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Comitato tecnico per gli impianti

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Inquinamento elettromagnetico

L'articolo 7 della legge regionale 49/2011 ha istituito (comma 1) il comitato tecnico per gli impianti "al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale a essi connessa". Il comitato ha funzioni di consulenza tecnica e giuridica nei confronti dei comuni per le questioni attinenti il programma comunale degli impianti e l'attuazione del risanamento degli impianti.

Nella prima seduta, del  31 luglio 2013, il comitato ha condiviso il seguente documento  riguardante le modalità di approvazione del programma comunale degli impianti e il rilascio del titolo abilitativo per gli impianti  esistenti.


APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 17 DELLA LEGGE REGIONALE 49/2011:

Programma Comunale degli impianti (articolo 9 legge regionale 49/2011)

Modalità di approvazione
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge regionale 49/2011 il programma comunale definisce le localizzazioni delle strutture per l'installazione degli impianti nel rispetto delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri localizzativi di cui all'art 11, comma 1.
Normalmente l'approvazione del programma comunale degli impianti non necessita delle procedure di approvazione previste per gli atti di governo del territorio di cui all'art 18 della legge regionale 1/2005. Ai sensi infatti dell'art 10 della legge regionale 1/2005 i piani e i programmi di settore sono compresi nel novero degli atti di governo del territorio – e quindi sono soggetti alle relative procedure di approvazione – solo nel caso in cui costituiscano variante agli strumenti della pianificazione territoriale.
Nel caso in cui il regolamento urbanistico non sia conforme ai criteri localizzativi si dovrà procedere all'adeguamento dello stesso tramite variante e approvare successivamente il programma comunale in coerenza con il regolamento urbanistico adeguato.

Procedure di VAS
Non rientrando gli impianti di cui al programma comunale tra gli impianti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli allegati II, III e IV del d. lgs 152/2006, il programma comunale degli impianti è obbligatoriamente soggetto a VAS nel solo eventuale caso in cui ai sensi della lettera b) comma 2 art 5 della legge regionale 10/2010  si ritiene necessaria la valutazione di incidenza in considerazione dei possibili impatti sui siti natura 2000.
Se non si rientra in questo caso, il programma deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS secondo quanto previsto all'art 6 comma 3 bis, del d. lgs 152/2006, ovvero dal comma 3 lett. c) dell'art 5 della legge regionale 10/2010.

Rilascio titolo in assenza del Programma
In assenza del Programma comunale il titolo viene rilasciato ai sensi del comma 8 art 17 nell'ambito di un procedimento in cui ai sensi dell'art 10 comma 2 della legge regionale 49/2011 è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica, paesaggistico ambientale.

Rilascio titolo abilitativo per impianti esistenti (art 17 legge regionale 49/2011)

Ai sensi dell'art 17 comma 3 della legge regionale 49/2011, il rilascio del titolo abilitativo per gli impianti esistenti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti (di rilascio di titolo abilitativo per l'esercizio legittimo degli impianti) prevede la verifica di compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale ovvero si applica il comma 2 dell'art 10. La suddetta verifica si applica anche nel caso che l'eventuale traliccio o altre strutture edilizie necessarie per il funzionamento dell'impianto siano di proprietà di terzi.
In particolare nel caso di strutture edilizie, quali tralicci ed altri, prive di titolo si applica l'art 140 della legge regionale 1/2005 sull'accertamento di conformità in sanatoria comprese le sanzioni previste. Le tempistiche per il rilascio del titolo rimangono in ogni caso  quelle stabilite dal d. lgs 259/2003.
Il comma 9 dell'art 17 riguarda impianti in possesso di titolo abilitativo.

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Nella seduta del 14 maggio 2014 il Comitato ha condiviso il seguente documento:

Indicazioni di massima per la redazione e l'approvazione del Programma comunale degli impianti - telefonia cellulare, art 9 legge regionale 49/2011.
 

Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 49/2011 conferisce ai comuni il compito di regolare le procedure di formazione e approvazione del programma comunale degli impianti. Quelle che seguono costituiscono indicazioni che il Comitato tecnico per gli impianti previsto dalla stessa legge regionale 49 ha ritenuto utili, senza vincolare l'autonomia degli enti

Il programma si applica a tutti gli impianti, compresi quelli di diffusione radiofonica e televisiva. Normalmente gli impianti di diffusione radio-tv, se presenti nel comune in oggetto, sono posti in pochi siti in zone non edificate; le maggiori criticità nella definizione del programma comunale emergono per l'individuazione delle localizzazioni delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, le quali per loro natura devono essere presenti all'interno dei centri abitati e in numero consistente.

