Aggiornamento in: Ambiente Inquinamento

Obbligo di presentazione relazione tecnica

Di cui all'articolo 271 comma 7 bis del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

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Il comma 7 bis dell'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006, introdotto dal decreto legislativo 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) 1907/2006.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal citato comma 7 bis dell'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di nuovi stabilimenti/installazioni che intendano impiegare nel proprio ciclo produttivo  sostanze o miscele classificate come indicato, dovrà essere allegata, in sede di istanza presentata all'autorità competente, una specifica relazione che esamini la mancata fattibilità della sostituzione di dette sostanze, ferma restando la valutazione periodica quinquennale.

Il decreto legislativo 102 del 30 luglio 2020 ha stabilito, all'articolo 3 comma 7,  la disciplina transitoria per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni dette sostanze o miscele “classificate” secondo quanto indicato all’articolo 271, comma 7 bis del decreto legislativo 152/2006, prevedendo che la prima relazione debba essere inviata entro un anno dall'entrata in vigore di detto decreto legislativo 102/2020, ovvero entro il 28 agosto 2021.
È inoltre specificato che, in caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006.

Per maggiori dettagli consultare la comunicazione del Settore Autorizzazzioni Ambientali alle Associazioni di categoria

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Aggiornato al:
17.08.2021
Article ID:
73777704