Attività artigianale
Pubblicata sul Burt n.34 del 29/10/08 parte prima, la nuova legge regionale sull'artigianato "Norme in materia di artigianato" (scarica il testo integrale; visualizza il comunicato stampa del 16 ottobre 2008) si articola nelle seguenti parti:
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Disciplina dell'impresa artigiana
Capo III - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Capo IV - Albo provinciale delle imprese artigiane
Capo V - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Capo VI - Norme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali
Le disposizioni della legge n. 53/2008 si applicheranno a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26 della legge.
Riguardo alle abrogazioni, sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale sia leggi regionali che disposizioni di leggi vigenti:
a) legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 (Commissioni provinciali e commissione regionale per
l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane
nelle commissioni provinciali per l'artigianato);
b) legge regionale 19 luglio 1993, n. 43 (Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 l.r. 23 aprile 1988, n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l'artigianato);
c) legge regionale 3 marzo 1999, n. 10 (Modifiche alla l.r. 29/88 "Commissione provinciali e
Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti
delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato");
d) legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale
toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);
e) articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei
piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti
per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge
regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e
disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
La legge dispone anche (art. 29) la disapplicazione di norme statali: dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, cessa di avere applicazione nel territorio della Regione la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).