Piano agricolo regionale - Misure soggette a notifica alla commissione europea
Piano agricolo regionale - Misure soggette a notifica alla commissione europea
Indice delle misure:
- Misura 6.1.18: Divulgazione della assicurabilità delle produzioni agricole
- Misuta 6.1.14: Azione C - "Contenimento delle Epizoozie"
- Misura 6.1.5: "Investimenti nelle aziende": Azione A "Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco, all'utilizzo sostenibile delle risorse ed alla conservazione del paesaggio"
Misura 6.1.18: divulgazione della assicurabilità delle produzioni agricole
L'agricoltura, intesa come prodotti e mezzi di produzione, è sempre stata soggetta ad eventi calamitosi che hanno determinato notevoli perdite economiche; attraverso interventi pubblici di indennizzo, per gli eventi riconosciuti secondo la normativa comunitaria, l'azienda agricola ha potuto recuperare parte dei danni subiti.
A partire dal 2010 attraverso il Piano Assicurativo Nazionale difficilmente saranno riconosciute nuove calamità naturali; diventerà pertanto fondamentale, per l'agricoltore, ricorrere a specifiche assicurazioni che coprano eventuali danni subiti dalla produzione, da mezzi e macchinari e anche da fabbricati. In alcuni casi potranno essere concessi contributi finanziari per sostenere parte del pagamento del premio della polizza.
Risulta pertanto necessario dare la massima informazione al mondo agricolo della necessità di assicurare le proprie produzioni dai rischi degli eventi calamitosi, nonchè delle eventuali opportunità di accedere ai contributi per la stipula delle specifiche polizze.
Questa misura del Piano Agricolo Regionale, la cui norma di riferimento è rappresentata dalla L.R. 24 gennaio 2006, n. 1, è finalizzata a promuovere un Piano di divulgazione e formazione sulla assicurabilità in agricoltura, tramite il finanziamento di progetti che prevedano attività di informazione divulgazione e conoscenza, in merito alla assicurabilità delle produzioni agricole e zootecniche da eventi atmosferici ed epizoozie sull'intero territorio regionale e con la massima capillarità possibile. Tali interventi dovranno essere attuati prevalentemente attraverso una serie di iniziative, anche seminariali, dirette agli imprenditori agricoli, ai familiari, ai collaboratori e ai dipendenti.
Il regime di aiuto, che sarà attuato attraverso uno specifico bando sulla base delle indicazioni del progetto (misura 6.1.18), è attuato in conformità dell'articolo 15 del Regolamento CE 1857/2006, relativo alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo relativamente alla istruzione generale e formazione degli agricoltori, ai servizi di consulenza forniti da terzi, e alla organizzazione e partecipazione a forum.
L'aiuto sarà concesso successivamente alla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Agricoltura della U.E; a tal fine la pubblicazione del bando previsto per l'attuazione della misura sarà effettuata successivamente a tale data.
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Misuta 6.1.14: azione C "Contenimento delle Epizoozie"
Con Legge Finanziaria 2001 (L 388/00) il Governo ha previsto l'attivazione di interventi specifici nel campo delle emergenze sanitarie (art. 129, comma 1), fra cui quelli relativi ad indennizzi per gli allevamenti interessati da Blue Tongue (lettera a); successivamente la Legge Finanziaria 2004 (L 350/03) ha ripartito fra le Regioni le risorse previste dalla finanziaria 2001 citata. A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, relativo a interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, con DM 16 luglio 2004, n. 1102 gli importi sono stati complessivamente decurtati del 25% e pertanto ridotti ad euro 18.750.000.
Con DM n 13748 del 16/12/2004 del Ministero delle Finanze e con DM 25722 del 22/12/2004 sono state ripartite le risorse alle Regioni interessate e ne è stata conseguentemente disposta la liquidazione (alla Regione Toscana sono stati assegnati 2.680.384,37 euro).
Il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha emesso l'Ordinanza Ministeriale 2 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 31 luglio 2004 concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati", che prevede nell'ambito delle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (art. 4, comma 1, primo periodo). La stessa Ordinanza Ministeriale rinvia ad un successivo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'individuazione delle modalità di calcolo e di erogazione di tali indennizzi.
Le fattispecie di danno indiretto, individuate dalla Ordinanza, che devono essere indennizzate riguardano:
- calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- ridotta inseminabilità o fecondabilità;
- atassia;
- alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso.
L'Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 2 marzo 2005, ha sostituito la precedente O.M. 2 aprile 2004 ed ha disciplinato, all'articolo 6, in riferimento alla Campagna di vaccinazione 2004/2005 l'erogazione agli aventi diritto degli stessi indennizzi per danni indiretti previsti dalla precedente Ordinanza.
Con Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad oggetto "Criteri e modalità di calcolo e di erogazione degli indennizzi agli allevatori, per danni conseguenti alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e ripartizione della disponibilità finanziaria fra le Regioni interessate" stabilisce, in modo dettagliato, l'importo degli indennizzi da corrispondere per ogni singola tipologia di danno (art. 1).
Tali importi sono così individuati:
A) Calo quali-quantitativo della produzione lattiera:
a. Bovini da latte: nella misura massima di € 58,8/bovina in lattazione;
b. Ovini da latte: nella misura massima di € 15,4/pecora in lattazione;
B) Ridotta inseminabilità o fecondabilità:
a. bovini da carne: nella misura massima di € 700 ogni 33 fattrici allevate;
b. ovini da carne: nella massima di € 13,2 ogni 40 pecore allevate;
C) Ovini abbattuti per atassia o per distacco grave del vello: indennità pari al 100% del valore di mercato dell'animale.
