FAQ sul Fondo regionale della montagna 2020

Consulta le domande e risposte sul fondo regionale per i territori classificati montani
 

Elenco delle FAQ

Quesito n. 1
L'Ente proponente del progetto deve essere l'Unione dei Comuni di riferimento o può essere anche un Comune, quale capofila del progetto?

Quesito n. 2
Questo ente svolge attività di gestione del patrimonio agricolo forestale di proprietà della Regione e da tempo abbiamo una grossa problematica con una frana che mette in pericolo alcuni immobili a valle e che necessita di interventi di contenimento e di consolidamento.
All'art. 85 comma 1 bis della L.R. 68/2011 e nello stesso Regolamento attuativo n. 4/R/2020, sono indicati quali ambiti di intervento:
b) Difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico
c) Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.
Nel modello di scheda progetto, all. B alla DGR n. 553 del 27/04/2020, gli ambiti di intervento di nostro interesse sono elencati nella sezione 3, ma nella sezione 5 "tipologia delle spese di investimento" non riscontriamo la precisa corrispondenza relativamente alla tipologia di spese previste per la realizzazione dell’intervento che intendiamo proporre.

Quesito n. 3
Si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di questo Ente di accedere al Fondo, poiché nell'Allegato B della L.R. 68/2011 lo scrivente Comune risulta classificato come segue:
- Territorio montano ai sensi della legislazione statale: ha XXX (su una superficie complessiva di ha XXX)
- Territorio classificato montano ai fini regionali: NON E' RIPORTATO NESSUN VALORE.
A seguito di quanto sopra specificato, si chiede se lo scrivente Comune può rientrare fra i destinatari del finanziamento suddetto.

Quesito n. 4
Questa Unione sta valutando la possibilità presentare un progetto unico per i 7 comuni della vallata di cui n. 6 associati in unione. La presentazione da parte dell'Unione esclude la possibilità che ogni singolo comune associato possa presentare domanda, ma se non andasse in porto il progetto unico ogni comune potrà presentare singolarmente un suo progetto oppure in quanto associato in unione rimarrebbe comunque escluso? Il comune di XXX non è associato in Unione, pertanto in caso di progetto unico che comprenda anche tale comune occorre che il comune formalizzi la volontà di partecipare al progetto dell'Unione?

Quesito n. 5
Può essere programmato un progetto che si compone di tanti interventi diversi da realizzarsi nei vari comuni partecipanti seppur tutti chiaramente concorrenti ad un unica finalità (es. finalità valorizzazione, cultura e turismo attraverso recuperi strutturali di edifici, sentieri, aree di sosta ubicati in comuni diversi)?
Gli ambiti di intervento possono essere molteplici oppure deve esserne individuato uno?
Dei 6 comuni interessati dal progetto, 4 sono montani mentre 2 sono parzialmente montani. Uno degli interventi che vorremmo realizzare consiste nella creazione di un sentiero che tocca 3 comuni di cui 2 parzialmente montani; poiché l'intervento ha chiaramente una valenza comprensoriale, possiede i requisiti per accedere alle risorse del Fondo?

Quesito n. 6
Fra le tipologie di spese ammissibili, possono rientrare le spese di promozione (materiale cartaceo, web ecc…)? E le spese per sostenere delle convenzioni con associazioni per il recupero dei luoghi e mantenimento degli interventi?

Quesito n. 7
Il cofinanziamento deve essere assicurato in risorse effettive oppure può essere riconosciuto anche come spese di personale sia dipendente degli enti che esterno?
Il cofinanziamento può essere coperto attraverso altre somme messe a disposizione degli enti per progetti in corso che però si ricollegano a quello oggetto domanda?

Quesito n. 8
Si richiedono chiarimenti in merito a:
- modalità di calcolo ed individuazione dell'indice di disagio;
- livello di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo).

Quesito n. 9
La cifra massima ammissibile per ogni singolo progetto è euro 200.000,00. Ma è prevista una quota di compartecipazione da parte dell’Ente?

