DELIBERA n. 1273 del 2002
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 16 luglio 2001, n. 38, recante "Interventi regionali in favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421, recante "Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali per le attività e gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2001, n. 38, in materia di politiche locali per la sicurezza. Anno 2002";
Visto, in particolare, l'articolo 14 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 2002, concernente la collaborazione con le Province per la promozione di attività di documentazione, informazione, osservazione, ricerca, diffusione degli atti di collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei Comuni;
Considerato che la Provincia di Lucca ha presentato, nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 2002, proposta di programma di attività;
Considerato che, a seguito dell'esame con la Provincia medesima, è stato predisposto un protocollo d'intesa, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, concordato sulla base del programma definitivo di attività inviato dal Presidente della Provincia con nota n. 118225/XIVB1 del 19 Novembre 2002, di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
Ritenuto di approvare lo schema di protocollo d'intesa;
Considerato che l'attuazione del programma concordato consente la concessione di un finanziamento alla Provincia di Lucca, ritenuto congruo in 35.000,00 euro, quale partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della Provincia medesima;
Considerato che occorre definire modalità per la verifica delle attività previste dal programma di attività e delle spese sostenute, e che dette modalità siano da individuarsi: a) nella realizzazione delle attività a partire dall'anno 2002 ed entro la data di presentazione della relazione finale; b) nella previsione della verifica delle attività realizzate e delle spese sostenute e liquidate, nonché nella previsione della revoca dei finanziamenti concessi, secondo i principi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 2002 per i contributi concessi ai Comuni;
Dato atto che il procedimento di cui all'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 2002 è stato attivato entro la data del 30 novembre 2002 e che, pertanto, non deve procedersi ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione medesima;
DELIBERA
1. E' approvato lo schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato A alla presente deliberazione, contenente le azioni salienti del programma di attività concordato con la Provincia di Lucca in attuazione dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421. Le attività previste dal programma saranno avviate nel corso dell'anno 2002 e realizzate entro la data di presentazione della relazione finale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, è autorizzato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Eventuali modifiche potranno essere apportate in sede di stipula, salva la determinazione dei contenuti del programma di attività.
3. La struttura regionale competente provvede alla successiva concessione del finanziamento, quale partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della Provincia di Lucca, determinato nella misura di euro 35.000,00, all'impegno e alla contestuale liquidazione.
4. La Provincia di Lucca è tenuta a fornire agli uffici regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione del programma di attività e dei risultati conseguiti. La mancata collaborazione comporta la revoca integrale del finanziamento concesso.
5. La Provincia di Lucca è tenuta a presentare alla struttura regionale competente , entro la data del 1° Marzo 2003, una relazione sulle spese effettuate e sulle attività realizzate fino a quel momento, nonché, entro la data del 1° Marzo 2004, una relazione finale, nella quale sono indicate:
a) le attività realizzate in attuazione del programma;
b) la valutazione dei risultati raggiunti;
c) le spese sostenute, integralmente a carico della Provincia, che sono state liquidate entro la data di presentazione della relazione medesima.
6. La relazione finale di cui al punto 5 deve essere presentata anche in caso di mancata o parziale realizzazione del programma, indicando le ragioni di detta mancata o parziale realizzazione.
7. La struttura regionale competente alla concessione del finanziamento provvede alla sua revoca, oltre che nel caso di mancata collaborazione o di totale mancata realizzazione del programma, anche nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della relazione finale di cui al punto 5, ovvero presentazione di relazione incompleta o non conforme al complesso delle attività finanziate;
b) presentazione di relazione finale incompleta o non conforme rispetto ad alcune delle attività programmate, ovvero presentazione di relazione da cui risulta che la spesa liquidata sia stata inferiore al finanziamento concesso; in tali casi il finanziamento è revocato limitatamente alla somma che non risulta corrispondente al programma di attività o che non risulta essere stata effettivamente liquidata.
