Proroga scadenza presentazione domande bando Por FESR 2007-2013 e ralative FAQ

Proroga scadenza presentazione domande bando Por FESR 2007-2013 e ralative FAQ

Approvazione bando Por FESR 2007-2013. Competitività e sostenibilità del sistema energetico-Linea di intervento 3.1: sostegno per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti pubblici e privati.

ATTENZIONE: PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 17 DICEMBRE 2012
  (Decreto dirigenziale n. 5278 del 14/11/2012) >>>

• Decreto dirigenziale n. 4640 del 05/10/2012
>>>
• Allegati al Decreto dirigenziale n. 4640 del 05/10/2012
>>>

FAQ 

(si consiglia di consultare periodicamente la presente sezione per cogliere possibili aggiornamenti/integrazioni)

1. Qual’è la data di scadenza del bando?
Il bando scade il 17/12/12 alle ore 13.00 (come da proroga scadenza del D.D. 5278 del 14/11/12)

2. Per un intervento inerente impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative da realizzarsi in aree di crisi industriale, qual è la priorità da selezionare in fase di presentazione della domanda?

Devono essere selezionate entrambe le priorità .

3. Può un’azienda che ha sede legale in Toscana, ma sede produttiva fuori regione, partecipare al bando per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da collocare nella sede di produzione?
No, è possibile presentare domanda solo per impianti da realizzarsi in Regione Toscana.

4. Per partecipare al bando la richiesta del conto energia è obbligatoria?

No, non è obbligatorio chiedere l'accesso al V conto energia (vedi allegato A, punto14, paragrafo 14, lettere a), b) o c)).

5. Gli interventi che prevedono un impianto non integrato possono accedere al contributo?
Verranno stilate due graduatorie (vedi punto 18 dell'allegato A):
- Graduatoria I contenente le domande presentate per progetti localizzati in aree di crisi e per progetti di interventi inerenti impianti fotovoltaici integrati
- Graduatoria II contenente tutte le altre tipologie di progetti.

6. Premesso che per gli impianti FTV integrati di cui alla normativa `Quinto Conto Energia´, sono previsti contributi in c/capitale nella misura del 30% del costo dell´investimento, si chiede se è necessario indicare al punto 8 dell´ALLEGATO B i costi di esercizio ed i ricavi al fine di determinare il sovraccosto su cui calcolare il contributo.
Si conferma che è necessario indicare al punto dell'allegato B rubricato "COSTI DI ESERCIZIO E RICAVI (DELIBERA 372/2009) quanto richiesto.

7. Premesso che nel bando non è presente il riferimento al leasing (e comunque non lo esclude), è possibile partecipare al bando con questa forma di copertura finanziaria (locazione finanziaria)?
No, in quanto i beneficiari sono tenuti obbligatoriamente a mantenere la proprietà dell’impianto per almeno i 5 anni successivi alla conclusione del progetto (vedi allegato A, paragrafo 7 del punto 20).

8. Le ESCO possono partecipare ? Se sì, a livello dimensionale rientrano nella categoria d'impresa relativa all'azienda per cui realizzano l'intervento o fa testo la propria?
Si, possono partecipare e come categoria d’impresa fa testo la propria (titolare della dimensione è il proponente dell’impianto). Sono comunque tenute a mantenere la proprietà dell’impianto per 5 anni (vedi allegato A, paragrafo 7 del punto 20).

9. Gli ampliamenti di impianti esistenti sono ammissibili ?

Si, esclusivamente per la potenza ampliata.

10. Un impianto di illuminazione pubblica tramite lampioni fotovoltaici è ammissibile ?
Si, ma limitatamente agli apparati per la produzione di energia.

11. Per area di Prato in cui vale l’allocazione in via prioritaria cosa si intende?

Il distretto di Prato è inteso come area di crisi industriale complessa (DCR 69/2000) e comprende:
- Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio (PO)
- Agliana, Montale, Quarrata (PT)
- -Campi Bisenzio, Calenzano (FI).
Mentre l’area di crisi industriale complessa di Massa e Carrara comprende:
- Carrara, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso (MC)
- Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema,Vagli di Sotto (LU).

