In bicicletta con un amico

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"Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
 

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 182. Circolazione dei velocipedi.

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

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Aggiornato al:
11.02.2020
Article ID:
16417723