Numerose le novità introdotte, compresi anche i nuovi limiti di cattura contenuti nell'allegato A del regolamento - DPGR n.6/r del 7 febbraio 2018 di attuazione della Legge regionale n.7/05 (gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) :
Allegato A
Limiti di cattura (articolo 6)
1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:
- salmonidi 5 capi
- persico trota 6 capi
- persico reale 5 capi
- luccio 1 capo
- orata 5 capi
- spigola 5 capi
- ombrina 5 capi
- cheppia 2 capi
- anguilla 10 capi
2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:
- salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
- luccio centimetri 60; dal 1 gennaio al 31 marzo;
- carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
- persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
- persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
- anguilla centimetri 35;
- barbo centimetri 18;
- cefalo o muggine centimetri 20;
- rombo centimetri 25;
- spigola centimetri 30;
- cheppia o alosa dal 1 aprile al 30 giugno;
- orata e ombrina centimetri 25.
3. È fatto divieto di catture di anguille di lunghezza superiore a centimetri 60.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1, 2, 3 ciascun pescatore non può asportare più di cinque chilogrammi complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Tale limite complessivo di peso può essere superato solo con l'ultimo esemplare catturato.
5. Alla limitazione di cui al comma 4 non concorrono le specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione individuate nel piano regionale per la pesca nelle acque interne.
Inoltre in applicazione della nuova normativa si riepilogano le nuove disposizioni in riferimento ai mezzi di pesca e i limiti di prelievo per i salmonidi nelle acque regionali:
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Misura minima: 22cm
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Limite di prelievo giornaliero: 5 capi
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Nelle acque a salmonidi è consentito:
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l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
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l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;
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l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.
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Gli ami di cui sopra devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato
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Nelle acque classificate a salmonidi non possono essere detenute ed usate uova di pesci e la larva della mosca carnaria; è inoltre vietata la pasturazione.