Acquisti della Pubblica amministrazione (Pa)
L'articolo 1 comma 505 della legge stabilità 2016 in vigore dall'1 gennaio 2016 (ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015), prevede che le Amministrazioni pubbliche, entro il mese di ottobre, approvino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore al milione di euro e ne trasmettano i relativi dati di programmazione al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.
Per questo il Ministero dell'economia e della finanza (Mef) ha attivato il Servizio di rilevazione dei dati della Programmazione biennale e per consentire a tutte le Amministrazione pubbliche di comunicare al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori i dati della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, rende disponibile, nell'area Soggetti Aggregatori del portale "Acquisti in Rete della PA", il tracciato standard da utilizzare e le modalità di trasmissione.
Come trasmettere i dati
- scarica il tracciato della programmazione biennale predisposto dal Mef dalla pagina Soggetti aggregatori - Programmazione comma 505 del portale Acquisti in rete
- compilalo seguendo le istruzioni in esso indicate
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invia la programmazione così redatta, all'indirizzo di pec programmazione.comma505@pec.mef.gov.it
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Articolo 1 comma 505 della legge di stabilità 2016
Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalita' dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantita', ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonche' pubblicati sul Profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione.
La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonche' ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.
Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' ad esso attribuiti.
Sono altresi' comunicati e pubblicati con le medesime modalita' nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprieta' del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
Anna Luisa Freschi