Regolamento del Comitato di Coordinamento Istituzionale

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Art. 1
Regolamento del Comitato

In attuazione del comma 5 dell'art. 24 della Legge Regionale 32/2002, il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di Coordinamento Istituzionale.

Art. 2
Convocazione


La convocazione del Comitato spetta al Presidente e viene comunicata con avviso, trasmesso tramite la segreteria del Comitato, ai membri effettivi e supplenti almeno otto giorni prima o, in via d'urgenza, almeno tre giorni prima della seduta; entro gli stessi termini è inviato, in via informatica, il materiale relativo agli argomenti da trattare.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è deciso dal Presidente.
Il Comitato si riunisce in via ordinaria su iniziativa del Presidente, che decide l'ordine del giorno, o qualora ne faccia richiesta un terzo dei membri effettivi del Comitato stesso, che decide gli argomenti da trattare.
La convocazione del Comitato può essere richiesta in via straordinaria da uno o più membri effettivi del Comitato stesso. In tal caso la richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti, comprovanti la straordinarietà dell'oggetto, di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno.
Il Responsabile del Settore Lavoro è Segretario del Comitato.

Art. 3
Potere di iniziativa


L'iniziativa circa le proposte di decisione e di parere da sottoporre all'approvazione del Comitato spetta al Presidente ed ai componenti del Comitato.

Art. 4
Presidenza e validità delle riunioni


Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente.
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente la riunione è presieduta da un suo Delegato.
Le riunioni si ritengono valide quando alla seduta intervenga almeno 1/3 dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, i rappresentanti supplenti.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

Art. 5
Verbale delle riunioni


Il verbale delle riunioni del Comitato viene redatto dal segretario e deve comunque riportare la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, la sintesi della discussione, l'esito delle votazioni, le motivazioni, nonché le dichiarazioni testuali, qualora gli intervenuti richiedano siano espressamente riportate. Il verbale è compilato dal segretario, che lo sottoscrive, ed è firmato dal Presidente.
Il verbale è sottoposto all'approvazione in una delle successive sedute.
Se nessun membro del Comitato muove osservazioni al verbale, esso si intende approvato. Le eventuali osservazioni o richieste di integrazione e/o modificazioni al contenuto del verbale sono sottoposte dal Presidente all'approvazione del Comitato.

Art. 6
Ordine degli argomenti da trattare


Gli argomenti sottoposti al Comitato vengono trattati secondo l'ordine del giorno.
In caso di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente o uno o più membri ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta ad unanimità.
Il Presidente ed ogni membro del Comitato possono proporre mozioni d'ordine o una diversa priorità nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, sui quali il Comitato decide.

Art. 7
Validità delle decisioni


Le decisioni del Comitato sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti.
Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione.
Qualora alle riunioni, oltre agli effettivi partecipino i membri supplenti, a questi ultimi è riconosciuto il diritto di parola e non di voto.

Art. 8
Nomina di gruppi di lavoro


Il Comitato ha facoltà di nominare gruppi di lavoro per l'esame di specifici argomenti e per la predisposizione di documenti che saranno sottoposti all'approvazione del Comitato.
Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
19.08.2008
Article ID:
47755