Legge regionale n. 27 del 29 giugno 2006

Legge regionale n. 27 del 29 giugno 2006

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Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni cul turali e paesaggistici, attivita` culturali e spettacolo

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Finalita`)

1. La Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualita`
integrata a livello territoriale, il coordinamento dei soggetti
operanti nei settori della cultura, la cooperazione e la
partecipazione dei soggetti pubblici e privati, la valorizzazione
dell`attivita` di ricerca, nel rispetto dei principi di cui
all`articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19
(Norme sul sistema regionale dei beni culturali).

2. Al fine di favorire l`integrazione a livello territoriale
degli interventi dei diversi soggetti pubblici e privati, nonche`
di promuovere l`integrazione delle attivita` in materia di beni,
attivita` culturali e spettacolo, sono unificate le procedure di
programmazione e finanziamento degli interventi inerenti le
seguenti leggi:

a) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di
musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale.
Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno
delle attivita` di educazione e formazione alla musica e al
canto corale);
c) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di
biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi
di enti locali);
d) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di
promozione delle attivita` nel settore dello spettacolo in
Toscana);
e) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi
finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in
Toscana).

ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)

1. Ai fini della presente legge, la Regione esercita le seguenti
funzioni:

a) indirizzo, programmazione sostegno, anche con contributi
finanziari, e verifica degli interventi in materia di
valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e
paesaggistici, delle attivita` culturali e di spettacolo;
b) attuazione diretta degli interventi inerenti le funzioni ad
essa assegnate dalle leggi regionali e statali o dalle intese
ai sensi dell`articolo 118, terzo comma della Costituzione,
nonche` dei progetti che, sulla base dei principi di
sussidiarieta`, differenziazione e adeguatezza, richiedono una
gestione di livello regionale;
c) indirizzo e sostegno, anche con contributi finanziari, degli
interventi per la conservazione, valorizzazione e fruizione
dei beni culturali e paesaggistici, nonche` per la creazione e
l`adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati alla
valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici,
ad attivita` culturali e di spettacolo, sulla base dei
seguenti principi e criteri generali:

1) finalizzazione degli interventi di conservazione alla
pubblica fruizione;
2) progettualita` integrata dei diversi soggetti
istituzionali titolari di competenze in materia;
3) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti
gestionali;
4) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e
contesti territoriali;
5) qualita` della progettazione, efficienza ed efficacia
delle azioni di realizzazione dei progetti;
6) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

d) gestione degli istituti e luoghi della cultura di sua
proprieta` o comunque detenuti, ai sensi dell`articolo 33,
comma 1, lettera a) della legge regionale 26 novembre 1998, n.
85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela
della salute, servizi sociali, istruzione scolastica,
formazione professionale, beni e attivita` culturali e
spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112).

ARTICOLO 3
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e
verifica del piano integrato della cultura di cui all`articolo
5, nei modi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1999, n.
49 (Norme in materia di programmazione regionale), come
modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;
b) promozione con attivita` di coordinamento e sostegno alla
formazione dei progetti locali di cui all`articolo 8, in
coerenza con i principi di cui all`articolo 1, comma 1, in
raccordo con la progettazione di livello regionale;
c) predisposizione e gestione dei progetti di propria competenza.

ARTICOLO 4
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e
verifica del piano integrato della cultura di cui all`articolo
5, nei modi previsti dalla l.r. 49/1999, come modificata dalla
l.r. 61/2004;
b) coordinamento nei propri territori dei progetti locali di cui
all`articolo 8, in coerenza con i principi di cui all`articolo
1, comma 1 ed in raccordo con la progettazione di livello
provinciale e regionale;
c) predisposizione e gestione, in forma singola o associata, dei
progetti di propria competenza.

ARTICOLO 5
(Piano integrato della cultura)

1. Il piano integrato della cultura e` lo strumento per la
programmazione degli interventi del sistema toscano in materia di
beni culturali e paesaggistici, attivita` culturali e spettacolo.

2. Il piano integrato della cultura contiene:

a) il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati
dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi del piano, anche
articolati per singola provincia;
c) l`indicazione degli interventi inerenti le funzioni
assegnate alla diretta competenza della Regione dalle leggi
regionali e statali;
d) l`individuazione dei progetti di iniziativa regionale, le
linee d`azione e gli obiettivi, nonche` le specifiche
modalita` di attuazione di ciascuno di essi;
e) la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle
risorse assegnate ai progetti di iniziativa regionale e la
quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle
risorse assegnate al sostegno dei progetti locali nei
diversi ambiti;
f) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti locali relativi
ai diversi ambiti, nonche` le modalita` ed i tempi della
loro predisposizione, presentazione e valutazione;
g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli
enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per
la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di
intervento;
h) l`individuazione dei requisiti essenziali per la
costituzione di reti e sistemi territoriali nei diversi
settori d`intervento;
i) i criteri e le modalita` per il finanziamento regionale
degli interventi per la conservazione dei beni culturali e
paesaggistici e per gli immobili destinati alla
valorizzazione e fruizione dei beni culturali e
paesaggistici, ad attivita` culturali e di spettacolo;
j) le modalita` e gli standard tecnici per l`organizzazione e
gestione del sistema informativo negli ambiti disciplinati
dalle leggi di cui all`articolo 1, comma 2;
k) i criteri e le modalita` per la realizzazione del sistema
di monitoraggio e lo svolgimento delle attivita` ad esso
correlate;
l) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di
efficacia degli interventi;
m) le forme del raccordo con altri piani e programmi
regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

ARTICOLO 6
(Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della
cultura)

1. Il piano integrato della cultura e` approvato dal Consiglio
regionale con le procedure e le modalita` di cui alla l.r.
49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.

