Competenze e normative

La legislazione regionale e nazionale, le risorse, gli interventi finanziabili
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Competenze Regionali

Competenze di Comuni e Province
Fonti finanziarie
Legge n. 23/1996
Legge regionale n. 70/2005
Interventi finanziabili


 

Competenze Regionali

Le strutture edilizie scolastiche costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. La programmazione degli interventi di edilizia scolastica spetta alle Regioni ed è finalizzata ad assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.


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Competenze di Comuni e Province

Con la legge 11 gennaio 1996, n. 23, è stato disposto, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia (ex materne), primarie (ex elementari) e secondarie di primo grado (ex medie); b) le Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.


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Fonti finanziarie

Gli interventi di edilizia scolastica hanno due canali di finanziamento: il primo è statale attraverso la legge n. 23/1996, ed il secondo e regionale mediante la legge regionale n. 70/2005.


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Legge n. 23/1996

La programmazione dell'edilizia scolastica, come previsto dall'art. 4 della legge n. 23/1996, si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
La programmazione degli interventi deve garantire: a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale; b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale; c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione; e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici; f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base; g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
Possono essere finanziati: a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili; b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola; d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività. 

I° Piano triennale 1996- 1998

II° Piano triennale 1999- 2001

III° Piano triennale 2003- 2005

IV° Piano triennale 2007- 2009


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Legge regionale n. 70/2005

Con l'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 70/2005, viene destinata la somma di Euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per la complessiva somma di Euro 6.000.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica. Nel medesimo articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 70/2005, viene esplicitato che i contributi di cui al comma precedente sono riservati agli enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche, e sono concessi in via prioritaria secondo l'ordine della graduatoria dei Comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei Comuni montani e dei piccoli Comuni in situazione di disagio).


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Interventi finanziabili

Sono finanziabili, fino ad un massimo dell'85% del costo dell'intervento, le seguenti tipologie di opere: a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico; b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; c) la riconversione a fini scolastici di edifici adibiti ad altre destinazioni di uso o la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altri tipi di scuola. Le graduatorie sono formulate sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 374/2006.

I° triennio (2006-2008)

II° triennio (2009-2011)


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Aggiornato al:
30.08.2016
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80727