Gli obblighi di certificazione energetica a livello nazionale sono contenuti nel decreto legislativo 19/08/2005, n. 192, articolo 6, come riscritto dalla L 90/2013 e dal DL 145/2003.
Va aggiunto che l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio in alcuni casi anche per accedere alle detrazioni fiscali previste dallo Stato (si veda http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/).
Secondo il nuovo dlgs 192/2005, si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:
- costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per "costruiti" gli edifici/immobili di nuova costruzione)
- sottoposti a "ristrutturazioni importanti" (vedi la definizione di "ristrutturazione importante" all'art. 2 del DLgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità
- venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel "venduti" i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull'A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato)
- locati ad un nuovo locatario
Si ricorda che la stessa norma nazionale prevede edifici ed immobili esclusi dagli obblighi di certificazione:
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali se sprovvisti di impianti di climatizzazione
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- gli edifici dichiarati inagibili o collabenti
Gli obblighi però non riguardano solo il dotarsi di APE. Al riguardo si invita a consultare i commi da 1 a 10 dell'art. 6 del dlgs 192/2005.