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REACH, norme per le sostanze chimiche

 

REACH - Regolamento CE n.1907/2006 del 18/12/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007-  è la norma comunitaria sulle sostanze chimiche e sul loro utilizzo sicuro, che ha l'obiettivo di razionalizzare e migliorare le precedenti norme in materia di sostanze chimiche dell'UE, con la finalità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e di promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che queste sostanze comportano.

REACH riguarda chi

- fabbrica o importa sostanze chimiche o miscele di sostanze chimiche (preparati);
- produce o importa articoli (ad esempio materiali edili, componenti elettronici, giocattoli o veicoli, prodotti di abbigliamento, ecc.) che contengono sostanze inserite in un elenco di «sostanze estremamente problematiche» o che rilasciano sostanze durante la loro utilizzazione;
- tratta sostanze chimiche o elabora preparati per l'utilizzazione finale (ad esempio prodotti di pulizia, vernici o oli per motori) o utilizzate professionalmente tali prodotti formulati.

Preregistrazione e registrazione
Chi fabbrica o importa una tonnellata o più all'anno di una qualunque sostanza chimica, deve aver preregistrato la sostanza presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) tra il 1 giugno 2008 e il 1 dicembre 2008. Chi non ha effettuato la preregistrazione, non può continuare a produrre o importare la sostanza senza aver prima presentato un fascicolo completo di registrazione all'ECHA. Tuttavia, chi ha effettuato la preregistrazione, può beneficiare dei termini di registrazione scaglionata secondo la sostanza e il tonnellaggio (2010, 2013 o 2018).

Scadenze del regolamento REACH
- entro il 31 maggio 2018 - registrazione di sostanze chimiche in quantitativi ≥ 1 tonnellata
Ovviamente è possibile effettuare una registrazione volontaria prima delle scadenze fissate. I fascicoli per la registrazione possono essere trasmessi all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a partire dal 1° giugno 2008.
Le nuove sostanze dovranno essere registrate prima dell'immissione sul mercato. 

Valutazione
Se una società utilizza sostanze chimiche deve applicare, in quanto utilizzatore a valle, le misure di sicurezza comunicate dal proprio fornitore tramite la scheda informativa in materia di sicurezza o contenute nella valutazione chimica di sicurezza effettuata dalla società stessa. Se importa e formula prodotti o articoli, la società si deve informarsi sui potenziali obblighi di registrazione.

Autorizzazione
Fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle che immettono sul mercato sostanze destinate ad un determinato uso inserite nell'Allegato XIV del reg. REACH, devono richiedere preventivamente l'autorizzazione all'ECHA. Si tratta delle sostanze denominate SVHC (Substances of very high concern) ovvero:

  • cancerogene (C)
  • mutagene (M)
  • tossiche per la riproduzione (R)
  • persistenti (P)
  • bioaccumulabili (B)
  • tossiche (T)

Per verificare quali sono le sostanze candidate ad essere inserite nell'allegato XIV (candidate list), e per avere maggiori informazioni sulle procedure di autorizzazione è possibile visionare il sito web dell'ECHA

Tutte le sostanze chimiche sono interessate al REACH, ad eccezione delle sostanze chimiche negli alimenti (ad es. additivi) e nei prodotti medicinali (principi attivi), regolamentate da altre norme comunitarie. Anche le sostanze naturali, se non sono pericolose e non sono state chimicamente modificate, sono esentate dalla registrazione nell'ambito di REACH.

REACH introduce anche una nuova procedura di autorizzazione che si applica solo alle sostanze più pericolose, che saranno identificate in una fase successiva. Tali sostanze sono inserite in un elenco di sostanze candidate (candidate list) all'eventuale inclusione tra le «sostanze estremamente problematiche» (Substances of Very High Concern - SVHC). Tale elenco è consultabile sul sito ECHA.

Gli enti regionali coinvolti nel REACH
Gli obblighi per la Regione Toscana sono indicati nell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni rep. 181/CSR del 29/10/2009].
La Regione Toscana ha recepito l'Accordo del 29/10/2009 con Delibera di Giunta Regionale n.346/2010, stabilendo che:
a) la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale è autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH e di cui al regolamento CLP
b) il Comune è Autorità preposta per i controlli sul regolamento REACH e sul regolamento CLP
c) i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL sono responsabili dei controlli effettuati attraverso i settori di Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, in accordo e collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, avvalendosi del personale specificatamente formato per le attività inerente il controllo ufficiale sul regolamento REACH
d) il Coordinamento regionale per la sicurezza chimica ha funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività previste dal regolamento REACH e dal regolamento CLP, ed in particolare di quelle inerenti la formazione degli operatori, l'informazione alle imprese e le attività di controllo ufficiale;
f) il direttore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale, di concerto con il direttore della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, definisce con appositi atti le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell'Accordo

Per approfondimenti
Linee guida per l'esecuzione del controllo ufficiale sul regolamento REACH
Decreto n. 6230/2012
   
DGRT 346/2010. Approvazione aggiornamento Linee guida per l`esecuzione del controllo ufficiale sui regolamenti REACH/SDS/CLP. Approvazione documento "Definizioni, procedure e modulistica per l`esecuzione del controllo ufficiale sui regolamenti REACH/SDS/CLP".

Info
Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA 

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Aggiornato al:
28.05.2020
Article ID:
50041