Legge forestale, questo il testo

Tra le competenze regionali la gestione della sala operativa unificata Antincendio Boschivo

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Con la legge forestale della Toscana (legge regionale 39/2000) e successive modifiche, e il relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell'8 agosto 2003), nonché il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, la Regione Toscana ha normato l'intero settore forestale.

La Legge quadro in materia di incendi boschivi (353/2000) e relative Linee guida (D.P.C.M. 20 dicembre 2001) fornisce alle Regioni gli indirizzi per predisporre gli atti di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi, rimandando l'emanazione di norme applicative a leggi specifiche delle amministrazioni competenti.

E' di competenza regionale anche il coordinamento delle proprie strutture con quelle statali e l'istituzione e gestione della Sala operativa unificata Antincendio Boschivo (per approfondire consulta >>> speciale AIB).

La legge nazionale definisce le materie di competenza dello Stato, come ad esempio l'organizzazione e la gestione dei mezzi aerei nazionali, e delle Regioni, alle quali spetta la programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva.


La legge regionale 39 individua nel Piano AIB lo strumento di pianificazione che definisce organizzazione e coordinamento dell'anticendi boschivi. Il Piano pluriennale regionale AIB è elaborato dalla Regione e approvato dalla giunta regionale.

 

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Aggiornato al:
30.03.2020
Article ID:
62762