Aggiornamento in: Ambiente Acque

Istituzione autorità idrica

Istituita con legge regionale 69/2011, ha le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
DELIBERA
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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007
 

Nuova regolazione per l'intero settore dei servizi idrici
Con legge regionale n. 69/2011 la Regione Toscana ha Istituito l'Autorità Idrica Toscana, attribuendo al nuovo soggetto le funzioni già esercitate dalle 6 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale che coprivano il territorio regionale toscano. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all'articolo 4 della L.R.T. 21 n. 81/1995 hanno cessato dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti. L'Autorità subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ex consorzi di cui all'art. 4 della L.R.T. 21 n. 81/1995, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in essere. Il personale in servizio al 31/12/2011, è trasferito nei ruoli organici della nuova Autorità idrica.

Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali: conferenza territoriale n. 1, "Toscana Nord"; n. 2, "Basso Valdarno"; n. 3, "Medio Valdarno"; n. 4, "Alto Valdarno"; n. 5, "Toscana Costa"; n. 6, "Ombrone".

In attesa dell'insediamento dei nuovi organi dell'Autorità Idrica Toscana i compiti della stessa sono svolti da 6 commissari (individuati negli ex presidenti delle Autorità di Ambito), ciascuno per il territorio di propria competenza.

Nuove norme in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani
Con legge regionale n. 69/2011 la Regione Toscana, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ha provveduto alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del d.lgs. 152/06, soppresse con legge n. 191 del 23 dicembre 2009, attuando al contempo il riordino della disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia.

La norma riconferma l'articolazione territoriale in tre ATO già prevista dalle disposizioni regionali previgenti (articolo 24 della l.r. 25/98):
a) ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
b) ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
c) ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto;

istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per ciascun ATO, un'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le Autorità suddette si sono costituite assumendo rispettivamente la denominazione di:
a) Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro
b) Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud
c) Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Costa

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale di riferimento dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile con funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

In particolare compete all'autorità medesima:
a) la Pianificazione di dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il piano di ambito;
b) l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
c) la regolazione delle tariffe e della qualità del servizio;
d) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso d'inadempienza del gestore.
 

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Aggiornato al:
30.06.2017
Article ID:
69810