Vini IGP Alta valle della Greve, Colli della Toscana Centrale, Montecastelli, Val di Magra
Riferimenti normativi
La normativa comunitaria stabilisce come regola generale che le operazioni di vinificazione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta debbano avvenire all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'articolo 3 del disciplinare di produzione (cfr. articolo 118 ter, comma 1, lettera b), punto iii) del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio);
In deroga a tale disposizione, il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ha consentito che i vini ad IGP potessero continuare ad essere vinificati anche al di fuori della zona di produzione delle uve fino al 31 dicembre 2012, purché tale condizione fosse contenuta nei disciplinari di produzione. (cfr. articolo 6, paragrafo 4, comma 2);
Nell'ambito della Regione Toscana, in occasione del consolidamento dei disciplinari di produzione, si sono avvalsi di tale deroga a termine i seguenti vini ad IGP prodotti: "Alta valle della Greve", "Colli della Toscana Centrale", "Montecastelli" e "Val di Magra";
La deroga suddetta è scaduta a far data dal 1° gennaio 2013, e pertanto a partire dalla successiva vendemmia (2013) la zona di vinificazione dei vini ad IGP in questione coincide con la zona di produzione delle uve;
L' articolo 6, paragrafo 4, comma 1 lettere a) e b) del medesimo regolamento (CE) n. 607/2009 consente altresì che la vinificazione possa essere effettuata anche in una zona nelle immediate vicinanze della zona di produzione oppure in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa a condizione che tale disposizione sia contenuta nel disciplinare di produzione.
La Comunicazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Con una recente circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Ministero stesso informa che, qualora i produttori intendano avvalersi della possibilità offerta dalla normativa comunitaria di effettuare la vinificazione anche nelle immediate vicinanze della zona di produzione oppure in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa, occorre procedere alla modifica del disciplinare di produzione;
Nella medesima circolare il Ministero evidenzia che i tempi necessari per modificare i disciplinari di produzione mediante la procedura ordinaria appaiono troppo stretti data la vendemmia imminente e pertanto si dichiara disponibile a modificare i disciplinari, limitatamente alla fattispecie considerata, mediante una procedura semplificata, avvalendosi della disposizione transitoria, tuttora vigente, prevista all'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009;
Sulla base di tale procedura il Ministero adotterebbe un apposito decreto ministeriale per introdurre le modifiche in questione, ma solo a condizione che il soggetto che ha presentato a suo tempo il disciplinare consolidato presenti una apposita richiesta per ciascun vino ad IGP, condivisa dalla filiera produttiva e dalla Regione;
Su indicazione del Ministero, per dare seguito a tale procedura è indispensabile che la Regione garantisca una adeguata pubblicizzazione delle iniziative che si intende adottare in merito alla questione.
Le considerazioni della Regione Toscana
A seguito di incontri fra la Regione Toscana e i rappresentanti della filiera produttiva regionale è emersa la volontà di questi ultimi di procedere ad una modifica dei disciplinari di produzione dei vini ad IGP "Alta valle della Greve", "Colli della Toscana Centrale", "Montecastelli" e "Val di Magra" volta ad ottenere l'estensione della zona di vinificazione all'intero territorio della Regione Toscana;
La Regione Toscana, considerato che tale modifica è finalizzata ad evitare ripercussioni economiche negative sulla filiera produttiva e consente di ampliare la possibilità di vinificazione di tali prodotti, intende esprimere parere favorevole sulla proposta sopra illustrata e pertanto provvederà ad inoltrarla al Ministero per conto dei produttori.