Nuovo regolamento 58R - Verifiche nelle zone a bassa sismicità
ll regolamento 58/R, pubblicato sul BURT n. 57 parte I del 26 ottobre 2012, di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.
Il Regolamento prevede che la zona 3 sia suddivisa in fasce di pericolosità che tengano conto del “valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d’uso (Cu) pari ad 1 (classe d’uso II)”, di seguito indicato “ag” come segue:
a) fascia A, contraddistinta da valori di ag > 0.15g;
b) fascia B, contraddistinta da valori di 0.125< ag ≤ 0.15g;
c) fascia C, contraddistinta da valori di ag ≤ 0.125g;
la percentuale del campione da assoggettare a verifica sia determinata su base provinciale nella misura di seguito indicata:
a) per le fascia A, nella misura del 40 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento;
b) per le fascia B, nella misura del 10 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica;
c) per le fascia C , nella misura del 5 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica.
Per le zone 4, viene confermata la percentuale dell'1 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica.
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