12. Se un progetto pratese riguarda il fotovoltaico integrato, a quale riserva attinge?

Ad entrambe

13. I consorzi come sono considerati riguardo alle quote di contributo massimo: piccole medie o grandi imprese?
Sono classificati in base alle risultanze dalla compilazione dell’all. D del bando.

14. Il contributo previsto dal bando è cumulabile con altri contributi?
Le condizioni di cumulabilità sono riportate al punto 9 dell’allegato A.

15. Esiste un massimo importo percepibile?
No, il limite è legato alla massima potenza elettrica per gli interventi ammissibili, fissata pari a 10MW.

16. E’ possibile chiedere meno della quota massima prevista, in modo da poter usufruire delle agevolazioni tipo conto energia o tariffa incentivante?
Si

17. Bonifica dall'amianto: le spese per la rimozione possono rientrare nelle spese ammissibili se sono correlate all'installazione di un impianto fotovoltaico?
No

18. La rimozione dell'amianto viene considerata ai fini del punteggio di premialità sul parametro della riduzione delle pressioni ambientali?
Verrà presa in considerazione.

19. Chiarire con esattezza cosa comporta la mancanza dell'atto autorizzativo o di altro titolo abilitativo.
Partecipa al bando con 0 punti relativamente alla cantierabilità dell’intervento, ovvero non beneficia dei possibili 20 punti riservati per questo aspetto.

20. In caso di Consorzio, se l'atto autorizzativo è stato rilasciato ad una delle imprese facenti parte di esso (non al Consorzio), è valido ai fini della presentazione al bando?
E’ necessario effettuare la voltura dell’atto autorizzativo al consorzio prima della presentazione della domanda allegandola alla stessa.

21. L'atto autorizzativo per alcune tipologie di impianto non è necessario: nell’allegato C però non è prevista questa eventualità.
In caso di possesso di altro titolo abilitativo nell’all. C si barra comunque di essere in possesso dell’atto autorizzativo e si allega il titolo posseduto alla domanda stessa
A puri fini esemplificativi e non per forza esaustivi, si ricorda che interventi come quelli in bando possono essere realizzati (secondo la loro tipologia) con autorizzazione unica ex dlgs 387/2003, o con permesso di costruzione ex lr 1/2005, o con PAS ex dlgs 28/2011, o con SCIA ex lr 1/2005.

Nel caso di titoli che si formano con una dichiarazione del privato sarà essenziale allegare copia di tale dichiarazione (es. SCIA o PAS) con il timbro e data dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente ricevente.
Attenzione: ai fini della cantierabilità si ricorda che titoli abilitativo come la PAS si formano 30 gg dopo la presentazione della relativa dichiarazione, quindi la PAS deve essere presentata almeno 30gg anteriormente alla presentazione della domanda.

22. Per Enti pubblici: per la dimostrazione del cofinaziamento, è sufficiente una prenotazione sul bilancio pluriennale?
Si

23. Chiarimento in merito alla cumulabilità della misura POR 3.1 con il Conto Energia: è possibile fruire di entrambi gli incentivi a valere sul medesimo investimento?
In linea di massima sono cumulabili.

Vi sono però dei limiti di cumulabilità in entrambi gli strumenti IV e V Conto Energia (vedi Art. 5 del IV Conto e Art. 12 del V Conto). Nel bando i limiti di cumulabilità sono definiti al punto 9 dell’all. A.

24. Nell’ipotesi che il V Conto Energia “termini” (per esaurimento delle risorse) prima della pubblicazione delle graduatorie del presente bando, e il GSE non rilasci la certificazione dell’innovatività degli impianti, cosa succede a chi ha presentato domanda selezionando questa priorità?
Ciò non modifica l’assegnazione alla graduatoria pertinente (graduatoria I). L’impianto dovrà comunque rispettare i requisiti di cui al V conto, come anche spiegati nella Guida apposita del GSE. La Regione Toscana provvederà in proprio alla verifica relativa.

