Si porta a conoscenza che con l'entrata in vigore della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 5 dicembre 2012 n. 2012/756/UE, volta al contenimento del parassita Pseudomonas syringae pv. actinidiae, i vegetali di Actinidia Lindl. originari dell'Unione destinati alla piantagione, compreso il polline ed escluso le sementi, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.
I vegetali come sopra specificato, per essere spostati all'interno dell'Unione, devono inoltre soddisfare una delle condizioni indicate al punto 2) dell'Allegato II alla medesima Decisione 2012/756/UE, allegata al presente documento.
Si ricorda infine che, per la mancata emissione del passaporto, il D.Lgs. 214/05, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, prevede la sanzione amministrava del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 (Art. 54 comma 12).
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