Quesito n. 10
All’interno dell’Allegato B alle voci della descrizione del progetto e degli obiettivi basta una descrizione generale o è necessario presentare uno studio di fattibilità, una progettazione definitiva? Quale livello di progettazione occorre per presentare la domanda?

Quesito n. 11
La quota di cofinanziamento richiesta dal Bando deve essere interamente nel bilancio dell’Unione nel caso in cui un progetto sia presentato dall’Unione, o può essere anche suddivisa sul bilancio degli enti afferenti alla stessa?

Quesito n. 12
Il bando dispone che il cofinanziamento può arrivare anche da altre risorse regionali, dunque una Unione di Comuni che usufruisce del Fondo unico può utilizzare queste risorse anche per cofinanziare il progetto?

Quesito n. 13
Se l’Unione non presenta alcun progetto, i Comuni che la compongono possono presentare richieste indipendenti?

Quesito n. 14
Le spese ammissibili di cui all’art. 3 del Regolamento attuativo 4/R/2020 sono da considerarsi IVA inclusa?

Quesito n. 15
E’ necessaria l’approvazione dell’intervento e della richiesta di finanziamento con atto dell’ente proponente?

Quesito n. 16
La presentazione della domanda in forma aggregata tra 2 o più comuni dà diritto all’assegnazione di una premialità in termini di punteggio? In caso di risposta affermativa, come viene calcolata?

Quesito n. 17
Con riferimento all’ambito di intervento “Sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile”, quali sono le spese ammissibili?

Quesito n. 18
L’acquisto di materiale hardware e software rientra tra le spese di investimento ammissibile?

Quesito n. 19
Quali costi occorre indicare nella sezione 8) “Descrizione di dettaglio dell'attività progettuale e dei costi per esse sostenuti” della scheda di presentazione del progetto? I costi sostenuti dall’ente proponente prima della presentazione del progetto?

Quesito n. 20
Si riscontrano difficoltà a compilare il cronoprogramma alla sezione 12 del modello di scheda presentazione progetto.

Quesito n. 21
Si richiedono delucidazioni in merito alle 'stime' e 'indicatori' di cui ai punti 9 e 10 della scheda per la presentazione dei progetti per il Fondo regionale per la montagna 2020.

Quesito n. 22
Nonostante la lettura del quesito n. 21 delle FAQ restano dubbi circa la compilazione del cronoprogramma di attuazione dell'intervento. E' possibile avere un esempio di compilazione?


Quesito n. 1
L'Ente proponente del progetto deve essere l'Unione dei Comuni di riferimento o può essere anche un Comune, quale capofila del progetto?

R. Nel caso di comuni facenti parte di un'Unione di comuni di cui all’articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della L.R. 68/2011, gli stessi devono necessariamente presentare domanda tramite l'Unione di appartenenza. Le aggregazioni di enti ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 4/R/2020 sono previste solo tra enti della stessa natura (unioni di comuni con altre unioni e comuni non appartenenti ad Unioni con altri comuni non appartenenti ad unioni). Il ruolo del comune capofila è quindi previsto solo in caso di aggregazione di più comuni non inseriti in alcuna Unione.

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Quesito n. 2
Questo ente svolge attività di gestione del patrimonio agricolo forestale di proprietà della Regione e da tempo abbiamo una grossa problematica con una frana che mette in pericolo alcuni immobili a valle e che necessita di interventi di contenimento e di consolidamento.
All'art. 85 comma 1 bis della L.R. 68/2011 e nello stesso Regolamento attuativo n. 4/R/2020, sono indicati quali ambiti di intervento:
b) Difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico
c) Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.
Nel modello di scheda progetto, all. B alla DGR n. 553 del 27/04/2020, gli ambiti di intervento di nostro interesse sono elencati nella sezione 3, ma nella sezione 5 "tipologia delle spese di investimento" non riscontriamo la precisa corrispondenza relativamente alla tipologia di spese previste per la realizzazione dell’intervento che intendiamo proporre.

