Aggiornamento in: Regione Tributi

Opposizione

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Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata con l'art. 6 "Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione" del decreto legislativo n. 150/2011. In ogni caso l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell'ordinanza ingiunzione.

Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza. In caso contrario la somma determinata nell'ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta esigibile (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento.

L'opposizione si propone in carta libera ed il trasgressore può stare in giudizio personalmente, non è quindi necessaria l'assistenza di un legale.

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Aggiornato al:
26.08.2015
Article ID:
117190