Norme in materia di polizia comunale e provinciale. L.R. 12 del 3 aprile 2006

Norme in materia di polizia comunale e provinciale. L.R. 12 del 3 aprile 2006

SOMMARIO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto della legge.
Art. 2 - Strutture e funzioni di polizia locale
Art. 3 - Principi organizzativi
Art. 4 - Gestione associata
Art. 5 - Competenza territoriale
Art. 6 - Strumenti di autotutela
Art. 7 - Collaborazione con associazioni di volontariato
Art. 8 - Servizi per conto di terzi
Capo II
Funzioni della Regione

Art. 9 - Supporto tecnico
Art. 10 - Attività formativa
Art. 11 - Strumenti di comunicazione
Art. 12 - Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
Art. 13 - Conferenza tecnica regionale
Capo III
I corpi di polizia locale

Art. 14 - Corpo di polizia municipale
Art. 15 - Corpo di polizia provinciale
Art. 16 - Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale
Art. 17 - Comandante del corpo di polizia municipale e provinciale
Capo IV
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 18 - Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale
Art. 19 - Formazione e aggiornamento periodico
Art. 20 - Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti
Art. 21 - Formazione degli agenti assunti a tempo determinato
Capo V
Norme fi nali e transitorie, disposizione finanziaria
Art. 22 - Obblighi di collaborazione
Art. 23 - Norma transitoria
Art. 24 - Disposizione fi nanziaria
Art. 25 - Abrogazioni
Art. 26 - Modifi che all'articolo 26 della l.r. 65/1997
Art. 27 - Clausola valutativa
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto della legge
1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti
essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia
comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fi ne di assicurarne
sul territorio regionale l'effi cace espletamento da parte di comuni e province.
2. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 2 Strutture e funzioni di polizia locale
1. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai
sensi dell'articolo 1 provvedono allo svolgimento delle
funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra
le quali in particolare:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti,
ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello
Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle
competenze dell'ente locale;
b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del
patrimonio pubblico;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità
o disastri, nonché in caso di privato infortunio e colla4
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borare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di
competenza dell'ente di appartenenza;
d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di
competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.
2. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese
quelle gestite in forma associata, svolgono altresì
le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica
sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e
con le modalità previste dalla legge dello Stato.
3. Il personale della polizia locale deve possedere
tutti i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni
stabilite dalla legge.
4. Per la selezione del personale da destinare alle
strutture di polizia municipale e provinciale, sono individuate
modalità di verifi ca del possesso dei requisiti
di natura psichica e fi sica previsti dalla legislazione in
materia.
Art. 3
Principi organizzativi
1. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti
l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia
locale.
2. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione
di persone e mezzi disposta da ciascun ente
locale con modalità tali da garantire su tutto il territorio
l'effi cienza, l'effi cacia e la continuità operativa, tenuto
conto delle caratteristiche demografi che, morfologiche e
socio-economiche del proprio territorio.
3. Il sindaco o il presidente della provincia defi niscono
gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività
di polizia amministrativa locale.
4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente
le attività ed i compiti previsti dalla presente legge
anche negli enti ove presti servizio un solo addetto.
5. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti
esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti
alle funzioni di polizia locale.
6. Il personale addetto alle strutture di polizia locale
svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi
in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente.
Art. 4
Gestione associata
1. Più comuni possono provvedere alla gestione associata
delle strutture di polizia municipale nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I comuni interessati defi niscono:
a) i contenuti essenziali delle attività da svolgere in
forma associata;
b) le modalità di esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 3, da parte del sindaco di ciascun
comune e i rapporti con il responsabile della struttura in
forma associata;
c) l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento
e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero
territorio interessato;
d) i criteri della gestione amministrativa e fi nanziaria
della struttura associata e le modalità di ripartizione delle
entrate e delle spese.
3. L'atto associativo, nel caso in cui istituisca l'uffi -
cio comune di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), da ultimo modifi cato con
decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti
in materia di enti locali), convertito dalla legge 28 maggio
2004, n. 140, può defi nire il regolamento unitario
della struttura ovvero affi dare l'adozione del regolamento
all'ente responsabile della gestione associata, in
conformità al medesimo atto associativo ed agli indirizzi
dell'organismo associativo.
4. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento
complessivo previsto dalla legge regionale 16 agosto
2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche
locali per la sicurezza della Comunità Toscana), defi nisce
annualmente fi no al limite massimo del 15 per cento
dello stesso stanziamento, le risorse da destinare all'incentivazione
delle gestioni associate di polizia locale
costituite ai sensi della vigente normativa.
Art. 5
Competenza territoriale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale
svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito
del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello
risultante dall'insieme degli enti associati.
2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può
compiere fuori dal territorio di competenza:
a) le missioni autorizzate per fi ni di collegamento e
di rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante
il servizio, in caso di necessità dovuta alla fl agranza
dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia
locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in
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conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni
interessate e previa comunicazione al prefetto.
Art. 6
Strumenti di autotutela
1. I comuni e le province, con regolamento, possono
prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla
possibile dotazione delle armi per la difesa personale in
conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale,
siano dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi,
ai fi ni di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi
possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 12 della
presente legge provvede all'individuazione dei presidi
difensivi di cui al comma 1 nonché alla disciplina generale
delle loro modalità di impiego e assegnazione con
previsione di specifi co addestramento al loro uso.
Art. 7
Collaborazione con associazioni di volontariato
1. I comuni e le province possono stipulare convenzioni
con le associazioni di volontariato iscritte nel registro
di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993,
n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di
volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni
del volontariato) e successive modifi cazioni, per
realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di
polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza,
al senso civico e al rispetto della legalità.
2. In ogni caso, i volontari:
a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni
operative degli addetti alle strutture di polizia locale;
b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto
a quelle di competenza degli addetti alle strutture di
polizia locale;
c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per
l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti
di natura psichica e fi sica necessari allo svolgimento
delle azioni di cui al comma 1;
d) sono adeguatamente assicurati.
3. Le eventuali uniformi e segni distintivi utilizzati
dai volontari devono essere tali da escludere la stretta
somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia
municipale e provinciale.
Art. 8
Servizi per conto di terzi
1. Gli enti locali possono defi nire specifi che tariffe
per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico
interesse e previste tra le attività della polizia locale,
che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di
personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre
l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in
relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano
una delle seguenti caratteristiche:
a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifi
ci soggetti;
b) manifestazioni pubbliche.
2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle
amministrazioni pubbliche.
Capo II
Funzioni della Regione
Art. 9
Supporto tecnico
1 La Regione promuove l'esercizio omogeneo delle
funzioni inerenti le attività di polizia locale mediante:
a) valutazioni e indicazioni tecniche sull'organizzazione
e lo svolgimento delle attività di polizia locale;
b) il sostegno all'attività tramite la defi nizione di
modelli operativi uniformi.
2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e
documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari
alle strutture di polizia locale fi nalizzate:
a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza
dirette alla sicurezza del territorio;
b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per
la gestione integrata del controllo territoriale.
3. La Regione promuove, in collaborazione con gli
enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero
telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei
corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.
Art. 10
Attività formativa
1. La Regione programma e realizza le attività formative
di propria competenza di cui agli articoli 17 e
20 nelle forme previste dalla legislazione regionale in
materia.
2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo
sulla base delle indicazioni degli enti locali e sentite
le rappresentanze sindacali dei lavoratori, defi nisce i
contenuti generali uniformi dei programmi formativi per
le diverse fi gure professionali del personale addetto alle
strutture di polizia locale.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere pro6
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grammate e realizzate in collaborazione con gli enti
locali, previa convenzione che può prevedere la gestione
delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione
ad essi delle risorse fi nanziarie necessarie.
4. Fino alla completa attuazione degli adempimenti
di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può autorizzare
gli enti locali, singoli o associati, allo svolgimento delle
attività formative di propria competenza, verifi candone
la corrispondenza alle disposizioni regionali.
Art. 11
Strumenti di comunicazione
1. La Giunta regionale defi nisce le caratteristiche
tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione
a ciascuna struttura di polizia locale in modo da consentirne
la reciproca utilizzazione in tutto il territorio
regionale.