R. In relazione alle modalità di utilizzo delle risorse Fondo Montagna 2020, si conferma che sussistono vincoli esclusivamente con riferimento a:
- ambiti di intervento del progetto, che devono rientrare fra quelli elencati all'art. 85, comma 1 bis L.R.
68/2011;
- natura delle spese, che devono essere spese di investimento per la realizzazione degli interventi, nonché spese generali ad essi attinenti espressamente indicate;
- i beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse
- art. 87, comma 5 L.R. 68/2011.
Nel modello di scheda progetto, allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 553 del 27 aprile 2020, la sezione 5) "Tipologia delle spese di investimento" è impostata secondo la classificazione delle spese di investimento di cui all'articolo 3, comma 18 della L. 350/2003; nella ipotesi in cui si ritenga che la classificazione della sezione 5 non sia completa e/o esauriente, si suggerisce di riportare gli ulteriori dettagli informativi sulle spese di investimento della proposta progettuale nelle successive sezioni 6 e 7 della scheda.

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Quesito n. 3
Si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di questo Ente di accedere al Fondo, poiché nell'Allegato B della L.R. 68/2011 lo scrivente Comune risulta classificato come segue:
- Territorio montano ai sensi della legislazione statale: ha XXX (su una superficie complessiva di ha XXX)
- Territorio classificato montano ai fini regionali: NON E' RIPORTATO NESSUN VALORE.
A seguito di quanto sopra specificato, si chiede se lo scrivente Comune può rientrare fra i destinatari del finanziamento suddetto.

R. Si conferma che il Comune X rientra tra i destinatari del finanziamento del Fondo regionale per la montagna annualità 2020 come risulta dall’elenco dei soggetti lettera c), che è reperibile al seguente link:
www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-ai-territori-montani#contributi_regionali
Nell’Allegato B alla L.R. 68/2011 la colonna che riporta la superficie (in ettari “ha”) di territorio classificato montano ai fini regionali si aggiunge a quella che riporta la superficie (in ettari “ha”) del territorio montano ai sensi della legislazione statale. Di conseguenza, le colonne medesime non si escludono a vicenda ma, al contrario, si sommano. Nel caso di codesto Comune X, in corrispondenza del territorio classificato montano ai fini regionali non è riportato nessun valore semplicemente perché esso corrisponde a zero.

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Quesito n. 4
Questa Unione sta valutando la possibilità presentare un progetto unico per i 7 comuni della vallata di cui n. 6 associati in unione. La presentazione da parte dell'Unione esclude la possibilità che ogni singolo comune associato possa presentare domanda, ma se non andasse in porto il progetto unico ogni comune potrà presentare singolarmente un suo progetto oppure in quanto associato in unione rimarrebbe comunque escluso? Il comune di XXX non è associato in Unione, pertanto in caso di progetto unico che comprenda anche tale comune occorre che il comune formalizzi la volontà di partecipare al progetto dell'Unione?

R. I progetti possono essere presentati in forma aggregata fra enti della stessa tipologia e dunque o fra le sole Unioni o fra i soli Comuni. Ciascun ente può partecipare, come singolo o in forma aggregata con altri, ad un solo progetto; qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l’Ente risulta partecipante, ai sensi art. 1, comma 4 del Regolamento 4/R/2020. Il Comune non associato all’Unione, non può partecipare al progetto unico dell’Ente. Inoltre, ai sensi art. 87, comma 4 LR 68/2011, i comuni classificati montani che fanno parte di unioni di comuni di cui alle lettere a) e b) non possono presentare progetti singolarmente.

