Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
3 - LA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 C.S.)
A) SEGNALI VERTICALI IN GENERALE
Art. 77. - Norme generali sui segnali verticali (art. 39 C.s.)
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
Art. 79. - Visibilità dei segnali (art. 39 C.s.)
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
Art. 81. - Installazione dei segnali verticali (art. 39 C.s.)
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.
7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a i 50 km/h per le strade nei centri abitati, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
B) SEGNALI DI PERICOLO
Art. 84. - Segnali di pericolo in generale (art. 39 C.s.)
1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto.
Art. 94. - Segnale bambini (art. 39 C.s.)
1. Il segnale BAMBINI deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.