2. Il piano integrato della cultura ha, di norma, validita` di
legislatura, e` soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in
ogni caso in vigore fino all`approvazione del programma regionale
di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla sua
approvazione.

3. La Giunta regionale provvede all`attuazione del piano
integrato della cultura nelle forme e con le modalita` previste
dall`articolo 10 bis della l.r. 49/1999, come modificata dalla
l.r. 61/2004.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il
30 aprile di ogni anno, un documento di monitoraggio e
valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i
risultati dell`attuazione del piano integrato della cultura.

ARTICOLO 7
(Progetti di iniziativa regionale)

1. I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali,
sono gli strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con la
programmazione locale ai sensi dell`articolo 11 della l.r.
49/1999, svolge le attivita` direttamente funzionali a interessi
o obiettivi di livello regionale e, in particolare:

a) le attivita` di studio e ricerca funzionali allo sviluppo
delle politiche regionali di cui alla presente legge;
b) le attivita` a carattere sperimentale e innovativo in grado di
produrre esperienze e modelli d`intervento riproducibili;
c) le attivita` finalizzate al recupero degli squilibri sociali e
territoriali;
d) le attivita` che interessano una vasta platea di soggetti
istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio
regionale.

2. I progetti di iniziativa regionale sono approvati con
deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 8
(Progetti locali)

1. I progetti locali, elaborati in conformita` agli indirizzi ed
agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione
della programmazione territoriale relativamente agli ambiti
indicati dal piano integrato della cultura.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi
di cui all`articolo 1, comma 1.

3. Le competenti strutture regionali, verificata la conformita`
dei progetti locali agli indirizzi del piano, approvano l`elenco
delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.

CAPO II
Modifiche di disposizioni regionali

ARTICOLO 9
(Sostituzione dell`articolo 27 della l.r. 89/1980)

1. L`articolo 27 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (
Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di
interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti
Locali), e` sostituito dal seguente:

"Art. 27
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano
le norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), cosi` come
modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n.
157, e le norme di cui alla legge regionale 31 gennaio 2005,
n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).".

ARTICOLO 10
(Modifiche all`articolo 4 della l.r. 88/1994)

1. All`articolo 4 della l.r. 88/1994, le parole: "Piano di
Indirizzo" sono sostituite dalle seguenti:

"piano integrato della cultura, di cui alla legge regionale 29
giugno 2006, n. 27".

ARTICOLO 11
(Modifiche all`articolo 6 della l.r. 35/1999)

1. La lettera a) del comma 3 dell`articolo 6 della legge
regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di
biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di
enti locali), e` sostituita dalla seguente:

"a) approva il piano integrato della cultura, ai sensi della
legge regionale 29 giugno 2006, n. 27, curando direttamente
gli interventi ed i progetti che, ai fini della loro
efficiente ed efficace attuazione richiedono una gestione a
scala regionale.".

ARTICOLO 12
(Modifiche all`articolo 3 della l.r. 45/2000)

1. Il comma 1 dell`articolo 3 della legge regionale 28 marzo
2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attivita` nel
settore dello spettacolo in Toscana), e` sostituito dal seguente:

"1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di
spettacolo attraverso il piano integrato della cultura ai
sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27".

CAPO III
Disposizioni finali

ARTICOLO 13
(Abrogazioni)

1. Dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della
cultura sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Norme per la
promozione delle attivita` culturali ed educative relative a
manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali);
b) articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n.
89 ( Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e
di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli
Enti Locali);
c) legge regionale 14 dicembre 1981, n. 91 (Modifiche alla L.R.
n. 12/1980 recante - Norme per la promozione delle attivita`
culturali ed educative relative a manifestazioni espositive,
convegni e istituzioni culturali);
d) legge regionale 19 luglio 1982, n. 59 (Modifiche alla L.R. n.
12 del 1980 - Norme per la promozione delle attivita`
culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive,
convegni ed istituzioni culturali);
e) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 18 novembre 1994, n.
88 (Norme per il sostegno delle attivita` di educazione e
formazione alla musica e al canto corale);
f) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti
e delle procedure della programmazione e degli interventi
finanziari regionali nei settori delle attivita` e dei beni
culturali) e successive modificazioni;
g) legge regionale 29 aprile 1996, n. 30 (Modificazioni alla L.R.
1 febbraio 1995, n. 14 -Disciplina degli atti e delle
procedure della programmazione e degli interventi finanziari
regionali nei settori delle attivita` e dei beni culturali);
h) legge regionale 11 agosto 1999, n. 50 (Modificazioni alla L.R.
1.2.95 n. 14 "Disciplina degli atti e delle procedure della
programmazione e degli interventi finanziari regionali nei
settori delle attivita` e dei beni culturali");
i) legge regionale 20 marzo 2000, n. 29 (Interventi finalizzati
allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana);
j) articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33
(Interventi finalizzati alla promozione della cultura
contemporanea in Toscana).

2. I piani in vigore adottati ai sensi delle leggi regionali di
cui al comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di acquisto
di efficacia del piano integrato della cultura.

ARTICOLO 14
(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base
delle disposizioni abrogate.

ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)

1. Per la copertura delle spese per gli interventi di cui
all`articolo 2, lettera c), in sede di prima applicazione e`
autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l`anno 2007 cui si
fa fronte con le risorse della unita` previsionale di base (UPB)
632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento"
del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al
bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualita`
2007, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2007

In diminuzione:
UPB 631 "Promozione e sviluppo della
cultura - spese correnti", per
euro 1.000.000,00;

In aumento:
UPB 632 "Promozione e sviluppo della
cultura - spese di investimento", per
euro 1.000.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.




Materie:
Beni culturali
Attività artistiche
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni cul turali e paesaggistici, attivita` culturali e spettacolo
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