Aggiornamento in: Salute

Payback ridotto sui dispositivi medici

a carico delle aziende fornitrici

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Lo scorso 26 maggio è stato convertito in legge, con modifiche, il D.L. n. 34/2023, successivamente emendato dalla legge di conversione del D.L. n. 51/2023, che negli articoli n. 8 e n. 9 ha introdotto importanti novità in merito al pagamento delle quote di “payback” dovuto in relazione al superamento del limite di spesa per dispositivi medici per agli anni 2015 – 2018.

In particolare il comma 3 dell’articolo 8 stabilisce che le aziende fornitrici possono estinguere il debito relativo al payback dovuto per gli anni in esame pagando, entro il 31/07/2023 - termine prorogato al 30/10/2023, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 98/2023 un importo ridotto pari al 48% di quello determinato, nel caso della Regione Toscana, con il decreto dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022, a suo tempo notificato.

L’importo ridotto dovuto per ciascuna Azienda è stato comunicato da Regione Toscana tramite pec trasmesse in data 20 giugno 2023.

Si evidenzia che il pagamento dell’importo ridotto come specificato nel comma 3 dell’art. 8 sopra richiamato “estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti”.
Si precisa che, nel caso in cui l’Azienda non si avvalga dell’opportunità prevista dalla norma richiamata e, di conseguenza, non rinunci al contenzioso intrapreso, in caso di soccombenza in tale contenzioso, l’importo dovuto non beneficerà di alcuna riduzione e resterà quello previsto dal decreto dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022.

IVA
Le aziende sono invitate a porre attenzione sul fatto che, poiché i tetti spesa stabiliti dalla normativa vigente per i dispositivi medici comprendono anche l’I.V.A., l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 34/2023 convertito nella L. n. 56/2023 consente alle aziende fornitrici che paghino il payback di scorporare dal pagamento l’I.V.A. in esso inclusa e di portarla in detrazione. Tale detrazione, però, è consentita solo in relazione agli importi effettivamente pagati (art. 9, comma 2).

Per quanto riguarda l’importo dell’I.V.A. che le aziende fornitrici potranno portare in detrazione nel caso in cui provvedano al pagamento del payback entro il 30/10/2023, l’art. 9, comma 1- bis pone a carico della Regione l’obbligo di comunicare a tali aziende l’importo esatto dell’I.V.A. detraibile.

La Regione provvederà a trasmettere l’ammontare di tale importo con successiva comunicazione, che verrà effettuata entro i primi giorni del mese di agosto 2023.
Al fine di rendere più tempestiva tale comunicazione, le aziende fornitrici che intendano avvalersi dei benefici concessi dalla norma in esame dovranno comunicare prima possibile tale intenzione - così da consentire alla Regione di dare la precedenza nel calcolo alle suddette aziende fornitrici - con - una e-mail al seguente indirizzo:
payback_dispositivi_medici@regione.toscana.it

IMPOSTE SUI REDDITI ED IRAP
L’art. 9, comma 2, della norma in esame evidenzia anche che “ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti” del payback “sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti”.

Come effettuare il pagamento ridotto
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a:

  • Regione Toscana – Tesoreria Regionale Banco BPM S.p.A.
    codice Iban: IT 08 W 05034 02801 000000005563,
    con causale “Payback dispositivi medici 2015 – 2018

Per comunicazioni e informazioni
Per ogni eventuale comunicazione relativa al payback dispositivi medici, per la quale non si ritenga necessaria la trasmissione a mezzo Pec è possibile scrive a: payback_dispositivi_medici@regione.toscana.it

Per informazioni generali è possibile contattare anche lo sportello info sanita al numero dedicato 055/4386899 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

Documentazione
Estratto DL 34_2023_conv in L. 56_2023 – Art 8 e 9

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
16.08.2023
Article ID:
159121081