25. Un’Azienda iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) puo’ presentare domanda di aiuto?
Nell’articolo 2 dell’all.A del bando è riportato:
“E’ escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.
E’ incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE per impianti con potenza installata superiore ad 1 MW elettrico.”
Se l’azienda in oggetto rientra nel primo caso non può presentare domanda, se invece rientra nel secondo caso può presentare domanda.

26. Nel caso di concessione (es idroelettrico) vale sempre il requisito riportato al punto 14-7-8 del bando (beni e servizi oggetto dell'investimento non provengano dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa...)
Si vale.

27. BIOMASSE: il bando finanzia un intervento finalizzato alla sola produzione di biogas?
No se non c'è produzione di energia. Il bando finanzia un impianto a biogas per produzione energia (o elettrica o termica).

28. Se un comune dà in concessione il tetto di una scuola a un soggetto che finanzia l'impianto (il comune però rimane proprietario dell'impianto), chi deve fare domanda?
Il soggetto che può e deve inoltrare domanda è quello che deve rimanere proprietario dell'impianto e deve essere il soggetto che rendiconta, ovvero colui a cui devono essere "intestate" le fatture. Quindi il comune dovrebbe essere il soggetto interlocutore; non è possibile cedere la proprietà dell’impianto prima dei 5 anni (vedi allegato A punto 20 paragrafo 7).

29. Le spese per il rifacimento del tetto e lo smaltimento dell'amianto sono ammissibili?
No. Sono ammissibili le spese relative all’intervento sul tetto finalizzate all'installazione dell'impianto (ma non il rifacimento totale).

30. Se una stessa impresa presenta più interventi?
Deve presentare una domanda per ogni intervento.

31. Impianto FTV tradizionale da 100kw:il contributo del bando è cumulabile con conto energia?
Qualora non sia cumulabile non dipende dal bando. Va verificato caso per caso. Infatti il Conto Energia (vedi Art. 12 V Conto e Art. 5 del IV Conto) riporta casi di cumulabilità parziali che non coprono però tutte le tipologie di FTV.

32. Se FTV integrato con innovazione ma senza accesso al conto energia, le spese relative al rispetto dei requisiti richiesti dal DM sono spese ammissibili?
Sono ammesse le spese inerenti all’impianto integrato o componente speciale come definito nelle Guide del GSE.

33. Nel computo di SPESE AMMISSIBILI rientrano anche quelle per la realizzazione, quali opere edili, ponteggio e manodopera?
Si, quelle strettamente connesse all’impianto che verranno valutate dalla commissione e fatto salvo la verifica di ammissibilità delle spese effettivamente sostenute in fase di rendicontazione. Infatti il punto 8 dell’all. A del bando riporta:
Le spese ammissibili nell’ambito del regime di aiuto della presente attività riguardano:
- gli «investimenti in attivi materiali» ovvero gli investimenti realizzati per i fabbricati, impianti, sistemi, componenti e attrezzature destinati alla produzione di energia al fine di ridurre o ad eliminare l’inquinamento o i fattori inquinanti e ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;
- gli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo, purché direttamente imputabili alle opere relative agli interventi finanziati, soltanto se obbligatori per legge, a rendiconto e nel limite max del 10% della spesa ammissibile.

34. Nel caso di richiesta di Conto Energia, l’aiuto è cumulabile nella misura del 30%?
E’ necessario verificare i vincoli alla cumulabilità di entrambi gli strumenti.
Per il bando in oggetto l’intensità di aiuto cumulata non deve superare quanto indicato al punto 9 (allegato A), mentre per il Conto Energia è necessari attenersi a quanto disposto dagli Art. 12 del V Conto e/o Art. 5 del IV Conto.

35. Gli investimenti devono essere successivi alla domanda secondo il principio delle"necessità dell'aiuto"?
Si

36. Avrei bisogno di sapere se un progettista qualificato che ha intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico innovativo a sue spese su una superficie di proprietà altrui, ma che gli verrà concessa in diritto di superficie per 25 anni dalla proprietà dell'immobile, rientra nella categoria dei soggetti ammissibili a contributo.

Si, purché chi presenta la domanda sia proprietario dell’impianto, intestatario delle fatture di spesa e ovviamente in possesso dei requisiti richiesti ai fini della presentazione della domanda.

