FAQ sul calendario scolastico 2011/2012

FAQ sul calendario scolastico 2011/2012




Domanda n. 1
“E’ possibile utilizzare gli 8 giorni in più per spostamenti nei luoghi di origine in occasione del ponte del 30 ottobre per recarsi a salutare i propri defunti  o per qualche giorno di vacanza in più?”

Risposta

Ciascuna Istituzione Scolastica autonoma, ai sensi di quanto disposto all’art. 5 “Autonomia organizzativa”, comma secondo e terzo, del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”,  può adattare alle esigenze del proprio Piano dell’Offerta Formativa (POF)  il periodo di  svolgimento delle attività didattiche, rispettando le date relative all’avvio e al termine delle attività e  tenendo conto dei giorni di sospensione obbligatori delle stesse (festività).

Le determinazioni di cui sopra devono essere assunte dalle Istituzioni scolastiche autonome in stretta relazione alle necessità attuative poste dal POF, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto delle condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio e delle esigenze espresse dall’utenza.

Le suddette determinazioni saranno assunte dai competenti organi delle Istituzioni Scolastiche, in concomitanza con la definizione del POF, di norma entro il 30 giugno 2011, d’intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici e nel rispetto del CCNL.

La Regione Toscana, indicando in 208 i giorni di attività per l’anno scolastico  2011/2012, intende dare la possibilità alle istituzioni scolastiche di adattare le attività didattiche ed educative in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, e anche di poter svolgere quanto previsto dall’art.74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, effettuando eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti  a causa di particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della Delibera di Giunta Regionale n. 313 del 02/05/2011 (calamità naturali, elezioni politiche, referendum).

Specificatamente in relazione alla richiesta pervenuta, le attività ivi indicate (spostamenti nei luoghi di origine o qualche giorno di vacanza in più) NON si possono definire “in attuazione del POF”.

Tuttavia poiché, come sopra specificato, è necessario trovare le necessarie intese con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici, qualora sussistano motivate esigenze di continuità di detti servizi (trasporto scolastico, refezione scolastica, etc.) possono essere individuate soluzioni organizzative che consentono anche la sospensione dell’attività didattica, analogamente a quanto può avvenire a causa di particolari eventi non prevedibili (calamità naturali, elezioni politiche, referendum).

In ogni caso è sempre preferibile eventualmente anticipare l’avvio dell’anno scolastico previa specifica intesa con l’Ente locale interessato a garantire l’erogazione dei necessari servizi scolastici.

Torna all'indice delle domande

 


Domanda n. 2
"Se 208 sono i giorni tassativi di lezione che gli istituti scolastici devono offrire all'utenza, nelle scuole sedi di seggio e chiuse per tre giorni in occasione delle elezioni, in base al vostro calendario dove trovo lo spazio per recuperare eventualmente questi tre giorni?"

Risposta

I 208 giorni tassativi sono comprensivi anche dei giorni eventualmente impiegati per referendum, elezioni, calamità ecc. (come indicato all'undicesimo capoverso del testo della DGR 313 del 2/05/2011), e non prevedibili al momento della stesura della stessa DGR.

Per elezioni si intendono sia le elezioni politiche che le elezioni amministrative.

L'anno scolastico si compone quindi di 200 giorni obbligatori ministeriali, più 8 giorni per l'attuazione del POF comprensivi dei giorni eventualmente non svolti a causa di particolari eventi.

Undicesimo capoverso DGR 313 del 2/05/2011:
"Considerato che la Regione Toscana, indicando in 208 i giorni di attività per l’anno scolastico 2011/2012, intende dare la possibilità alle istituzioni scolastiche di adattare le attività didattiche ed educative in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa di ciascun istituto, nonché di poter svolgere quanto previsto dall’art.74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, effettuando eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della presente deliberazione (calamità naturali, elezioni politiche, referendum)."

Torna all'indice delle domande

 


Domanda n. 3
"Nella delibera sul calendario scolastico regionale per l'a.s. 2011/2012 si legge che gli adattamenti del calendario scolastico da parte delle scuole [....] "non possano comunque prevedere, se non per eventi eccezionali e previa comunicazione tempestiva agli Enti Locali interessati e a questa Amministrazione, una riduzione dei 208 giorni di attività indicati nel Calendario scolastico 2011/2012, festa del Patrono esclusa" [....].

La parte di testo evidenziata introduce, a mio avviso, un conflitto di competenze fra Regione e scuole autonome, che il titolo V della Costituzione pone per questa materia su un piano paritario. Concorda con questa mia osservazione?

Inoltre, lavorando da anni nella scuola, mi chiedo quale possa essere la ratio amministrativa e politica che ha portato la Regione Toscana a introdurre un vincolo che rende di fatto il calendario scolastico inadattabile alle esigenze di una singola istituzione: sembra che non si sia tenuto conto in alcun modo del fatto concreto e reiterato che, spesso, in occasione di ponti non calendarizzati, le classi risultano ridotte alla metà degli alunni perché le famiglie comunque vanno in vacanza, rendendo di fatto l'attività didattica non dico vana, ma quantomeno poco sensata."


Risposta

il DPR 275/99, prevede:

All’art. 1 “autonomia scolastica” comma 1.
“Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. …”.

all’art. 5 comma 2, “Autonomia organizzativa”
“Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma  dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Ad ulteriore precisazione di quanto indicato nel citato DPR,
 
L’art. 8 “definizione dei curricoli”, comma 2. stabilisce che
“Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte (si parla di “attività scelte” e non di “sospensione di attività” n.d.r.).