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Quesito n. 5
Può essere programmato un progetto che si compone di tanti interventi diversi da realizzarsi nei vari comuni partecipanti seppur tutti chiaramente concorrenti ad un unica finalità (es. finalità valorizzazione, cultura e turismo attraverso recuperi strutturali di edifici, sentieri, aree di sosta ubicati in comuni diversi)?
Gli ambiti di intervento possono essere molteplici oppure deve esserne individuato uno?
Dei 6 comuni interessati dal progetto, 4 sono montani mentre 2 sono parzialmente montani. Uno degli interventi che vorremmo realizzare consiste nella creazione di un sentiero che tocca 3 comuni di cui 2 parzialmente montani; poiché l'intervento ha chiaramente una valenza comprensoriale, possiede i requisiti per accedere alle risorse del Fondo?

R. Si, può essere programmato un progetto che si compone di tanti interventi diversi da realizzarsi nei territori dei vari comuni partecipanti a patto che sia garantita l’unitarietà dell’intervento. L’art. 2 del Regolamento 4/R/2020 dispone che “qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l’integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l’articolazione del progetto”.
La scheda progetto, all. B alla DGR 553/2020, prevede infatti alla sezione 3 “Ambito di intervento” la possibilità di barrare più riquadri fra quelli elencati. Nella ipotesi in cui il progetto interessi più ambiti, è opportuno che venga data adeguata spiegazione di tale asserita trasversalità tematica all’interno della Sezione 4, riservata alla descrizione del progetto.
L’art. 87 comma 5 della L.R. 68/2011 stabilisce che gli interventi devono essere localizzati esclusivamente in zona classificata montana, tuttavia sono ritenuti ammissibili interventi per i quali sia oggettivamente motivata la valenza comprensoriale e sia dimostrata la prevalente ricaduta su territorio classificato montano.

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Quesito n. 6
Fra le tipologie di spese ammissibili, possono rientrare le spese di promozione (materiale cartaceo, web ecc…)? E le spese per sostenere delle convenzioni con associazioni per il recupero dei luoghi e mantenimento degli interventi?

R. Ai sensi dell’art. 87, comma 5 della L.R. 68/2011 le risorse del fondo possono essere utilizzate esclusivamente per spese di investimento per la realizzazione di interventi, nonché per le spese generali attinenti e indicate nei detti interventi.
Le spese ammissibili a valere sul Fondo regionale della Montagna sono esclusivamente quelle connesse all’investimento. Pertanto, le spese per sostenere le convenzioni con le associazioni per il recupero dei luoghi, se finalizzate alla realizzazione dell’investimento, potranno essere riconosciute, mentre non saranno ammissibili le spese sostenute per il mantenimento nel tempo dell’intervento stesso.

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Quesito n. 7
Il cofinanziamento deve essere assicurato in risorse effettive oppure può essere riconosciuto anche come spese di personale sia dipendente degli enti che esterno?
Il cofinanziamento può essere coperto attraverso altre somme messe a disposizione degli enti per progetti in corso che però si ricollegano a quello oggetto domanda?

R. La spesa di personale interno degli enti beneficiari oppure di consulenze esterne può essere fatta valere come quota di cofinanziamento proprio del progetto, purché tale spesa sia direttamente e univocamente correlata al progetto stesso.
Ad esempio: un tecnico comunale lavora direttamente alle attività progettuali per il 30% del suo tempo di lavoro annuo. In questo caso è ammesso riportare nel cofinanziamento il 30% della spesa annua sostenuta per il pagamento dello stipendio lordo al dipendente tecnico comunale.
Il cofinanziamento può essere assicurato anche da enti terzi, come indicato all’art. 87, comma 6 L.R. 68/2011. Si precisa che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 4/R/2020, sono finanziabili con il fondo esclusivamente le spese aventi ad oggetto interventi avviati successivamente alla data di definitiva approvazione della graduatoria.

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Quesito n. 8
Si richiedono chiarimenti in merito a:
- modalità di calcolo ed individuazione dell'indice di disagio;
- livello di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo).