Dall'art 9 comma 1: "Il programma comunale definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti"

Il programma comunale dunque contiene l'individuazione dei siti dei futuri impianti di ciascun gestore.

Si fa presente che in ogni caso la valutazione esatta dell'impatto degli impianti sarà effettuata solo in fase di autorizzazione all'installazione, da parte dell'ARPAT.

Considerato il numero limitato di gestori per la telefonia mobile, al fine della definizione dei contenuti del Programma comunale degli impianti sarebbe auspicabile un incontro preliminare con gli stessi. Il Comune inviterà i gestori ad un incontro durante il quale comune e gestori rappresenteranno le proprie necessità. Sarebbe opportuno invitare all'incontro anche rappresentanti di altri uffici/direzioni del Comune rispetto alla Direzione Ambiente, i quali per quanto di competenza possono esprimersi in merito al Programma (ad esempio la Viabilità, l'Urbanistica ed il Patrimonio).

Vista la lettera b) comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 49/2011, in base alla quale gli impianti diversi da quelli di radiodiffusione sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica, sarebbe opportuno trasmettere ai gestori, contestualmente alla lettera di invito all'incontro, una planimetria del territorio comunale su cui sono riportati gli edifici e le aree di proprietà del Comune. Vista inoltre la lettera e) del comma 1 stesso articolo, sarebbe opportuno che fossero inoltre riportate le strutture scolastiche e sanitarie e di altro tipo con aventuali relative aree di rispetto. La medesima cartografia dovrebbe infine riportare gli impianti esistenti.

Durante l'incontro preliminare il Comune farà presenti le indicazioni di carattere generale cui vorrebbe attenersi per la redazione del programma comunale degli impianti. Tra queste, con riferimento ai criteri localizzativi di cui  all'art 11 comma 1, si ricordano e suggeriscono le seguenti:

  • limitare il numero di siti auspicando e favorendo lo sharing ai sensi della lettera d) comma 1 art 11, (anche attraverso un aumento non lineare del canone per la concessione di suolo pubblico in base al numero di gestori presenti sull'impianto) nei siti che permettono un minore impatto elettromagnetico;
  • preferire siti pubblici, in particolare di proprietà del Comune, accettando eventualmente anche siti privati;
  • escludere l'individuazione di siti interni alle aree di plessi scolastici e strutture sanitarie e per quanto possibile nelle relative immediate vicinanze;
  • preferire alcune tipologie di siti, ad esempio rotonde viarie, parcheggi, ecc. sulla base di scelte che potranno essere suggerite dalla Giunta Comunale.

Durante l'incontro i gestori presenteranno le proprie necessità e proposte le quali comunque dovranno già essere state comunicate formalmente al Comune con la trasmissione dei propri piani di sviluppo reti entro la fine di ottobre di ciascun anno ai sensi dell'art 9 comma 2.

Partendo dallo stato attuale ed analizzando le esigenze di sviluppo si trova una sintesi, eventualmente proponendo lo sharing, accorpando siti vicini in un'unica localizzazione.

Sulla base di quanto emerso dall'incontro, il Comune redigerà una bozza del Programma comunale degli impianti. Questo consiste essenzialmente in una planimetria del territorio comunale sulla quale sono individuati i siti per gli impianti radio-televisivi ed i siti per l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile. E' opportuno identificare in modo differente i siti esistenti da quelli futuri. I primi, essendo già in esercizio in una determinata localizzazione, potranno essere rappresentati con un punto in corrispondenza della struttura. Per i secondi si suggerisce l'identificazione con un un'area. Ad esempio, avendo individuato un parcheggio pubblico come sito di futura installazione, non è opportuno individuare un punto del parcheggio, perché in fase di progettazione potrebbe risultare migliore una differente collocazione, sempre interna al parcheggio, che consente una migliore diffusione del segnale nel rispetto dei limiti normativi per il campo elettromagnetico. Pertanto sarà opportuno individuare tutto il parcheggio come sito del Programma comunale. In alternativa, qualora il sito non sia identificabile con un'entità territoriale, come nel caso del parcheggio o in generale di un determinato edificio pubblico, il sito potrà essere rappresentato con un cerchio di raggio adeguato, 100-200 metri.

La bozza del programma degli impianti dovrà essere inviata alle amministrazioni comunali confinanti interessate che saranno invitate ad esprimere il proprio parere in sede di conferenza dei servizi, convocata a fini istruttori per i procedimenti stabiliti dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 49/2011.