L’Art 9 “Ampliamento dell’offerta formativa” stabilisce:
Comma 1. “Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti”.

Comma 2. “I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di  percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali”.

Pertanto la ratio amministrativa e politica che ha portato la Regione Toscana a introdurre un vincolo che rende di fatto il calendario scolastico (secondo il quesito) inadattabile alle esigenze di una singola istituzione, è sostenuto dalla normativa vigente (DPR 275/99) ed è stata sollecitata da numerosi Dirigenti scolastici e da numerose famiglie che hanno richiesto alla Regione una maggiore chiarezza nel definire il rapporto fra i 200 giorni minimi previsti dal MIUR e i 208 indicati dalla Regione Toscana.

Infine nel caso in cui in presenza di “ponti” le classi siano di fatto dimezzate, come afferma il quesito, le scuole autonome possono certamente trovare forme organizzative e didattiche atte a garantire la necessaria funzionalità del servizio per quei ragazzi e quelle famiglie che il ponte non lo fanno.
 
In conclusione credo non ci sia bisogno di sottolineare che il calendario scolastico, oltre ai 200 giorni minimi di attività didattica indicati dal MIUR, deve prevedere un congruo numero di giorni destinati a garantire l’attuazione del POF definito sempre dallo stesso DPR all’Art. 3 “Piano dell'offerta formativa”, comma 1. come segue:
“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,  educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”
non si parla, per l’attuazione del POF, di sospensione delle attività didattiche in presenza di “ponti”.

Si legga Infine quanto già indicato nella risposta alla domanda n. 1.

Torna all'indice delle domande

 


Domanda n. 4
"Con la presente Le chiedo se è ancora possibile anticipare l'apertura dell'anno scolastico al 12 settembre 2011, visto il termine di scadenza dell'11.06.2001 stabilito dalla Regione Toscana. Tale richiesta viene effettuata per poter organizzare gli studenti alla partecipazione di manifestazione organizzata dall’amministrazione locale […]."

Risposta

Nella relazione allegata alla DGR n. 313 del 02-05-2011, avente ad oggetto: "Calendario Scolastico 2011/2012 per la Regione Toscana" è stabilito che:

"Nel caso l’Istituzione Scolastica autonoma intenda anticipare al 12 o al 13 settembre 2011 l’inizio dell’Anno Scolastico, tale determinazione dovrà essere assunta in tempo utile per essere comunicata alle famiglie già entro il termine delle attività didattiche relative all’anno scolastico 2010/2011, ossia entro sabato 11 giugno 2011."

Tuttavia, poiché la motivazione che ha indotto la Regione Toscana a stabilire la data dell'11 giugno 2011 quale termine ultimo per adottare da parte dei Collegi, l'anticipo dell'avvio dell'attività didattica, è il fatto che le famiglie debbano essere informate in tempo utile e quindi entro la fine del presente anno scolastico, purché l'informazione sia garantita e capillare, è possibile stabilire l'apertura dell'anno scolastico in anticipo, anche successivamente al termine indicato negli atti regionali, in presenza di una motivata necessità, come in questo caso.

Torna all'indice delle domande

 


Domanda n. 5
A seguito di varie interpretazioni della delibera della Giunta Regionale a proposito del calendario scolastico, si prega fornire delucidazioni in merito al numero dei giorni minimi previsti.
Il nostro Istituto ha proposto l'anticipo dell'inizio delle lezioni al 12 settembre 2011 e la sospensione delle attività didattiche nei giorni 31 ottobre 2011, 30 aprile 2012 e 2, 3, 4 aprile 2012 per un totale di 205 giorni di lezione.


Risposta

I giorni previsti dal calendario scolastico della Regione Toscana sono 208, di cui 200 stabiliti dal Ministero e 8 stabiliti dalla Regione Toscana, come prevede la normativa che ne attribuisce la competenza alle regioni (DPR 275/99, Art. 1; D.Lgs. 112/98, Art. 38 comma 1 lettera d).

Gli 8 giorni, come indicato nella DGR n. 313 del 2/5/2011, sono per garantire lo svolgimento di attività previste dal POF, nonché per recuperare giorni eventualmente persi a causa di calamità naturali, elezioni, referendum.
In seguito ad altri chiarimenti richiesti da Istituzioni scolastiche, è stato precisato (vedere le risposte alla domanda 1 e alla domanda 3) che, all'interno degli 8 giorni stabiliti dalla Regione, possono essere anche legittimamente recuperati giorni persi, qualora si verifichino situazioni in cui gli EE.LL. non siano in grado di garantire la continuità dei servizi (trasporti, refezione ecc).

Pertanto, nello specifico, mentre è ragionevole immaginare che il giorno 31 ottobre (lunedì fra la festa della domenica e quella di tutti i santi del 1° novembre) e il giorno 30 aprile (lunedì fra la festa della domenica e quella del lavoro del 1° maggio), trattandosi di giorni ponte fra due festività, gli EE.LL. possano avere difficoltà a garantire i servizi sopra indicati, non è ragionevole immaginare la stessa cosa per il periodo 2, 3, 4 aprile 2012 (lunedì, martedì, mercoledì), poiché le feste pasquali iniziano solo il giovedì 5 aprile.

Torna all'indice delle domande

 



Aggiornato al: Article ID: 277556