R. In merito ai quesiti formulati, si precisa quanto segue:
1) modalità di calcolo ed individuazione dell'indice di disagio: ai fini della valorizzazione di tale criterio, si farà riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 del 11-11-2019 che ha approvato la graduatoria generale del disagio ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2) livello di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo): le risorse del fondo sono destinate a finanziare spese di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata come montana (art. 87, co. 5 L.R. 68/2011) e che siano avviati successivamente alla data di definitiva approvazione della graduatoria (art. 3 Regolamento attuativo 4/R/2020). Ai fini della presentazione della proposta progettuale, entro il termine del 31 agosto 2020 e mediante l'utilizzo del modello all. B alla deliberazione Giunta regionale n. 553 del 27-04-2020, non è richiesto alcun livello di progettazione.

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Quesito n. 9
La cifra massima ammissibile per ogni singolo progetto è euro 200.000,00. Ma è prevista una quota di compartecipazione da parte dell’Ente?

R. Si, è prevista. La legge regionale n.68/2011 all’art 87, comma 6 dispone che il finanziamento del fondo non può superare il 90% del costo complessivo del singolo progetto. L’ente deve assicurare una quota pari ad almeno il 10% di compartecipazione alla spesa complessiva del progetto.

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Quesito n. 10
All’interno dell’Allegato B alle voci della descrizione del progetto e degli obiettivi basta una descrizione generale o è necessario presentare uno studio di fattibilità, una progettazione definitiva? Quale livello di progettazione occorre per presentare la domanda?

R. Non è richiesta la presentazione di una progettazione preliminare né definitiva. Nell’allegato B si richiede di descrivere le finalità, le modalità realizzative e il quadro economico.

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Quesito n. 11
La quota di cofinanziamento richiesta dal Bando deve essere interamente nel bilancio dell’Unione nel caso in cui un progetto sia presentato dall’Unione, o può essere anche suddivisa sul bilancio degli enti afferenti alla stessa?

R. Nella ipotesi di progetto presentato da singola Unione di Comuni, le modalità di copertura della quota di cofinanziamento devono risultare negli atti dalla medesima adottati con riferimento all’intervento oggetto di finanziamento fondo regionale per la montagna, a prescindere che le risorse siano allocate sul bilancio degli enti aderenti alla Unione. Ai sensi dell’art. 87, comma 10 L.R. 68/2011, gli enti locali cui la Regione attribuisce le risorse del fondo sono gli unici responsabili della corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni
e agli interventi oggetto del progetto finanziato.
In sede di rendicontazione finale del progetto, l’Unione di Comuni dovrà dichiarare tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, avendo cura di indicare i rifermenti ai corrispondenti giustificativi, al fine di consentire la verifica del rispetto del limite del 90% di cui all’art. 87, comma 6 L.R. 68/2011 ed attivare eventuale azione di revoca parziale ai sensi dell’art. 87, comma 9 bis) lett. b) L.R. 68/2011.
In ultimo, nel caso di progetti presentati in forma aggregata tra Unioni diverse e/o Comuni diversi, l’art. 1, comma 3 del Regolamento 4/R/2020 prevede che le risorse siano attribuite all’ente capofila, il quale si assume la responsabilità di cui al sopra richiamato art. 87, comma 10 L.R. 68/2011; negli atti adottati dall’ente capofila devono essere chiaramente desumibili le modalità di copertura della quota di cofinanziamento non derivante dal fondo regionale per la montagna. Il progetto deve essere gestito unitariamente, quindi nel caso della forma aggregata fra Unioni, l’Unione capofila deve farsi da tramite degli Enti che mettono la propria quota di cofinanziamento.

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Quesito n. 12
Il bando dispone che il cofinanziamento può arrivare anche da altre risorse regionali, dunque una Unione di Comuni che usufruisce del Fondo unico può utilizzare queste risorse anche per cofinanziare il progetto?