37. Punto 14.7.8 del bando: dichiarazione che beni e servizi non provengano da società in cui siano presenti soci dell'impresa beneficiaria: come funziona in caso di consorzio tra imprese, che conferiscono terreni o tetti per la realizzazione degli interventi?
L’operazione descritta non è consentita (terreni e tetti non sono tra i costi ammissibili).

38. Un’azienda toscana non di Prato o Massa intende realizzare l’impianto solare fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative ai sensi del DM 05 maggio 2011 o DM 05 luglio 2012. Non presenterà però richiesta per l’accesso alla tariffa incentivante. Chiediamo se rientra nelle priorità di cui alla graduatoria di cui alla graduatoria I e se può chiedere il massimo del contributo previsto, tenuto conto ovviamente dei sovra costi?
Si

39. Sono previsti dei limiti (min. e max.) per gli investimenti ammissibili o c’è da fare riferimento solo alla potenza elettrica ammissibile dell’impianto per la presentazione della domanda?
Per gli investimenti ammissibili si fa riferimento al solo limite di potenza elettrica ammissibile che è pari a 10 MW (vedi punto 4 allegato A).

40. -In merito all’allocazione delle risorse potrebbe specificarci a quali interventi è possibile fare riferimento per gli impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative?
L’«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative» è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4 del DM 05/05/2011; (vedi definizione come da art 3 dello stesso DM).
Per impianti i cui proponenti dichiarano di accedere o voler accedere al V Conto Energia varranno invece i requisiti costruttivi e le modalità di installazione dell’Allegato 4 del DM 05/07/2012
Vedi anche rispettivamente la “guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico” -agosto 2011 e la guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico”- agosto 2012

41. Quali potrebbero essere gli impianti riconosciuti ammissibili nelle tipologie di spese e quindi riuscire a presentare la domanda per le risorse della II graduatoria che sarà pubblicata?
Tutti i progetti che NON ricadono nelle due priorità previste dal bando saranno finanziati solo in caso residuino risorse dopo l’assegnazione rispettivamente di € 3.000.000,00 a progetti di interventi localizzati in aree di crisi industriale complessa di Prato e Massa e Carrara ed € 5.000.000,00 a progetti di interventi inerenti impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
Non vi sono specifiche particolari in merito agli interventi ammissibili che non rientrano nelle due priorità individuate. (vedi punto 6 allegato A).
Si ricorda che l’elenco degli interventi ammissibili del bando è al punto 4 dell’allegato A

42. In riferimento al bando nella parte costi ammissibili, è possibile chiarire la parte in cui si afferma che “i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento in esame…”.
Quindi come è possibile stabilire la parte di contributo che potrebbe essere erogato?
E’ considerato il costo dell’impianto da installare e quindi la percentuale a fondo perduto è erogato sui costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto?
Si può avere, anche solo un’indicazione dell’entità dell’aiuto rispetto all’investimento fatto?

In risposta ai quesiti su esposti si riporta di seguito IL METODO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO come da DGR 372/2009 che è lo strumento normativo a cui riferirsi per la determinazione del contributo.

Il contributo è pari al 60-70-80%, secondo la dimensione d’impresa, del COSTO AMMISSIBILE.

COSTO AMMISSIBILE: è il sovraccosto calcolato al netto di qualsiasi profitto e costo operativo che si verifica nei primi 5 anni di vita, ovvero:
CA = sovraccosto – 5 x profitto operativo
SOVRACCOSTO: costo AGGIUNTIVO dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile rispetto al costo di una centrale elettrica tradizionale, ovvero:
costo impianto al kw – coeff capacità produttiva x costo impianto tradizionale (438 € al kw)
dove coeff cap prod = ore funzionamento impianto / ore impianto tradizionale (8.000).

