SOS animali selvatici feriti o in difficoltà

Da sapere

  • l'animale che hai avvistato o trovato potrebbe essere solo apparentemente in difficoltà. Per questo, prima di intervenire, contatta il Servizio di soccorso della fauna;

  • gli animali di media o grossa taglia potrebbero essere pericolosi se toccati o raccolti/ trasportati;

  • secondo la legge regionale n. 3 del 12/01/1994 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è vietato raccogliere in natura e detenere esemplari di fauna selvatica "omeoterma". In caso di rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà, la legge stabilisce che deve essere data immediata segnalazione agli organi competenti;

  • per quanto riguarda il ritrovamento di pullus e "cuccioli" in difficoltà appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona, i cittadini sono tenuti a rivolgersi alle Amministrazioni comunali (comma 2 art. 38 l.r. 3/94) le quali possono avvalersi dei soggetti già incaricati dalla Regione;

  • le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione sono destinate in via prioritaria al soccorso e alle cure dei soggetti appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona di maggiore interesse conservazionistico, quali specie particolarmente protette, in via di estinzione, non cacciabili o comunque di specie non sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992 (ex delibera 148/2018)


Numeri di telefono da chiamare:
Contattare il numero telefonico 112, che provvederà a valutare il caso ed eventualmente ad attivare i soggetti deputati al Soccorso fauna selvatica in difficoltà.

 

foto: concessione del Centro Recupero il Pettirosso

Da sapere

  • l'animale che hai avvistato o trovato potrebbe essere solo apparentemente in difficoltà. Per questo, prima di intervenire, contatta il Servizio di soccorso della fauna;

  • gli animali di media o grossa taglia potrebbero essere pericolosi se toccati o raccolti/ trasportati;

  • secondo la legge regionale n. 3 del 12/01/1994 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è vietato raccogliere in natura e detenere esemplari di fauna selvatica "omeoterma". In caso di rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà, la legge stabilisce che deve essere data immediata segnalazione agli organi competenti;

  • per quanto riguarda il ritrovamento di pullus e "cuccioli" in difficoltà appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona, i cittadini sono tenuti a rivolgersi alle Amministrazioni comunali (comma 2 art. 38 l.r. 3/94) le quali possono avvalersi dei soggetti già incaricati dalla Regione;

  • le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione sono destinate in via prioritaria al soccorso e alle cure dei soggetti appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona di maggiore interesse conservazionistico, quali specie particolarmente protette, in via di estinzione, non cacciabili o comunque di specie non sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992 (ex delibera 148/2018)


Numeri di telefono da chiamare:
Contattare il numero telefonico 112, che provvederà a valutare il caso ed eventualmente ad attivare i soggetti deputati al Soccorso fauna selvatica in difficoltà.

 

foto: concessione del Centro Recupero il Pettirosso

Aggiornato al:
16.05.2023
Article ID:
13618323