R. Sono finanziabili con il fondo esclusivamente le spese aventi ad oggetto interventi avviati successivamente alla data del decreto dirigenziale di definitiva approvazione della graduatoria e contestuale assegnazione delle risorse.  Il cofinanziamento può arrivare anche da altre risorse (comunitarie, statali o regionali...) purché libere o, se vincolate, non sottoposte a vincoli tali da impedirne l'utilizzo per l'ambito e la specifica finalità del progetto proposto ed in ogni caso non già destinate o impegnate.

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Quesito n. 13
Se l’Unione non presenta alcun progetto, i Comuni che la compongono possono presentare richieste indipendenti?

R. No, I Comuni che aderiscono ad una unione di cui all’art. 87, comma 4, lettere a) e b) possono presentare il progetto esclusivamente tramite l’Unione di cui fanno parte.

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Quesito n. 14
Le spese ammissibili di cui all’art. 3 del Regolamento attuativo 4/R/2020 sono da considerarsi IVA inclusa?
R. Si.

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Quesito n. 15
E’ necessaria l’approvazione dell’intervento e della richiesta di finanziamento con atto dell’ente proponente?

R. La scheda progettuale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente proponente e non è richiesto di allegare alcun provvedimento dell’ente; nella sola ipotesi di proposta progettuale presentata in forma aggregata è richiesto di allegare alla medesima la dichiarazione di adesione al progetto stesso da parte di ognuno degli enti partecipanti (incluso l’ente capofila), sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

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Quesito n. 16
La presentazione della domanda in forma aggregata tra 2 o più comuni dà diritto all’assegnazione di una premialità in termini di punteggio? In caso di risposta affermativa, come viene calcolata?

R. In base alla disciplina dell’annualità 2020 del Fondo regionale per la montagna (art. 87 L.R. 68/2011, regolamento attuativo 4/R del 28/01/2020 e deliberazione Giunta Regionale n. 553 del 27/04/2020) non è prevista l’assegnazione di specifica premialità in termini di punteggio per la presentazione di domanda in forma aggregata.

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Quesito n. 17
Con riferimento all’ambito di intervento “Sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile”, quali sono le spese ammissibili?

R. Gli ambiti di intervento sono stati individuati dalla legge (art. 85, comma 1bis L.R. 68/2011); spetta all’ente proponente indicare nella scheda progettuale (All. B), alla sezione 3 “Ambito di intervento”, almeno uno fra gli ambiti di intervento individuati dall’articolo 85, comma 1 bis Legge Regionale 68/2011 (è consentito barrare più riquadri) in cui ricadono le finalità dell’intervento proposto. Ai sensi dell’art. 87, comma 5 L.R. 68/2011 sono ammissibili esclusivamente le spese di investimento per la realizzazione dell’intervento oggetto della proposta progettuale, così come individuate dall'articolo 3 comma 18 della L.350/2003 e riportate nella sezione 5 “Tipologia delle spese di investimento" del modello di scheda progettuale (All. B).

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Quesito n. 18
L’acquisto di materiale hardware e software rientra tra le spese di investimento ammissibile?

R. Si ritiene che l’acquisto di materiale hardware e software, se possiede i requisiti di spesa di investimento ai sensi della vigente normativa in materia contabile, possa rientrare nelle categorie c) e d) della sezione 5 “Tipologia delle spese di investimento" del modello di scheda progettuale (All. B).

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Quesito n. 19
Quali costi occorre indicare nella sezione 8) “Descrizione di dettaglio dell'attività progettuale e dei costi per esse sostenuti” della scheda di presentazione del progetto? I costi sostenuti dall’ente proponente prima della presentazione del progetto?
 

R. Nella sezione 8) del modello di scheda progettuale, devono essere riportate nel dettaglio le diverse attività previste per la completa realizzazione dell’intervento proposto, con indicazione dei costi per le medesime stimati. Si precisa, infatti, che qualunque spesa sostenuta (impegnata) dall’ente anteriormente alla data del decreto di approvazione della graduatoria dei progetti finanziati dal Fondo regionale per la montagna – annualità 2020 non sarà considerata ammissibile; per tale motivo non ne viene richiesta l’indicazione nel modello di scheda di presentazione del progetto (All. B).

