranzia del Fondo di garanzia, dalla data di ammissione alla controgaranzia.
Il soggetto gestore può, con delibera in nome e per conto della Regione Toscana, concedere una
proroga del termine dell'erogazione per il restante 75% della durata massima di tre mesi, a condizione che sia presentata un'istanza adeguatamente motivata da parte del soggetto finanziatore o dal soggetto beneficiario prima della scadenza del termine stesso.
 

Organismo emittente:
Regione Toscana

Aggiornato al:
10.01.2018
Article ID:
12010445