Federalismo fiscale - proroga della legge delega n. 42_2009

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Con legge 8 giugno n. 85/2011 è stata prorogata la legge 42/2009 di delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale in Italia: in particolare sono stati prorogati i termini per l'esercizio della delega e conseguentemente saranno variati i tempi del processo di attuazione del federalismo fiscale
Il testo del provvedimento "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale" (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011):
 

Art. 1

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

d) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei
trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni»;

e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti
gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;

f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di
decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata
ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 8 giugno 2011 9 del 17 giugno 2011 è entrato in vigore il 18 giugno 2011

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
15.03.2013
Article ID:
640397