Legge forestale, questo il testo

Legge forestale, questo il testo

Tra le competenze regionali la gestione della sala operativa unificata Antincendio Boschivo

Con la legge forestale della Toscana (legge regionale 39/2000) e successive modifiche, e il relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell'8 agosto 2003), nonché il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, la Regione Toscana ha normato l'intero settore forestale.

La Legge quadro in materia di incendi boschivi (353/2000) e relative Linee guida (D.P.C.M. 20 dicembre 2001) fornisce alle Regioni gli indirizzi per predisporre gli atti di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi, rimandando l'emanazione di norme applicative a leggi specifiche delle amministrazioni competenti.

E' di competenza regionale anche il coordinamento delle proprie strutture con quelle statali e l'istituzione e gestione della Sala operativa unificata Antincendio Boschivo (per approfondire consulta >>> speciale AIB).

La legge nazionale definisce le materie di competenza dello Stato, come ad esempio l'organizzazione e la gestione dei mezzi aerei nazionali, e delle Regioni, alle quali spetta la programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva.


La legge regionale 39 individua nel Piano AIB lo strumento di pianificazione che definisce organizzazione e coordinamento dell'anticendi boschivi. Il Piano pluriennale regionale AIB è elaborato dalla Regione e approvato dalla giunta regionale.

 

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