8. Per il procedimento di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 5, della deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 2002. Il decreto con cui si provvede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso è adottato entro sessanta giorni dalla data di cui al punto 5 della presente deliberazione, ovvero di quello di cui al citato comma 3 dell'articolo 12 della deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 2002 assegnato per la presentazione, il completamento o l'integrazione della relazione finale.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b), LR 9 /95, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il responsabile dell'Area Attività istituzionali
Luigi Izzi
Il Coordinatore del Dipartimento della Presidenza
e degli affari giuridici e legislativi
Valerio Pelini
ALLEGATO A
Allegato A - Schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale e la Provincia di Lucca
Protocollo di intesa
tra
la Giunta regionale della Regione Toscana
e
la Provincia di Lucca
per la promozione di attività di documentazione, informazione, osservazione, ricerca, diffusione degli atti di collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei Comuni, in materia di politiche per la sicurezza delle comunità locali;
Tra
La Giunta regionale della Regione Toscana, nella persona di .............
e
La Provincia di Lucca, nella persona di .............
premesso
che l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, recante "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana", prevede che la Regione svolga attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza, nonché attività di osservazione, ricerca, documentazione e informazione, anche in collaborazione con gli Enti locali;
che l'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421, stabilisce che la Regione promuove, in via sperimentale, la collaborazione con le Province per le attività di documentazione, informazione, osservazione, ricerca, diffusione degli atti di collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei Comuni, e che a tal fine è concesso un finanziamento della Regione sulla base di programmi di attività concordati;
che la Provincia di Lucca ha presentato in data 1 luglio 2002 una proposta di programma di attività e che, a seguito di esame congiunto, è stato concordato il programma definitivo, da realizzare a partire dall'anno 2002 ed entro la data di presentazione della relazione finale;
che è ritenuto congruo per lo svolgimento delle attività previste nel programma concordato un finanziamento regionale pari a euro 35.000,00, quale partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della Provincia medesima;
tutto ciò premesso
si conviene quanto segue:
1. La Giunta regionale della Regione Toscana e la Provincia di Lucca, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421, concordano un programma di attività, in materia di politiche locali per la sicurezza. Tale programma di attività, di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n......del......, si articola sinteticamente in:
A. Attività per la stipula di accordi istituzionali allo scopo di porre in essere interventi coordinati tra Enti locali e altre istituzioni operanti sul territorio. Le azioni si svilupperanno attraverso le seguenti fasi:
· definizione dei problemi presenti sul territorio, attraverso attività di conoscenza e osservazione, avviata tramite concertazione e sottoscrizione di un preaccordo tra gli Enti interessati;
· attività di ricerca operativa, per giungere, attraverso sondaggi di opinione ai cittadini, interviste a testimoni privilegiati, studi di casi tipici, analisi delle documentazioni disponibili, ad una definizione la più precisa possibile dei punti critici e dei problemi della zona;
· individuazione delle soluzioni tecniche, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni e soggetti che possono operare in favore di una riduzione degli indici di criticità;
· attuazione degli interventi, previa concertazione locale e sottoscrizione dell'accordo istituzionale tra soggetti interessati.
B. Studio di fattibilità per la realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato. L'attività si svolgerà attraverso le seguenti fasi:
· ricerca sulle caratteristiche e sui bisogni della popolazione vittimizzata, attraverso interviste telefoniche, studi di casi, indagini presso le Forze dell'ordine che ricevono le denunce;
· individuazione della soluzione ottimale relativamente alla situazione concreta del territorio, attraverso uno studio comparato dei servizi operanti presso altre Amministrazioni e Enti italiani ed esteri;
· analisi delle risorse disponibili sul territorio, dei costi e dei benefici.
C. Studio di fattibilità per la realizzazione di un Osservatorio locale sui temi della sicurezza. Lo studio si propone di giungere, attraverso l'opera di metodologi ed esperti in materia di sicurezza, ad una definizione di indicatori di sicurezza precisi e misurabili, in base ai quali valutare le azioni poste in essere dalle Istituzioni.
2. Le attività previste nel programma saranno avviate nel corso dell'anno 2002 e realizzate entro la data di presentazione della relazione finale.
3. Per la realizzazione del programma di attività concordato, la struttura regionale competente provvederà alla concessione di un finanziamento pari a euro 35.000,00, quale partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della Provincia di Lucca.
4. La Provincia di Lucca è tenuta allo svolgimento delle attività di collaborazione, nonché alla presentazione, entro la data del 1° Marzo 2003, di una relazione sulle spese sostenute e sulle attività realizzate fino a quel momento, ed entro la data del 1° Marzo 2004, di una relazione finale sulle attività realizzate, i risultati raggiunti e le spese sostenute, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale ......, n. ...... , punti 4, 5 e 6. La Regione provvederà alla revoca del finanziamento nei casi e con le modalità previste dai punti 7 e 8 della deliberazione medesima.
5. La Provincia si impegna inoltre a mettere a disposizione dell'Osservatorio regionale sulle politiche integrate per la sicurezza le metodologie sperimentate, i dati ottenuti dalle ricerche effettuate e i risultati delle azioni svolte nell'ambito del suddetto programma, nonché a svolgere attività di diffusione di tali informazioni a tutti i soggetti pubblici interessati.