PROFITTO OPERATIVO ANNUO: RICAVO ANNUO – COSTO OPERATIVO ANNUO
Dove:
RICAVO ANNUO: ricavo ottenuto dalla vendita dell'energia prodotta e/o dall’accesso ad una tariffa incentivante
COSTO OPERATIVO ANNUO: costo da calcolare secondo la formula riportata in delibera

Perciò il contributo concedibile sarà, ad esempio nel caso di piccola impresa:
CONTRIBUTO = costo ammissibile x 80%

43. Cosa si intende esattamente per cantierabilità?
a. Nel caso di un progetto che richieda la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) è sufficiente la sua presentazione o è necessario attendere il 30 giorni previsti per il silenzio assenso?
b. L'impresa al momento della presentazione della domanda deve avere già presentato domanda di connessione all'ENEL? A questo proposito si apre un aspetto normativo delicato, perchè se non ha presentato questa domanda si può parlare comunque di cantierabilità? E, viceversa, se l'ha presentata deve avere versato la relativa quota all'ENEL e quindi non si corre il rischio che il progetto sia da considerarsi già iniziato? Oppure la richiesta all'ENEL non influisce in alcun caso sulla cantierabilità del progetto?
Rispettivamente:
a) è sufficiente la presentazione della SCIA avente i requisiti richiesti dalla lr 1/2005, con il timbro e data dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente ricevente
b) la mancanza di richiesta di connessione all'ENEL non compromette la cantierabilità, costituita piuttosto dal possesso del titolo per realizzare l'intervento.

44. Le spese di allaccio ENEL se sostenute anticipatamente rientrano tra le spese non ammissibili?
Le spese per gli allacciamenti NON sono ammissibili.

45. Per la dimostrazione della copertura finanziaria di un comune va bene l'atto di prenotazione solo per la parte di importo del comune (esclusa quella che viene richiesta col bando)?
Si, l’atto, completo del visto del Responsabile dei Servizi Finanziari, è idoneo.

46. Quali Enti Pubblici possono partecipare al bando?
I beneficiari del bando sono, tra gli altri, gli Enti Locali Territoriali o loro associazioni.
Per Enti Locali Territoriali s’intendono, oltre ai comuni; province; città metropolitane; regioni, anche le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali.

47. Può un Ente Pubblico partecipare al bando avvalendosi dell’art.15 Dlgs 115/2008 (finanziamento tramite terzi)?
I contratti tramite terzi che sono equiparabili al leasing sono esclusi.
Il presente bando non ha previsto questa modalità.
Il bando richiede che il beneficiario sia il proprietario dell’impianto (obbligo di mantenimento della proprietà per almeno 5 anni) e, ai fini della rendicontazione, che sia l’intestatario delle fatture.

48. Può una microimpresa partecipare al bando?
Si. L’intensità d’aiuto sarà pari all’80% del costo ammissibile.

49. Come si calcola il costo operativo richiesto in allegato B?
Con la formula della DRG 372/2009 che si riporta di seguito:





• Cl¡ è l’investimento effettuato nell’anno t-esimo;
• a è il WACC
• CO¡ sono le spese di esercizio, di gestione e manutenzione effettuate nell’anno t-esimo;
• q¡ è l’energia prodotta nell’anno t-esimo, che dipende dal numero di ore equivalenti annue di funzionamento dell’impianto;
• CC¡ sono le spese per l’acquisto del combustibile nell’anno t-esimo;
• j sono gli anni intercorrenti tra l’inizio dei pagamenti e l’entrata in esercizio dell’impianto;
• VR è il valore residuo dell’impianto a fine vita;
• n è la vita media dell’impianto;
• il denominatore è il fattore di ammortamento in n anni al tasso a.

50. Qual è il valore del WACC da considerare ai fini del calcolo dell'utile operativo?
La definizione per il calcolo del wacc è riportata in delibera 372/2009.

51. Come viene assegnata la scala da 0 a 30 punti per criterio selezione 2?
Il punteggio viene assegnato sulla base del risultato energetico (ovvero Tep risparmiati) e pregio ambientale (CO2 evitata) previsti dall'intervento, in rapporto ai costi di investimento.

52. Si può dire che impianti fotovoltaici sono automaticamente esclusi da criterio selezione 4?
No, non si può dire.

53. Come viene assegnata la scala da 0 a 4 punti per ognuno dei criteri premialità 2, 3, 4, 5, 6, 7 (l'allegato B non lo spiega)?
In allegato B è richiesto di compilare il punto se si intende far valutare il progetto per il determinato criterio.
Sulla base del progetto e di quanto indicato ai punti specifici la commissione assegnerà il punteggio.
Se il criterio non è inserito in un punto specifico dell'allegato B è possibile riportare le informazioni necessarie all'interno del punto "4. descrizione del progetto", come indicato nel punto stesso.