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Quesito n. 20
Si riscontrano difficoltà a compilare il cronoprogramma alla sezione 12 del modello di scheda presentazione progetto.

R. Nella scheda progettuale (All. B) è riportato uno schema di cronoprogramma, che deve essere utilizzato e compilato dall’ente proponente al fine di determinare la durata complessiva dell’intervento proposto, che non deve superare i 36 mesi, e la collocazione e successione temporale delle singole fasi di attività, al fine di verificarne la coerenza e fattibilità.
Si ricorda che l’articolo 87, comma 9bis della L.R. 68/2011 dispone la revoca per intero del finanziamento concesso qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell’intervento finanziato, così come indicati nella scheda progettuale, sezione 12.

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Quesito n. 21
Si richiedono delucidazioni in merito alle 'stime' e 'indicatori' di cui ai punti 9 e 10 della scheda per la presentazione dei progetti per il Fondo regionale per la montagna 2020.

R. Il Regolamento regionale, approvato con DPGR 28.01.2020 n. 4/R, in attuazione dell'art. 87 L.R. 68/2011, stabilisce all'art. 7 i criteri di valutazione dei progetti; in particolare il criterio di cui all'art. 7, co. 1 lett. e) è così formulato: "Qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonché degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, su uno o più ambiti fra quelli elencati dall'articolo 85, comma 1 bis della l.r. 68/2011 o tra quelli tra di essi individuati dalla Giunta con propria deliberazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime".
La Giunta regionale, in coerenza con la sopra riportata disposizione regolamentare, ha pertanto previsto la presenza all'interno del modello di proposta progettuale approvato con la deliberazione n. 553 del 27.04.2020 (All. B), della voce "stime" e "indicatori" nelle sezioni 9 e 10 riservate alla enunciazione, rispettivamente, degli obiettivi e dirette finalità del progetto e degli effetti e ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, su uno o più ambiti fra quelli elencati dall’articolo 85, comma 1 bis della l.r. 68/2011.
Il Regolamento, all'art. 9. comma 5, attribuisce inoltre alla Giunta regionale la facoltà di richiedere agli enti beneficiari, nei tre anni successivi alla conclusione dei progetti, informazioni e dati, ulteriori a quelli utilizzati per il monitoraggio annuale, allo scopo di effettuare una verifica ex-post dei risultati raggiunti a fini conoscitivi.

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Quesito n. 22
Nonostante la lettura del quesito n. 21 delle FAQ restano dubbi circa la compilazione del cronoprogramma di attuazione dell'intervento. E' possibile avere un esempio di compilazione?

R.  Restando quanto indicato nella faq n.21 si riporta un cronoprogramma a mero titolo esemplificativo precisando che per la data di inizio del progetto abbiamo indicato il primo Novembre ipotizzando che il decreto di approvazione della graduatoria sia adottato a fine ottobre.
Si coglie l’occasione per ricordare quanto indicato dal  Regolamento n. 4/R 2020 relativo al Fondo regionale per la montagna agli articoli:
-5 comma 1. L’istruttoria, al termine della quale il dirigente responsabile del settore competente assegna le risorse con proprio decreto, è effettuata nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione dei progetti.
-6 comma 1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 2, salvo proroga della realizzazione dell’intervento, non superiore ad un anno.
-8 comma 2. Ad esito della valutazione, con proprio decreto, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale approva le graduatorie e assegna le risorse, ai sensi dell'articolo 5 agli enti utilmente collocati nelle graduatorie stesse. L'avvio dei progetti decorre dalla data di adozione del decreto.
Esempio del cronoprogramma [file.xls 9KB].

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Aggiornato al:
19.02.2021
Article ID:
25262202