Compartecipazione regionale all'IVA

A decorrere dall'anno 2001 è stata istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito erariale dell'IVA (art.2 del decreto legislativo n. 56/2000) in sostituzione di alcuni trasferimenti statali soppressi, fra cui sono particolarmente rilevanti quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario regionale.

La quota annuale che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione.

Nel caso in cui l'IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all'IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, interviene la solidarietà interregionale che consente l'attingimento dall'apposito fondo, che è alimentato dalle regioni con surplus di IVA.

Con il decreto legislativo relativo al federalismo regionale la normativa in materia di compartecipazione regionale all'IVA è stata modificata. Secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 15 del D. Lgs n. 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario" la compartecipazione regionale all'IVA  dovrebbe essere attribuita secondo il principio di territorialità in base al luogo effettivo in cui avvengono la cessione dei beni o la prestazione di servizi.
La percentuale di compartecipazione IVA dovrebbe essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la CSR (al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE) al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il finanziamento dei livelli minimi essenziali delle prestazioni (per sanità, assistenza sociale, istruzione scolastica, spesa in c/ capitale del TPL) in una sola regione.
Nel caso in cui il gettito tributario della regione sia insufficiente al finanziamento integrale  dei LEP è previsto l'intervento di quote di Fondo Perequativo Per Spese Essenziali anch'esso finanziato con una quota di compartecipazione IVA.

Al momento l'applicazione di queste disposizioni, che dovevano entrare in vigore a partire dal 2013, sono state rinviate.

Per info:
Silvia Fedeli tel. 055 43 83 440; Fax. 055 43 83 118

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Aggiornato al:
16.01.2024
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639454