6. Qualora, nel corso della sperimentazione, si rendessero necessari ulteriori e specifici approfondimenti, riconducibili nell'ambito del programma di ricerche dell'Osservatorio regionale sulle politiche integrate per la sicurezza, potranno essere concordate ulteriori attività da svolgere in collaborazione tra la Regione e la Provincia; dette ulteriori attività potranno essere finanziate dalla struttura regionale presso la quale opera l'Osservatorio, secondo modalità da questa definite.
Luogo e data della sottoscrizione
Per la Giunta regionale Per la Provincia di Lucca
PROTOCOLLO
Protocollo di intesa
tra
la Giunta regionale della Regione Toscana
e
la Provincia di Lucca
per la promozione di attività di documentazione, informazione, osservazione, ricerca, diffusione degli atti di collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei Comuni, in materia di politiche per la sicurezza delle comunità locali;
tra
La Giunta regionale della Regione Toscana
e
La Provincia di Lucca
premesso
che l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, recante "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana", prevede che la Regione svolga attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza, nonché attività di osservazione, ricerca, documentazione e informazione, anche in collaborazione con gli Enti locali;
che l'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421, stabilisce che la Regione promuove, in via sperimentale, la collaborazione con le Province per le attività di documentazione, informazione, osservazione, ricerca, diffusione degli atti di collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei Comuni, e che a tal fine è concesso un finanziamento della Regione sulla base di programmi di attività concordati;
che la Provincia di Lucca ha presentato in data 1 luglio 2002 una proposta di programma di attività e che, a seguito di esame congiunto, è stato concordato il programma definitivo, da realizzare a partire dall'anno 2002 ed entro la data di presentazione della relazione finale;
che è ritenuto congruo per lo svolgimento delle attività previste nel programma concordato un finanziamento regionale pari a euro 35.000,00, quale partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della Provincia medesima;
tutto ciò premesso
si conviene quanto segue:
1. La Giunta regionale della Regione Toscana e la Provincia di Lucca, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421, concordano un programma di attività, in materia di politiche locali per la sicurezza. Tale programma di attività, di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2002,n.1273, si articola sinteticamente in:
A. Attività per la stipula di accordi istituzionali allo scopo di porre in essere interventi coordinati tra Enti locali e altre istituzioni operanti sul territorio. Le azioni si svilupperanno attraverso le seguenti fasi:
· definizione dei problemi presenti sul territorio, attraverso attività di conoscenza e osservazione, avviata tramite concertazione e sottoscrizione di un preaccordo tra gli Enti interessati;
· attività di ricerca operativa, per giungere, attraverso sondaggi di opinione ai cittadini, interviste a testimoni privilegiati, studi di casi tipici, analisi delle documentazioni disponibili, ad una definizione la più precisa possibile dei punti critici e dei problemi della zona;
· individuazione delle soluzioni tecniche, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni e soggetti che possono operare in favore di una riduzione degli indici di criticità;
· attuazione degli interventi, previa concertazione locale e sottoscrizione dell'accordo istituzionale tra soggetti interessati.
B. Studio di fattibilità per la realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato. L'attività si svolgerà attraverso le seguenti fasi:
· ricerca sulle caratteristiche e sui bisogni della popolazione vittimizzata, attraverso interviste telefoniche, studi di casi, indagini presso le Forze dell'ordine che ricevono le denunce;
· individuazione della soluzione ottimale relativamente alla situazione concreta del territorio, attraverso uno studio comparato dei servizi operanti presso altre Amministrazioni e Enti italiani ed esteri;
· analisi delle risorse disponibili sul territorio, dei costi e dei benefici.
C. Studio di fattibilità per la realizzazione di un Osservatorio locale sui temi della sicurezza. Lo studio si propone di giungere, attraverso l'opera di metodologi ed esperti in materia di sicurezza, ad una definizione di indicatori di sicurezza precisi e misurabili, in base ai quali valutare le azioni poste in essere dalle Istituzioni.
2. Le attività previste nel programma saranno avviate nel corso dell'anno 2002 e realizzate entro la data di presentazione della relazione finale.
3. Per la realizzazione del programma di attività concordato, la struttura regionale competente provvederà alla concessione di un finanziamento pari a euro 35.000,00, quale partecipazione alle spese che risultano integralmente a carico della Provincia di Lucca.
