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Crediti extratributari, nuove indicazioni per dilazionare e rateizzare i pagamenti

La Giunta regionale ha stabilito ulteriori criteri e termini per la concessione della dilazione e della rateizzazione dei crediti extra tributari di imprese, persone fisiche e altri soggetti verso la Regione. La disciplina scatta l'11 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2017.

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La Regione Toscana ha ritenuto opportuno, stante il persistere dello stato di crisi internazionale che produce i suoi effetti anche sull'economia regionale, prevedere ulteriori criteri per la concessione della dilazione e della rateizzazione dei crediti extra tributari ad imprese e persone fisiche. Gli ulteriori criteri, stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 306 del 11 aprile 2016 e dal suo allegato Criteri e termini, si applicano alle richieste di dilazione e di rateizzo pervenute a decorrere dall'11 aprile 2016  fino al 31 dicembre 2017.

La delibera stabilisce quanto segue:

Il periodo di riferimento della disciplina transitoria va dalla data di adozione della delibera stessa, ossia l'11 aprile 2016, fino al 31.12.2017

Termini di dilazione, rateizzazione e forme miste di dilazione e rateizzazione
ex articoli 19 – 20 (estratto del Regolamento di contabilità n. 61/R del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

A) Dilazioni di pagamento
a) fino a 9 mesi per importi fino a 50.000 euro
b)  fino a 12 mesi per importi oltre a 50.000 euro

B) Rateizzi

  • per le persone fisiche:

La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 2.000 euro:

a) fino a 48 mesi per importi da  2.000,01 euro a 20.000 euro;
b) fino a 60 mesi per importi  da  20.000,01 euro a 40.000 euro;
c) fino a 72 mesi per importi oltre  40.000 euro
Il numero delle rate è concordabile, nei limiti del periodo di riferimento, prevedendo al massimo rate a cadenza semestrale.

  •  per le imprese (incluse quelle cancellate) ed altri soggetti

La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 5.000 euro:

a) fino a   24 mesi per importi da 5.000,01 euro a 10.000 euro;
b) fino a   30 mesi per importi da 10.000,01 euro a 25.000 euro;
c) fino a   36 mesi per importi da 25.000,01 euro a  50.000 euro;
d) fino a   42 mesi per importi da 50.000,01 euro a 75.000 euro;
e) fino a   48 mesi per importi da 75.000,01 euro a 100.000 euro;
f) fino a   54 mesi per importi da 100.000,01 euro a 125.000 euro ;
g) fino a   60 mesi per importi da 125.000,01 euro a 150.000 euro;
h) fino a   66 mesi per importi da 150.000,01 euro a 175.000 euro;
i) fino a   72 mesi per importi da 175.000,01 euro a 500.000 euro;
j) fino a   90 mesi per importi da 500.000,01 euro a 1.000.000 euro;
k) fino a 108 mesi  per importi da 1.000.000,01 euro a 1.500.000 euro;
l) fino a 120 mesi  per importi oltre 1.500.000 euro;
Il numero delle rate è concordabile, nei limiti del periodo di riferimento, prevedendo al massimo rate a cadenza semestrale.

C)  Forme miste di dilazione / rateizzazione
L'interessato può chiedere una facilitazione di pagamento che consiste in un periodo di   dilazione e successiva rateizzazione. L'istanza di rateizzazione può essere inoltrata anche  successivamente alla concessione di un periodo di dilazione, previo pagamento  degli interessi maturati al termine della dilazione. Al periodo spettante per la rateizzazione vengono detratti i termini di dilazione precedentemente concessi.

Applicazione della disciplina transitoria
I  termini si applicano alle richieste di dilazione e di rateizzo pervenute a decorrere dalla data di adozione della presente delibera fino ad ulteriori e successive disposizioni.

Per le dilazioni ed i rateizzi già concessi, gli interessati potranno presentare istanza motivata di rimodulazione degli stessi nel rispetto dei parametri sopra indicati, a condizione che il capitale residuo sia superiore a 400.000 euro (quattrocentomila). Il numero delle rate concedibili è pari alla differenza tra quelle spettanti in relazione ai nuovi parametri e il numero di quelle pagate.

Garanzie Fidejussorie (art. 20 bis comma 3 DPGR 61/R – Regolamento di Contabilità)
Fermo restando l'obbligatoria presentazione della garanzia fidejussoria in caso di rateizzo di
crediti già garantiti da polizza fidejussoria, non è richiesta garanzia fideiussoria sui crediti
rateizzati.
 

Normativa di riferimento:  articoli 19 "Dilazioni di pagamento" e  20 "Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione" del Regolamento n. 61/R del 19/01/2001.

Art. 19 - Dilazioni di pagamento
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da
presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell'articolo 18 comma 3.
2. La dilazione non è concessa agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all'applicazione della disciplina relativa alle compensazioni di cui all'articolo 27.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, o all'attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell'entrata.

Art. 20 - Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da
presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell'articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo un pagamento in forma rateizzata, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento, nei limiti di cui all' articolo 19 e sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione determina, tra l'altro, il tetto al di sotto del quale non è concedibile la rateizzazione.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese, oppure viene attivata la diversa procedura di recupero coattivo necessaria in ragione della natura del credito.
5. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche è soggetta ad interessi ai sensi del comma 3.
6. Il dirigente regionale competente in materia di entrata stabilisce ed aggiorna periodicamente con proprio decreto l'importo forfettario da addebitare a titolo di rimborso spese per la concessione della rateizzazione.

Art. 20 bis - Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione
1. L'istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo termine dilazionato.
2. L'istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo termine dilazionato.
3. Per crediti complessivi superiori all'importo definito con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 20 comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la concessione della rateizzazione del pagamento, o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all' ultima rata.
4. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è
condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.
 

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12.11.2020
Article ID:
13470497