Sarà utile inoltre che sia richiesto il nulla osta ai titolari (solitamente i proprietari di edifici residenziali o industriali) dei nuovi siti su aree ed edifici privati, se già individuati.
Il Programma comunale degli impianti potrà essere modificato/integrato sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, soprattutto per i siti prossimi ai confini comunali, e degli eventuali contributi scritti dei proprietari dei siti privati.

Per ottemperare a quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale in merito alla partecipazione della popolazione e di altri soggetti, sarà opportuno dare informazione della procedura in corso almeno mediante la pubblicazione  sul sito web del Comune per un periodo di almeno 30 giorni, offrendo la possibilità di presentare osservazioni o contributi scritti.

Sarà poi necessario valutare le eventuali osservazioni e contributi pervenuti, rispondendo a ciascuno ed eventualmente adeguando il programma comunale degli impianti.

Al termine del procedimento sopra descritto il Comune approverà il Programma comunale degli Impianti secondo procedure coerenti  con il proprio Statuto.

 

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Nella seduta del 6 aprile 2016 il Comitato ha condiviso il seguente documento:

Possibili semplificazioni dei procedimenti autorizzatori per impianti televisivi soggetti a solo cambio di frequenza.

L'art 87 comma 9 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, d. lgs 259/2003, stabilisce che "Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, ...".
Il presente documento individua la seguente possibile semplificazione dei procedimenti autorizzatori di cui agli artt. 87 e seguenti del Codice per impianti televisivi soggetti a solo cambio di frequenza che i Comuni potrebbero adottare ai sensi del suddetto art 87 comma 9  nella propria autonomia di soggetti competenti al rilascio del titolo abilitativo.

Il caso in oggetto è quello di impianti televisivi dotati di titolo abilitativo comunale e soggetti al solo cambio della frequenza di trasmissione, rimanendo inalterati dispositivi e strutture degli impianti e condizioni di esercizio. E' il caso ad esempio di impianti costretti ad abbandonare frequenze interferenti con Stati esteri e nelle condizioni di poter essere contestualmente riaccesi in una frequenza diversa.

Ai sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa (art 43 del DPR 445/2000) il gestore potrebbe inviare ad ARPAT e Comune la sola documentazione relativa alle modifiche intervenute specificando ovviamente gli estremi del titolo abilitativo già ottenuto.
In base all'entità del cambio di frequenza e della tipologia di antenna può verificarsi che il diagramma di radiazione rimanga inalterato o cambi. Dunque nel caso di diagramma di irradiazione inalterato (secondo esplicita dichiarazione del gestore), non essendovi modifiche delle caratteristiche di emissione sotto l'aspetto dell'impatto elettromagnetico, potrebbe essere ritenuta accettabile la sola comunicazione ad Arpat e Comune del cambio di frequenza (unita alla specificazione degli estremi del titolo abilitativo già posseduto e alla dichiarazione di non variazione del diagramma di irradiazione supportata da adeguata documentazione tecnica). Nel caso invece di variazione del diagramma di irradiazione, e quindi di possibile variazione dell'impatto elettromagnetico a seguito del cambio della frequenza, sarebbe opportuno che siano seguite le procedure ordinarie previste dal Codice, con la produzione della documentazione prevista dallo stesso.
In ogni caso ai sensi della citata normativa sulla semplificazione amministrativa il gestore dovrebbe produrre la sola documentazione relativa alle modifiche omettendo la documentazione rimasta invariata rispetto a quanto già prodotto in sede di rilascio del titolo abilitativo già posseduto.

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Possibili semplificazioni dei procedimenti autorizzatori per impianti di diffusione radiofonica soggetti a solo cambio di frequenza.

A seguito di quanto discusso nella riunione del 20 giugno 2017 il Comitato ha valutato opportuno estendere agli impianti di diffusione radiofonica le indicazioni riguardo le possibili semplificazioni dei procedimenti autorizzatori già individuate per gli impanti televisivi nella seduta del 6 aprile 2016.

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A seguito di quanto discusso nella seduta del 13 dicembre 2017 il Comitato ha condiviso il seguente documento.