Lo stesso decreto definisce i documenti che devono essere allegati alla domanda.
Con Legge 11 novembre 2005, n. 231 (conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 del 11 novembre 2005, è stato infine disposto che la somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie (art. 1 sexies).
I suddetti atti, che si configurano quali aiuti di Stato, devono essere soggetti a preventiva notifica alla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/99 e del relativo regolamento di attuazione Reg. (CE) 794/2004, secondo quanto stabilito dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
Considerato che ad oggi non risulta avviata alcuna procedura di notifica da parte del Ministero competente, nonostante le molte sollecitazioni avanzate da più parti, la Regione Toscana intende, avviare un proprio regime di aiuto per l'erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori che hanno subito i danni vaccinali, secondo le modalità stabilite dalla normativa citata.
Tale regime di aiuto, definito nel progetto di scheda di misura 6.1.14, azione "c" (Contenimento delle epizoozie) del Piano Agricolo Regionale, la cui norma di riferimento è rappresentata dalla L.R. 24 gennaio 2006, n. 1, è pertanto finalizzato ad erogare gli indennizzi dovuti agli allevatori che hanno subito i danni vaccinali nelle campagne di vaccinazione 2004 e 2005.
Il regime di aiuto, che sarà reso operativo solo successivamente alla approvazione da parte degli uffici della Commissione Europea secondo le procedure previste, sarà attuato attraverso uno specifico bando sulla base delle indicazioni del progetto di scheda di misura.
Con nota Ref. Ares(2010)206802 del 21/04/2010 la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ha chiesto alla Regione Toscnana ulteriori informazioni ai fini di una corretta valutazione della proposta di regime di aiuto. A tale richiesta la regione ha risposto con nota A00-GRT125666/G.60.10.40 del 7 maggio 2010.
Misura 6.1.5 "Investimenti nelle aziende"
Azione A: "Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco, all'utilizzo sostenibile delle risorse ed alla conservazione del paesaggio"
Motivazioni della misura
Il settore zootecnico toscano manifesta negli ultimi anni una continua evoluzione, dovendosi adeguare a numerosi mutamenti del panorama di riferimento mondiale e locale e alle varie emergenze (BSE, Blue Tongue, influenza aviaria). La natura composita del mondo allevatoriale della regione, in cui coesistono realtà intensive e organizzate lungo tutto la filiera produttiva a fianco di realtà polverizzate e frammentate, espressione di un territorio morfologicamente complesso e tipico delle zone montane, ha fatto sì che la risposta ai cambiamenti fosse molto diversificata sia dal punto di vista geografico che per comparto produttivo. Nel complesso le aree marginali e montane sono quelle che hanno evidenziato una maggiore riduzione nel numero dei capi allevati ed una progressiva chiusura degli allevamenti.
A seguito della crisi che ha investito il settore è andato sempre più riducendosi il ruolo del pascolamento così come la sua corretta gestione, sia nelle aree aperte erbacee che in quelle dove è presente la copertura forestale. A venir meno è stata quella gestione integrata che da sempre caratterizzava la maggior parte degli allevamenti toscani, di dimensioni piuttosto limitate e distribuite un po' su tutto il territorio regionale, in cui l'allevamento zootecnico, la produzione foraggera e la gestione del bosco aziendale, garantivano una maggior sicurezza nella produzione e nella tracciabilità della filiera, nonché la conservazione delle risorse erbacee (prati permanenti e pascoli, la cui esistenza è intimamente legata all'utilizzazione da parte degli animali) e forestali.
Regime di aiuto
Al fine di tutelare l'ambiente e le risorse naturali, in connessione con un razionale sviluppo della zootecnia che utilizza le risorse prato-pascolive e forestali quali fonte principale di alimentazione, è necessario intervenire attraverso l'attuazione di un regime di aiuto che determini l'erogazione di un contributo in conto capitale alle aziende che sostengono investimenti finalizzati al miglioramento dei pascoli e all'utilizzo del bosco come fonte di risorse foraggere per le aziende poste all'interno del territorio regionale.
Tale regime di aiuto è definito nel progetto di scheda di misura 6.1.5 "Investimenti nelle aziende", azione A "Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco, all'utilizzo sostenibile delle risorse ed alla conservazione del paesaggio" del Piano Agricolo Regionale, la cui norma di riferimento è rappresentata dalla "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" (L.R. 24 gennaio 2006, n. 1) e gli interventi devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla legge forestale della Toscana (L.R. 39/00) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammesso e accertato, elevabile del 10% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e s.m.i. e di un altro 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori. Il minimale di contributo è pari a 6.000 euro per UTE ed il massimale è pari a 100.000 euro per UTE.
Come stabilito al punto 183 del paragrafo VIII.A della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) 2006/C 319/01, del 27 dicembre 2006 (da ora in poi "Orientamenti") il nuovo regime di aiuto è notificato alla Commissione prima di essere posto in esecuzione, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 88 del TCE), paragrafo 3, e del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE.
Pertanto il regime di aiuto sarà reso operativo solo successivamente alla approvazione da parte degli uffici della Commissione Europea secondo le procedure previste, sarà attuato attraverso uno specifico bando sulla base delle indicazioni del progetto di scheda di misura approvato dalla Giunta Regionale.
A tal fine gli uffici regionali hanno predisposto e trasmesso alla Unione Europea i necessari allegati al regolamento (CE) 659/1999, unitamente alla relazione dettagliata sul progetto di misura di aiuto
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