La legge regionale sull'artigianato

La legge regionale sull'artigianato

Attività artigianale




Pubblicata sul Burt n.34 del 29/10/08 parte prima, la nuova legge regionale sull'artigianato "Norme in materia di artigianato" (scarica il testo integrale; visualizza il comunicato stampa del 16 ottobre 2008) si articola nelle seguenti parti:

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Disciplina dell'impresa artigiana
Capo III - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Capo IV - Albo provinciale delle imprese artigiane
Capo V - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Capo VI - Norme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali

Le disposizioni della legge n. 53/2008 si applicheranno a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26 della legge.
Riguardo alle abrogazioni,  sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale sia leggi regionali che disposizioni di leggi vigenti:
a) legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 (Commissioni provinciali e commissione regionale per
l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane
nelle commissioni provinciali per l'artigianato);
b) legge regionale 19 luglio 1993, n. 43 (Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 l.r. 23 aprile 1988, n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l'artigianato);
c) legge regionale 3 marzo 1999, n. 10 (Modifiche alla l.r. 29/88 "Commissione provinciali e
Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti
delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato");
d) legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale
toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);
e) articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei
piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti
per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge
regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e
disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").

La legge dispone anche (art. 29) la disapplicazione di norme statalidalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, cessa di avere applicazione nel territorio della Regione la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).

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