Si avvisano i beneficiari dei contributi concessi con decreto 13801 del 2 agosto 2021, decreto 16418 del 17 settembre 2021, decreto 17742 del 1 ottobre 2021 e decreto 23050 del 13 dicembre 2021, che il Settore Welfare e Innovazione Sociale, in attuazione dell'Ordine di Servizio n. 7 del 20 maggio 2024, ha proceduto all’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni (artt. 46 e 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) presentate nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la concessione a soggetti del Terzo settore di contributi in ambito sociale - anno 2021 approvato con il decreto 3231 del 25 febbraio 2021.
Tali verifiche, effettuate su un campione di 103 beneficiari, prevedevano controlli svolti direttamente da questo Ufficio e controlli indiretti per lo svolgimento dei quali si è proceduto ad avanzare specifiche richieste alle autorità competenti (antimafia, condanne penali e carichi pendenti).
Stante quanto sopra, si comunica che tutte le verifiche esperibili direttamente ed indirettamente da questo Ufficio sono state portate a compimento con esito positivo fatta eccezione, in alcuni casi, per la verifica relativa all’accertamento dell’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione del soggetto proponente e del partner, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
A questo particolare riguardo, si specifica che nonostante le istanze finalizzate a tale verifica siano state presentate da questo Ufficio alle Prefetture competenti, da più di 30 giorni, alla data odierna, la documentazione richiesta risulta ancora in fase di acquisizione cosa che determina la conseguente applicazione dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 sopra menzionato il quale dispone che "decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia".
Il presente avviso vale come comunicazione di chiusura del procedimento.