Art. 12
Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle
diverse circostanze e specialità di impiego;
b) gli elementi identifi cativi dell'operatore, dell'ente
di appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profi -
lo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di
polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali
contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed
onorifi cenza, apponibili sull'uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori
nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione
alle strutture di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo
6 e loro modalità di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento
fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.
Art. 13
Conferenza tecnica regionale
1. Al fi ne di acquisire elementi utili per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, e per la
predisposizione del regolamento di cui all'articolo 12, la
Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza
tecnica regionale sulla polizia locale.
2. Alla Conferenza partecipano i responsabili delle
strutture di polizia municipale e provinciale.
3. La partecipazione agli incontri di cui al comma 1
non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
Capo III
I corpi di polizia locale
Art. 14
Corpo di polizia municipale
1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento
delle attività di cui all'articolo 2 possono istituire corpi
di polizia municipale.
2. I comuni istituiscono il corpo di polizia municipale
nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed
operative minime:
a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale
di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul
territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi
i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza
ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno
per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per
ogni anno solare;
b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa
centralizzata per telecomunicazioni di servizio,
attiva tutti i giorni dell'anno;
c) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione
dei controlli di polizia amministrativa locale
nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito
territoriale di competenza;
d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione
degli incidenti stradali con danni alle persone o
rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due
turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione
dell'eventuale attivazione del servizio per almeno un
turno serale-notturno, compresi i festivi, nell'ambito territoriale
di competenza.
3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano
un'organizzazione improntata al principio del
decentramento e adottano moduli operativi di prossimità
nei confronti della collettività amministrata dall'ente
locale di appartenenza.
4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività
dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche
organizzative di cui al presente articolo, mediante
i fi nanziamenti previsti dalla l.r. 38/2001, relativi alle
funzioni di polizia locale.
Art. 15
Corpo di polizia provinciale
1. Le province, per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 2, istituiscono corpi di polizia provinciale.
2. I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente
compiti di polizia ambientale, oltre a tutte le competenze
affi date dalle vigenti disposizioni legislative.
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3. Le province possono promuovere specifi ci accordi
con i comuni per attivare forme di collaborazione tra
corpi di polizia provinciale e strutture di polizia municipale
nel territorio di competenza, ai fi ni di un effi cace
espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
4. La Regione sostiene l'attività dei corpi di polizia
provinciale mediante i fi nanziamenti previsti dalla l.r.
38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.
Art. 16
Organizzazione del corpo di polizia municipale
e provinciale
1. Il corpo di polizia municipale e provinciale, fatto
salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti fi gure professionali:
a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali
possono essere individuati uno o più vicecomandanti;
c) agenti.
Art. 17
Comandante del corpo di polizia municipale
e provinciale
1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività
di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni
organizzative ed operative, nel rispetto della
legislazione vigente e del regolamento di cui all'articolo
3, comma 1.
2. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco
o dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, ed è responsabile verso il sindaco o il presidente
della organizzazione, dell'addestramento, della
disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale
appartenente al corpo.
3. La funzione di comandante è incompatibile con
lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno
dell'ente di appartenenza.
4. Allo scopo di garantire la competenza tecnicoprofessionale
connessa alle attività dei livelli apicali dei
corpi, qualora non venga effettuata una selezione concorsuale
fi nalizzata alla copertura del ruolo, l'affi damento
dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale
obbligatorio di formazione di cui all'articolo 19, comma
1, lettera a).
Capo IV
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 18
Professionalità degli addetti alle funzioni
di polizia locale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale
possiede una professionalità adeguata alle funzioni
svolte.
2. La professionalità è assicurata tramite:
a) una preparazione giuridica di base con riferimento
prioritario alle materie di competenza specifi ca per lo
svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria
e di sicurezza;
b) la partecipazione ad un corso di prima formazione
durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di
aggiornamento periodici.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni
statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto
alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi
di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche.
Art. 19
Formazione e aggiornamento periodico
1. Al fi ne di garantire la continuità dell'aggiornamento
professionale, con regolamento regionale sono
di sciplinati:
a) il corso di formazione specifi ca per comandante
dei corpi di polizia municipale e provinciale di cui all'articolo
17;
b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le
prove fi nali dei corsi periodici di prima formazione;
c) la partecipazione a corsi di specializzazione in
relazione all'impiego in specifi ci settori operativi;
d) la composizione delle commissioni di esame dei
corsi formativi.
