Aggiornamento in: Regione Tributi

Pagamento in misura ridotta

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Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento il trasgressore o l'obbligato in solido deve effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo edittale, come disposto dall'art. 16, primo comma, della L. 689/1981, modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 08/07/98 n. 213.

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Nel caso in cui fossero stati presentati scritti difensivi, questi non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità

  • versamento in c/c postale n. 25228503, intestato a Regione Toscana – Tesoreria Regionale – Sanzione Amministrativa L. 689/1981, oppure
  • bonifico bancario sull' IBAN  IT98G0760102800000025228503 specificando, nello spazio riservato alla causale di versamento, il numero e la data del processo verbale, il nome del trasgressore. In caso di pagamento tramite bonifico, è necessario inviare copia della ricevuta per fax, per email o per posta. oppure
  • pagamento online utilizzando la piattaforma web della Regione Toscana

In caso di tardivo pagamento inferiore al semestre si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica. Se il ritardo è superiore al semestre si applicano le sanzioni previste dall'art. 27 della legge 689/1981 (art. 17 bis Dpgr 23/r del 19/05/2008).

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Aggiornato al:
11.02.2016
Article ID:
117136