Aggiornato il disciplinare per l'accreditamento degli organismi formativi

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Il disciplinare per l'accreditamento degli organismi formativi è stato aggiornato con delibera di Giunta regionale 329/2023

Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica

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Queste le principali modifiche introdotte al disciplinare di accreditamento con la delibera sopra richiamata.

  • all’articolo 2.4.1 - Requisiti specifici per Accreditamento ambito “Obbligo d’istruzione”, lettera c), è inserita una deroga per gli enti locali, che consenta loro la possibilità di applicare il CCNL di riferimento, ovvero il CCNL delle Funzioni Locali. 
    La proposta di modifica deriva dalla regolamentazione in materia di contrattazione collettiva di lavoro nella pubblica amministrazione, di cui al D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
    Per ciascun comparto l’ARAN sottoscrive un unico contratto collettivo nazionale di lavoro, che vincola tutte le amministrazioni in esso ricomprese e tutto il relativo personale dipendente. Nell’ambito di una medesima pubblica amministrazione, collocata in uno specifico comparto, è pertanto esclusa la possibilità per una parte del personale di essere assoggettata ad un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello stipulato dall’ARAN per la generalità dei dipendenti e delle amministrazioni del comparto stesso.

  • all’articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi formativi

  • Requisito I.3 “Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate”
    - Si chiarisce che ai fini del calcolo del personale in organico può essere previsto un solo amministratore/socio.
    - In relazione alle Figure di Presidio di cui ai Requisiti I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4 e I.3.5 per l’aggiornamento delle competenze professionali, riportate nei “Requisiti per il mantenimento”, è stato indicato un computo minimo di 12 ore di formazione nel biennio per ciascuna figura di presidio. E’ stata inoltre introdotta la compilazione di una comunicazione su modello regionale attestante le caratteristiche della formazione svolta.

  • Sistema dei controlli - articolo 7.2

  • Si introduce anche per le scadenze relative al mantenimento e al rinnovo della certificazione della qualità il termine di 30 giorni successivi alla scadenza per l’invio della documentazione attestante il requisito, in analogia con quanto avviene per la scadenza delle dichiarazioni periodiche ai sensi del DPR 445/00

  • Con riferimento ai controlli in loco periodici viene eliminato il campionamento quale modalità di individuazione degli organismi da sottoporre a verifica, seguendo di norma il criterio dell’ordinamento temporale rispetto alla data dell’ultima verifica svolta in loco.  Ciò è in coerenza con il termine di cinque anni dall’ultima visita entro il quale effettuare nuovo audit in loco

  • Si specifica altresì l’obbligo, per l’organismo sottoposto a verifica di mantenimento, di compilare e trasmettere una check list dei requisiti redatta su modello regionale, preliminarmente all’audit in loco, al fine di semplificare lo svolgimento dell’audit stesso.

  • Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento - articolo 10
    È stato riformulato il contenuto delle norme di salvaguardia dell’utenza chiarendo che in caso di revoca o sospensione dell’accreditamento l’organismo deve comunque garantire la conclusione delle attività formative già avviate. 

  • Rinuncia all’accreditamento - articolo 11
    È stato riformulato il contenuto delle norme di salvaguardia dell’utenza tenendo conto delle modifiche apportate all’articolo10

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
29.03.2023
Article ID:
22455813