Aggiornamento in: Regione Tributi

Riscossione coattiva

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Il mancato pagamento dell’Ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al Ruolo esattoriale, ai sensi dell’art. 27 della L. 689/1981. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell’art. 27 – ultimo comma della L. 689/1981 (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza).
Al titolare di tale debito viene notificata una cartella esattoriale dall'Agente della Riscossione Equitalia Spa operante nell’ambito della propria residenza.
Nella cartella esattoriale sono indicati il codice del tributo relativo alle sanzioni amministrative (5002), il codice degli interessi (5003) e gli estremi dell’atto esecutivo che ha dato origine all’iscrizione a ruolo.
E' possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale direttamente all'agente della riscossione Equitalia Spa competente territorialmente.


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Aggiornato al:
09.02.2010
Article ID:
117199