54. Poiché per il calcolo dei sovraccosti si fa sempre riferimento alla delibera 372/09, per il fotovoltaico si può ancora considerare un sovraccosto medio pari a 6428 euro (vedi Tab, 3, Cap 3.1)?
I costi medi riportati nella tabella della delibera sono indicativi e fanno riferimento ai costi medi del periodo in cui uscì la delibera. Come costo dell'impianto viene preso e valutato per la sua congruità quello indicato nella domanda, sul quale verrà calcolato il sovraccosto.

55. Per quanto riguarda la cantierabilità dell'intervento, nel caso sia necessaria la sola presentazione della SCIA per dare avvio ai lavori relativi all'impianto ma sia necessario rimuovere anche la copertura in eternit che richiede l'invio del piano dei lavori alla ASL competente per territorio, per ottenere la cantierabilità è sufficiente l'invio del piano dei lavori prima della presentazione della domanda considerando che la ASL deve esprimersi entro i successivi 30 gg altrimenti vale la regola del silenzio assenso?
Ai fini della cantierabilità è richiesto solo il possesso del titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto (allegato C), da allegarsi alla domanda di partecipazione al bando. Se tale titolo è una Scia dovrà ovviamente essere conforme alla lr 1/2005.

56. Possesso capacità finanziaria: ai privati è richiesta la delibera dell'istituto di credito?
No, non viene richiesta, ma è richiesta la dichiarazione di copertura finanziaria.

57. Calcolo del valore attuale netto (VAN) dell'investimento, con e senza l'aiuto, che in assenza d'aiuto i progetti non sarebbero realizzati in un modo ugualmente rispettoso dell'ambiente. Si chiede conferma che Il calcolo del VAN sia relativo all'investimento a sé considerato e non alla situazione complessiva dell'azienda che in caso di un bilancio particolarmente florido non sarebbe mai in grado di dimostrare la necessità dell'aiuto.
Va dimostrata l'esistenza dell'effetto incentivante, ovvero va dimostrato che in assenza di misure di aiuto, l'alternativa più vantaggiosa per l'ambiente non sarebbe stata scelta.
Ciò è relativo all'investimento e non dipende dal bilancio dell'impresa.

58. Premialità sulle pari opportunità di genere e non discriminazione, in cosa consta; come si fa a dimostrare?
Questa priorità verrà presa in considerazione solo in caso di occupazione garantita dal progetto, nel qual caso sarà necessario descrivere la capacità di favorire le pari opportunità di genere e non discriminazione.

59. Il bando in oggetto si riferisce sia al fotovoltaico che all´installazione di pannelli solari per acqua calda sanitaria?
Si, sono ammessi a finanziamento i progetti di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili seguenti:
- centrali idroelettriche di piccola e media potenza;
- impianti solari termici;
- impianti solari fotovoltaici;
- impianti eolici;
- centrali di produzione sia elettrica che termica alimentate a biomasse e biogas;
- progetti con utilizzo dei fluidi geotermici a bassa entalpia;
- progetti di teleriscaldamento urbano con centrale di generazione di calore.

60. Gli impianti fotovoltaici devono essere esclusivamente impianti integrati con caratteristiche innovative?
No, ma il bando ha individuato gli “interventi inerenti impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (DM 5 maggio 2011)” come priorità, con allocazione di risorse pari a € 5 milioni, fino ad esaurimento.
Altri tipi di impianti fotovoltaici, non ricadenti nelle aree di crisi industriale di Prato e Massa Carrara, andranno a finanziamento solo in caso di avanzo delle risorse allocate in via prioritaria.

