Aggiornamento in: Regione Tributi

Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

Condividi

Il demanio è il complesso dei beni appartenenti allo Stato o ad altri Enti Pubblici territoriali come Regioni, Province, Comuni, destinati all'uso diretto o indiretto da parte dei cittadini. Il demanio idrico comprende beni immobili di proprietà dello Stato come i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque definite come pubbliche.

L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, è stata istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 281/1970 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario", con legge regionale 2/1971  "Istituzione dei tributi propri della Regione", modificata dalla legge regionale 71 del 20 dicembre 2004 "Legge finanziaria per l'anno 2005".

Soggetto passivo dell'imposta: il titolare della concessione.

Termini di pagamento
L'imposta deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno di pagamento del canone di concessione (art. 2 della legge regionale 2/1971 come modificato dall'art. 7 della  legge regionale 71/2004.

Tale imposta è applicabile alle seguenti concessioni:

1) >>> Concessioni per l'esercizio e coltivazione di miniere dello Stato
2) >>> Concessione di aree del demanio idrico
3) >>> Concessione di aree di demanio marittimo

1) Concessioni per l'esercizio e coltivazione di miniere dello Stato

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, l'imposta regionale è commisurata al 300% del canone di concessione, come previsto ai sensi della legge regionale n. 2/1971 "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile", articolo 1, attuale comma 6 (modificato dalla legge regionale 77/2012, art. 11, comma 2).
Fino all'anno d'imposta 2012 l'imposta regionale era commisurata al 100% del canone di concessione.

Il versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato deve essere effettuato, mediante bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, Iban IT 20 L 07601 02800 000030030506 – Bic BPPIITRRXXX, con espressa indicazione degli estremi della concessione e dell'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento.
Per la sola imposta regionale è possibile procedere al pagamento online dalla piattaforma web Iris-Pagamenti online della Regione Toscana.

Per informazioni: fax:    055.438.3118

  • Andrea Bini    tel. 055 438 5063
  • Simona Zagli    tel. 055 438 3540
  • Elena Sorrentino    tel. 055 438 3829



2) Concessione di aree del demanio idrico
L'imposta regionale era commisurata al 100% del canone di concessione (legge regionale 8/1984) fino all'anno di imposta 2012. A seguito dell'approvazione della legge finanziaria  regionale per l'anno 2013 (legge regionale 77/2012, art.11, comma2), a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'imposta regionale era commisurata al 300% del canone di concessione.

La legge regionale toscana del 4 ottobre 2016, n. 68 ha ridotto l'imposta regionale al cinquanta per cento del canone di concessione.

  • Il pagamento deve essere effettuato con bonifico - codice Iban: IT70 J 07601 02800 000011899580 - indicando nella causale: il numero di concessione e l'anno/i d'imposta.


Per informazioni: tributi@regione.toscana.it - Fax: 055.438.3118
Morandini Giovanni 0554383462
Poli Francesca 0554383553


3) Concessione di aree di demanio marittimo
L'imposta sulle concessioni dei beni del demanio marittimo deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno.  A decorrere dall'anno d'imposta 2013, l'aliquota è fissata in misura pari al 25% del canone statale di concessione, ai sensi del disposto di cui alla legge regionale 85/1995 "Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo", articolo 1 (come modificato dalla legge regionale 77/2012 art. 12).
Fino all'anno di imposta 2012 l'imposta era stabilita nella misura del 15% del canone statale di concessione.

Si evidenzia che ai sensi della legge regionale 2/1971,"Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile", art. 1, comma 3 (come introdotto dalla L.R. 77/2012, art. 11, comma 1), "l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)".

Si precisa, altresì, che ai sensi della legge regionale 2/1971,"Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile", art. 1 (come sostituito dalla legge regionale 78/2017, art. 1, comma 1), commi 4 e 5:

Comma 4

In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 169 del 4 agosto 2016 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l'istituzione delle Autorità di sistema portuale (Adsp), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Adsp limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e alla legge  84/1994."

Comma 5

A decorrere dal primo gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Adsp nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data."



Il pagamento dell'imposta regionale è da effettuarsi  con una delle seguenti modalità:

a) online dalla piattaforma web Iris-Pagamenti online della Regione Toscana
b) tramite bonifico su c/c postale Iban: IT 70 J 07601 02800 000011899580 intestato a "Regione Toscana -Tesoreria regionale", con causale "Imposta regionale concessioni del demanio marittimo", indicando l'anno di imposta a cui si riferisce il pagamento e l'ente che ha rilasciato la concessione (esempio: Comune di ....; Capitaneria di Porto di ....; Autorità Portuale di ......) (L.R. 85/1995)".

Per informazioni: impostademanio@regione.toscana.it  - Fax: 055 438 3118

  • Andrea Bini  tel. 055 438 5063
  • Silvia Ercolani tel. 055 438 5368
  • Elena Sorrentino  tel. 055 438 3829
  • Simona Zagli tel. 055 438 3540
Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
01.12.2021
Article ID:
13216213