4. La Provincia di Lucca è tenuta allo svolgimento delle attività di collaborazione, nonché alla presentazione, entro la data del 1° Marzo 2003, di una relazione sulle spese sostenute e sulle attività realizzate fino a quel momento, ed entro la data del 1° Marzo 2004, di una relazione finale sulle attività realizzate, i risultati raggiunti e le spese sostenute, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2002, n. 1273, punti 4, 5 e 6. La Regione provvederà alla revoca del finanziamento nei casi e con le modalità previste dai punti 7 e 8 della deliberazione medesima.
5. La Provincia si impegna inoltre a mettere a disposizione dell'Osservatorio regionale sulle politiche integrate per la sicurezza le metodologie sperimentate, i dati ottenuti dalle ricerche effettuate e i risultati delle azioni svolte nell'ambito del suddetto programma, nonché a svolgere attività di diffusione di tali informazioni a tutti i soggetti pubblici interessati.
6. Qualora, nel corso della sperimentazione, si rendessero necessari ulteriori e specifici approfondimenti, riconducibili nell'ambito del programma di ricerche dell'Osservatorio regionale sulle politiche integrate per la sicurezza, potranno essere concordate ulteriori attività da svolgere in collaborazione tra la Regione e la Provincia; dette ulteriori attività potranno essere finanziate dalla struttura regionale presso la quale opera l'Osservatorio, secondo modalità da questa definite.
Firenze, 9 dicembre 2002
Il Presidente della Giunta regionale
della Regione Toscana
Claudio Martini
Il Presidente della Provincia
di Lucca
Andrea Tagliasacchi
DECRETO n. 6993 del 2002
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, recante "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale" e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che affida ai dirigenti regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il decreto del Coordinatore del Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici 28 novembre 2000, n. 6871, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area attività istituzionali del medesimo Dipartimento;
Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, recante "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421, recante "Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali per le attività e gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, in materia di politiche locali per la sicurezza. Anno 2002", e, in particolare l'art. 14, comma 3, il quale dispone che l'Area attività istituzionali del Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici della Giunta regionale provvede, a seguito della presentazione delle proposte dei programmi di attività da parte delle Province toscane, alla valutazione delle proposte medesime, nonché, a seguito dell'approvazione degli atti di collaborazione da parte della Giunta regionale, alla concessione dei finanziamenti alle Province interessate;
Considerato che la Provincia di Lucca ha presentato in data 1° luglio 2002 una proposta di programma di attività e che, a seguito di esame congiunto, è stato concordato un programma di attività definitivo, per il quale è stato ritenuto congruo un finanziamento pari a euro 35.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2002, n. 1273, che approva il Protocollo d'intesa con la Provincia di Lucca per la promozione delle attività previste all'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 2002, determina il finanziamento in favore della Provincia di Lucca nella misura di euro 35.000,00, stabilisce disposizioni concernenti gli adempimenti amministrativi a carico della Provincia medesima per la relazione sulle spese effettuate e le attività realizzate in attuazione del Protocollo, nonché per l'eventuale revoca del finanziamento;
Considerato che il citato Protocollo di intesa tra la Giunta regionale della Regione Toscana e la Provincia di Lucca è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2002;
Visti gli articoli 30 e 32 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana", ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/r;
Vista la nota del Dipartimento Bilancio e Finanze n. 110/14238/3.44 del 30 maggio 2002, nella quale "si chiede ai dipartimenti di citare, nel caso di decreti di assegnazione aventi ad oggetto contributi straordinari l'iscrizione di tale contributo nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000" e ritenuto che l'oggetto del presente decreto rientri nel caso suddetto;
Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 66, recante "Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2001, n. 1428, recante "Approvazione bilancio gestionale per l'anno 2002";
Ritenuto di dover provvedere alla concessione e contestuale liquidazione del contributo in favore della Provincia di Lucca ai sensi delle richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 421 e n. 1273 del 2002;
DECRETA
1. È assunto sul capitolo 00925 del bilancio regionale 2002, che presenta la necessaria disponibilità, l'impegno di euro 35.000,00, in favore della Provincia di Lucca.
2. E' concesso e liquidato alla Provincia di Lucca un contributo pari a euro 35.000,00, per lo svolgimento del programma di attività concordato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 421, e del Protocollo d'intesa tra la Giunta regionale della Regione Toscana e la Provincia di Lucca, approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2002, n. 1273, e sottoscritto in data 9 dicembre 2002.
3. L'erogazione del contributo di cui al punto 2 è effettuata sul conto della tesoreria della Provincia di Lucca.
4. La Provincia di Lucca è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2002, n. 1273, per gli adempimenti successivi alla concessione del contributo.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.
Il Dirigente
Luigi Izzi