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Legge regionale n.68/2011 articolo 15: Sistema integrato di contrasto all'evasione

Descrizione


E' la Legge regionale n. 68/2011  che, trattando in maniera sistematica la disciplina regionale in materia di autonomie, costituisce la sede più idonea per le norme relative alla cooperazione finanziaria e al coordinamento dei sistemi tributari sul territorio regionale: l'articolo 15 introduce infatti il principio dell'integrazione e della connotazione sistemica dell'azione di contrasto all'evasione fiscale complessivamente condotta in Toscana, nei diversi livelli istituzionali della regione.

Il testo dell'articolo 15 è stato riformulato nel 2012 (modifiche apportate con l'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35) così da disciplinare espressamente la promozione e il sostegno di progettualità degli enti locali, singoli o associati, finalizzata al contrasto all'evasione fiscale, attraverso:
1. gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale;
2. ottimizzazione dell'utilizzo del Sistema Informativo Catasto e Fiscalità;
3. stimolo della progettualità degli enti locali e loro associazioni rappresentative, competenti in materia, con particolare attenzione al nuovo ruolo riconosciuto alla polizia locale nel contrasto all'evasione dei tributi regionali.

L'articolo 15 nella versione originaria sintetizzava quanto già realizzato in materia nella Regione Toscana e riconduceva in un'ottica dichiaratamente sistemica, principi, attività e risultati, quali:
- messa in disponibilità agli enti locali dei dati del sistema informativo tributario regionale a fini di contrasto all'evasione;
- individuazione, tra i compiti di polizia locale, delle attività ispettive e di controllo degli adempimenti tributari regionali;
- attribuzione alla Regione del ruolo di coordinamento delle attività di contrasto svolte anche dagli enti locali del territorio.

Nel corso del 2012 si è reso necessario fare un riferimento esplicito ad azioni di supporto e promozione attivabili da parte della Regione, anche al fine dell'individuazione e della messa in disponibilità delle risorse necessarie. Era infatti maturata nel frattempo l'opportunità di interventi diretti della Regione per favorire l'attuazione dell'articolo 15.

 

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