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Modalità di dilazione e rateizzo crediti: estratto del Regolamento di contabilità

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Entrate extratributarie

 

Estratto del Regolamento di contabilità 61/2001

Art. 19 - Dilazioni di pagamento:

1. Per motivate e docume ntate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da
pres entar si entro il termine di 30 giorni dal ricevime nto della richiesta di pagamento oppure entro il divers o termine asse gnato ai sensi dell'articolo 18 comma 3.

2. La dilazione non è conce s s a agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all'applicazione della disciplina relativa alle comp e ns azioni di cui all'articolo 27.

3. Dal termine di pagame nto originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme
dovute maturano interes si calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, ovver o al divers o tasso previsto da più specifica disciplina.

4. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si proce d e all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, o all'attivazione della diversa proce d ur a di recup er o coattivo, in relazione alla natura dell'entrata.

Art. 20 - Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione

1. Per motivate e docume ntate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da
pres entar si entro il termine di 30 giorni dal ricevime nto della richiesta di pagamento oppure entro
il divers o termine assegnato ai sensi dell'articolo 18 comma 3, il dirigente comp etente in materia di entrate può conce d e r e con atto amministrativo un pagamento in forma rateizzata, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento, nei limiti di cui all' articolo 19 e sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione determina, tra l'altro, il tetto al di sotto del quale non è conce dibile la rateizzazione.

2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione conce s s i ai sensi del comma 1.

3. Dal termine di pagame nto originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute
maturano intere s si calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore,ovver o al divers o tasso previsto da più specifica disciplina.

4. In caso di mancato pagame nto, anche di una sola rata, il debitore decad e dal beneficio della
rateizzazione ed il debito residuo è iscritto a ruolo per il recup e r o coattivo del credito, gravato dagli intere s si e dalle spes e, oppure viene attivata la diversa proce dura di recupe r o coattivonece s s a ria in ragione della natura del credito.

5. La conce s si on e di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche è soggetta ad intere s si ai sensi del comma 3.

6. Il dirigente regionale comp etente in materia di entrata stabilisce ed aggiorna periodicame nte
con proprio decr eto l'importo forfettario da addebitare a titolo di rimbo r s o spes e per la
conce s si on e della rateizzazione.
Art. 20 bis - Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione

1. L'istanza di dilazione del pagame nto di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a
pena di rigetto, esse r e corre data da garanzia fidejus s o ria a cope rtura delle somme dovute e degli ulteriori intere s si, con scad enza non inferiore a tre mesi succ e s s i vi all'ultimo termine dilazionato.

2. L'istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideius sione deve,
a pena di mancato acco glimento, esse r e corre data da garanzia fidejuss o ria a copertura delle
somme dovute e degli ulteriori interes si, con scadenza non inferiore a tre mesi succe s s i vi all'ultimo termine dilazionato.

3. Per crediti comple s si vi superio ri all'impo rto definito con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 20 comma 1, fermo restand o quanto previsto dai commi 1 e 2, la conce s s i on e della rateizzazione del pagame nto, o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejuss o ria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli intere s si ulteriori e delle spes e, con scad enza non inferiore a tre mesi succ e s s i vi all'
ultima rata.
4. La conce s si on e di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è
condizionata dal rilascio di garanzia fidejus s o ria.

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Aggiornato al:
09.08.2017
Article ID:
14586723