61. Cosa si intende quando si dice che "l´aiuto si calcolerà sul solo sovraccosto ossia sulla differenza tra l´investimento complessivo per il nuovo impianto e il costo di un impianto analogo alimentato con fonti tradizionali avente le stesse capacità in termini di produzione effettiva di energia"?
Vedi FAQ n.42

62. A quanto può ammontare questo aiuto?
L’intensità d’aiuto dipende dalla classificazione del tipo d’impresa:
- 60% del costo ammissibile per le grandi imprese;
- 70% del costo ammissibile per le medie imprese;
- 80% del costo ammissibile per le piccole imprese.
Per la definizione di costo ammissibile vedi FAQ n.42 (DGR 372/09).

63. In fase di presentazione della domanda è indispensabile aver già ottenuto i necessari permessi(atto autorizzativo o altro titolo abilitativo), oppure l´immediata cantierabilità è solo un problema di punteggio ai fini della graduatoria?
Il possesso dell’atto autorizzativo da diritto all’assegnazione di 20 punti esclusivamente ai fini della graduatoria (vedi allegato C). Non è indispensabile ai fini della presentazione della domanda.

64. L'iva, per progetti presentati da Enti, è una spesa ammissibile?
L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario, conformemente all’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006; inoltre, l’IVA recuperabile non può considerarsi ammissibile ove possa essere recuperata dal Beneficiario.
Nel caso in cui un Beneficiario recuperi l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; qualora non la recuperi, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA.
In caso di IVA non recuperabile e quindi ammissibile a finanziamento, si fa presente che il costo dell’IVA va imputato nella stessa categoria di costo della fattura a cui la stessa fa riferimento; in particolare, se la spesa relativa al bene o servizio è ammessa a finanziamento solo in quota parte, la stessa percentuale andrà applicata all’IVA.

65. La copertura finanziaria (da dimostrare mediante Delibera di inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche, delibera di stanziamento della spesa nel bilancio triennale, Determina dirigenziale di impegno di spesa), deve essere relativa al solo cofinanziamento a carico dell'Ente che presenta domanda di finanziamento, o all'importo di spesa complessivo dell'investimento?
Il modello E allegato al Bando (Dichiarazione sul possesso della capacità finanziaria) sembra predisposto per la totalità dell'investimento proposto; nel Bando leggo: - all'art. 14 punto 4 "Dichiarazione di copertura finanziaria" :"copertura finanziaria dell'intervento nel bilancio con specifiche prenotazioni di spesa " e all'art. 19 "modalità erogazione contributi" si prevede l'erogazione da parte di ARTEA a stati di avanzamento previa "rendicontazione delle spese ammissibili". Sembra che l'Ente debba stanziare e impegnare tutta la spesa dell'investimento, salvo ricevere a rimborso la quota di finanziamento concesso.
La dichiarazione relativa al possesso di capacità finanziaria dovrà concernere il costo totale, come è richiesto del resto per i privati.
L'allegato E (obbligatorio) come modalità di copertura per il costo totale del progetto riporta
- capitale proprio
- finanziamento bancario
- altra disponibilità
quello da mettere nell'atto di prenotazione, come indicato nella FAQ n.45, sarà di norma l'importo indicato come "capitale proprio".

66. Il Bando ammette progetti di estensione di rete di teleriscaldamento, relativo a impianto esistenti di generazione di energia termica alimentato da caldaia a biomasse già realizzata? Ovvero, il progetto non includerebbe la realizzazione della caldaia a biomasse, ma si limiterebbe all'estensione della rete di teleriscaldamento.
NON SONO AMMESSI a finanziamento ampliamenti RETI DI TELERISCALDAMENTO SENZA IMPIANTO. Il bando è rivolto al sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, infatti sono ammessi a finanziamento i progetti di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili elencati al punto 4 dell’allegato A.

67. Sono ammessi progetti per realizzare lampioni fotovoltaici?

Vedi FAQ n.10

68. Per la cantierabilità di un progetto presentato da un'azienda è da intendersi l'eventuale ottenimento del parere di una soprintendenza che deve esprimersi in merito o è sufficiente il parere positivo di una commissione edilizia privata di un Comune?
Ai fini della cantierabilità è richiesto il possesso del titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto (allegato C), da allegarsi alla domanda di partecipazione al bando. Semplici pareri non costituiscono titolo abilitativo (vedi anche FAQ n.21, n.43, n.63).