2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata
specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili
delle strutture di polizia municipale e provinciale.
Art. 20
Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti
1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza
di un corso di prima formazione programmato
e realizzato ai sensi dell'articolo 10, con verifi ca fi nale
della preparazione acquisita; al termine del corso il personale
può essere adibito al servizio attivo.
2. In caso di assunzione tramite corso concorso, la
partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui
al presente articolo, alla frequenza del corso di prima
formazione a condizione che i contenuti del corso siano
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conformi a quanto defi nito dalla Regione ai sensi dell'articolo
19.
Art. 21
Formazione degli agenti assunti a tempo determinato
1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito
al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione
presso l'ente di appartenenza, secondo il programma
defi nito dal regolamento di cui all'articolo 19.
2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente,
la propria attività nella struttura di polizia
locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto
l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per
addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla
frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.
Capo V
Norme fi nali e transitorie, disposizione fi nanziaria
Art. 22
Obblighi di collaborazione
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire
alle strutture regionali competenti ogni collaborazione
per la verifi ca dello stato di realizzazione delle disposizioni
della presente legge e dei risultati conseguiti.
Art. 23
Norma transitoria
1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli
12 e 19 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni regionali degli enti
locali, la Commissione regionale per le pari opportunità
e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei Comuni che
non si fossero adeguati alle disposizioni di cui all'articolo
14, le strutture di polizia municipale assumono
denominazione diversa da quella di corpo, fatti salvi,
per il personale in esse inquadrato, il mantenimento dei
distintivi di grado già attribuiti e l'applicazione delle
eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, specifi camente riferite agli appartenenti ai corpi.
3. Gli enti locali, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo
12, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di
quest'ultimo.
4. L'adeguamento da parte degli enti locali alla presente
legge costituisce condizione per l'accesso ai fi nanziamenti
previsti dalla l.r. 38/2001 relativi alle funzioni
di polizia locale.
Art. 24
Disposizione fi nanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, decorrenti dall'anno 2006, sono stimati in euro
500.000,00 per l'anno 2006 e in euro 440.000,00 per
l'anno 2007.
2. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente
2005/2007, annualità 2006 e 2007, sono apportate le
seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale
importo:
Anno 2006
in diminuzione
UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro
500.000,00;
in aumento:
UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza
della comunità toscana - spese correnti", per euro
500.000,00;
Anno 2007
in diminuzione
UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro
440.000,00;
in aumento:
UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza
della comunità toscana - spese correnti", per euro
440.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte
con legge di bilancio.
Art. 25
Abrogazioni
1. La legge regionale 9 marzo 1989, n.17 (Norme in
materia di Polizia Municipale) è abrogata.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 12 è abrogata la legge regionale 18
novembre 1998, n. 82 (Caratteristiche delle uniformi, dei
segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi
di polizia locale).
Art. 26
Modifi che all'articolo 26 della l.r. 65/1997
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale
1 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione
del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione
del relativo consorzio), le parole "le disposizioni di cui
alla l.r. 17 del 1989 e successive modifi cazioni, concernente
le norme in materia di polizia municipale" sono
sostituite dalle seguenti: "le vigenti disposizioni regionali
in materia di polizia municipale e provinciale".
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Art. 27
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale procede annualmente alla
valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti
dalla presente legge per quanto attiene:
a) all'approvazione, da parte degli enti interessati, dei
regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1;
b) all'attività di formazione e aggiornamento professionale
del personale di polizia locale;
c) all'incentivazione delle gestioni associate di polizia
locale di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Per le fi nalità di cui al comma 1, la relazione
generale presentata entro il 30 giugno di ogni anno dalla
Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 38/2001
dà specifi catamente conto dei dati e delle informazioni
necessarie per la valutazione di cui alle lettere a) e b).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
os ser varla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
MARTINI
Firenze, 3 aprile 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 29.03.2006.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 12
Norme in materia di polizia comunale e provinciale.
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:

Aggiornato al: Article ID: 73832