Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi

Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito a un confronto con il Dipartimento dei vigili del fuoco, le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali maggiormente interessate, ha provveduto all'emanazione di "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"con la circolare prot 1121 del 21 gennaio 2019.
 
La linea guida contiene criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti e misure atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso tali impianti.
 
Con l'approvazione dell'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), è stato inoltre introdotto l'obbligo di predisposizione da parte dei gestori di impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di un apposito "piano di emergenza interna" (PEI). 
 
Il piano di emergenza persegue la finalità di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; 
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti; 
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
 
Per gli impianti esistenti, il piano deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (la scadenza è quindi il 4 marzo 2019).
 
Con successiva circolare prot n. 2730 del 13 febbraio 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, congiuntamente al Ministero dell'Interno, ha emanato le "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti" allo scopo di fornire indicazioni ai gestori degli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti sulle informazioni che gli stessi devono fornire ai prefetti, ai sensi del comma 4 dell'art. 26-bis, e sui contenuti minimi del PEI. 
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