69. In caso di autorizzazione alla realizzazione dell´impianto tramite comunicazione semplice al Comune, è sufficiente il numero di protocollo o bisogna farsi rilasciare un qualche attestato dal Comune stesso di validità del titolo autorizzativo?
Nel caso di titoli che si formano con una dichiarazione del privato sarà essenziale allegare copia di tale dichiarazione, o attestazione dell’Ente ricevente contenente le stesse informazioni, con timbro e data dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente ricevente (vedi anche FAQ n.55 e n.63).

70. Un´azienda artigiana intende realizzare un impianto fotovoltaico, di cui sarà la titolare e intestataria del conto energia, sulla copertura di un nuovo capannone dove andrà a trasferire una parte della propria attività; il nuovo capannone, eccetto la copertura, sarà realizzato dalla società immobiliare sempre della stessa famiglia proprietaria della ditta artigiana che poi concederà in affitto i locali alla srl artigiana.
- Può richiedere l´agevolazione l´azienda artigiana che intende realizzare l´impianto e poi avrà in affitto i locali dalla immobiliare?
- È necessario presentare un accordo specifico tra l´immobiliare e la srl artigiana?
- La cantierabilità è dimostrata dal permesso a costruire che ha già l´immobiliare, è sufficiente se per dimensionamento dell´impianto non occorrono ulteriori nulla osta?

Il beneficiario, conforme ai requisiti indicati al punto 5 del bando, deve mantenere per almeno 5 anni la proprietà dell’impianto di produzione dell’energia e allo stesso saranno intestate le fatture che presenterà alla Regione per la rendicontazione. Ai fini della cantierabilità è necessario il titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto, titolo che deve essere intestato al beneficiario (vedi anche FAQ n.63).

71. Può partecipare al bando ogni tipologia di PMI?Non è rivolto solo a PMI operanti nel settore dell’energia?

Sono escluse solamente quelle appartenenti al settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE, ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.
Non è necessario essere una impresa del settore energetico.

72. Tipologia di investimenti ammissibili in via prioritaria al di fuori di Prato e Massa Carrara sono riservati soltanto ad impianti SOLARI fotovoltaici?

Il bando (punto 6 allegato A) prevede l'allocazione in via prioritaria di risorse pari a € 5 milioni, fino a esaurimento, esclusivamente per interventi inerenti impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (DM 5maggio 2011 e DM 5 luglio 2012).
Altri tipi di impianti, se conformi al punto 4 del bando e non ubicati nelle aree di crisi industriale di cui alla prima priorità, saranno ammessi a contributo solo in caso di avanzo delle risorse.

73. Impianti a risparmio energetico integrati a caratteristiche innovative alimentati a biogas o biomasse o altri sono ammissibili in via prioritaria?
No, i progetti che NON ricadono nelle due priorità individuate dal bando (punto 6 allegato A) saranno finanziati solo nel caso in cui le risorse non vengano esaurite con l’assegnazione alle suddette priorità.
Si precisa che gli impianti ammessi a finanziamento sono esclusivamente quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al punto 4 del bando.

74. Spese ammissibili e costi ammissibili:qual è la differenza?
Le spese ammissibili sono:
- «investimenti in attivi materiali» ovvero gli investimenti realizzati per i fabbricati, impianti, sistemi, componenti e attrezzature destinati alla produzione di energia al fine di ridurre o ad eliminare l’inquinamento o i fattori inquinanti e ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;
- gli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo, purché direttamente imputabili alle opere relative agli interventi finanziati, soltanto se obbligatori per legge, a rendiconto e nel limite max del 10% della spesa ammissibile.

Mentre i costi ammissibili sono:
- Sovraccosti rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia
- Al netto di Ricavi e costi operativi (dei primi 5 anni di vita dell’impianto)

La due voci sono legate dalle seguente relazione:

Costi ammissibili a contributo =
Spese ammissibili – costi delle tecnologie tradizionali + costi operativi – Ricavi

La metodologia di calcolo dei costi ammissibili è quella esposta alla Deliberazione di Giunta regionale n. 372/2009.





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