L'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte della Toscana, istituito per dare la possibilità ai Comuni qualificabili "località turistica" o "città d'arte" di applicare l'imposta di soggiorno, contiene attualmente 272 Comuni.
L'art. 4 "Imposta di soggiorno" del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" stabilisce che "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno".
La Giunta regionale, con deliberazione n. 141 del 19 febbraio 2018, ha stabilito i criteri e le procedure per l'iscrizione dei Comuni nell'Elenco.
L'iscrizione è effettuata d'ufficio al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- adesione da parte del Comune alla convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica all'interno degli ambiti territoriali delle destinazioni turistiche;
- possesso da parte del Comune di un indice di turisticità superiore al valore soglia individuato periodicamente da IRPET.
Consulta l' Elenco regionale località turistiche o città d'arte della Toscana (Allegato A aggiornato al decreto n. 23694 del 30 novembre 2022)