Immediata riconduzione entro i limiti di cui all'art 12 comma 3 della legge regionale 49/2011 - ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

La legge regionale 49/2011 stabilisce (art 12 comma 3) che nei casi di superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, "in ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità."
Come riportato nella DGR 933/2016 (Allegato Criteri tecnici per la definizione ed attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art 12 della legge regionale 49/2011), l'immediata riconduzione entro i limiti è una misura d'urgenza temporanea in attesa dell'attuazione del definitivo risanamento, da realizzarsi, secondo quanto previsto dall'art 12 commi 1 e 2, tramite l'attuazione da parte dei gestori di opportune azioni di risanamento disposte dal comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti normativi.

A proposito della temporaneità dell'immediata riconduzione entro i limiti, si osserva come sia opportuno che la misura adottata, eventualmente consistente in un'ordinanza contingibile ed urgente se ce ne sono le condizioni come esposto più avanti, dia atto della temporaneità della misura stessa in attesa dell'attuazione del risanamento vero e proprio ai sensi dell'art 12 commi 1 e 2. Inoltre sarebbe opportuno l'avvio del risanamento contemporaneamente all'adozione della misura in questione, specialmente se la misura consiste nell'ordinanza.

In merito al fatto che l'ordinanza del sindaco non è un provvedimento che sostituisce gli strumenti amministrativi ordinari, si cita la seguente sentenza: "L'ordinanza sindacale contingibile e urgente, avendo natura di provvedimento "extra ordinem", deve avere effetti provvisori limitati nel tempo, in attesa dell'adozione dei provvedimenti tipici spettanti alle autorità competenti" (Consiglio di Stato sez. III, 05/10/2011, n. 5471).

La scelta delle possibili azioni da intraprendere da parte del comune per l'immediata riconduzione, tra le quali l'eventuale ordinanza sindacale contingibile ed urgente dipende dalle specificità della situazione in oggetto, in particolare dalla gravità e dall'urgenza. La tipologia di azione dipenderà innanzitutto dalla tipologia dei limiti normativi di esposizione superati - limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità-, dall'entità del superamento rispetto alle soglie, dalla ricorrenza delle esposizioni per i singoli, dalla tipologia e dall'entità di popolazione coinvolta (adulti, bambini, ecc), ecc.

Il T.U.E.L. prevede due diverse fattispecie di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della salute:
Art. 50, comma 5 dlgs 267/2000: "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale".
Art. 54 comma 4 dlgs 267/2000: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana".

L'ordinanza è dunque un atto straordinario con finalità di protezione della salute pubblica: "Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli art. 50 e 54 d.lg. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva" (Consiglio di Stato sez. V, 16/02/2010, n. 868 ).

In relazione alla tipologia dei limiti normativi di esposizione superati, si sottolinea che recenti sentenze del Consiglio di Stato (CdS 6057/2014, CdS 2697/2015, CdS 1519/2015) si sono occupate di casi specifici di superamento dei soli valori di attenzione e obiettivi di qualità dei 6 V/m., ribadendo la giurisprudenza sui poteri di ordinanza contingibile ed urgente; in tali casi le ordinanze sono state annullate.
Si fa presente che i valori di attenzione di 6 V/m sono fissati dal DPCM 08/07/2003, art 3 comma 2, "a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi".

Per completezza di informazione si riportano di seguito stralci delle sentenze citate.
Consiglio di Stato sez III, 10/12/2014 n. 6057 (si controverte della delocalizzazione, ordinata dal Presidente della Giunta regionale di impianti di diffusione televisiva):
Nella specie il superamento dei valori soglia riguarda i soli valori d'attenzione. Allora a più forte ragione, cioè quand'anche le predette ordinanze fossero state mere iniziative, la Regione (e non il suo Presidente in persona) era tenuta ad attivare il piano di risanamento di cui all'art. 9, c. 1 della l. 36/2001.
Da ciò discende l'assenza specifica d'ogni presupposto per l'attivazione d'ogni potestà ordinatoria, giacché, in disparte l'impossibilità d'ingiungere in via immediata la delocalizzazione senza attivare forme partecipate con i gestori ed il Ministero, è dubbia l'esistenza d'un serio ed attuale pericolo per la salute collettiva. Gli impianti de quibus superano i soli valori – soglia di attenzione, la cui fissazione è sì rilevante, ma soltanto qual misura precauzionale ai fini della protezione da effetti a lungo termine.

Consiglio di Stato, sez. III, 29/05/2015, n. 2697 (si controverte su provvedimenti del Sindaco di Pescara, della quale è stato riconosciuto dalla stessa sentenza il carattere contingibile ed urgente, per la riconduzione a conformità di impianti di diffusione radiofonica a seguito del superamento dei valori di attenzione)
8. 3 […] il Comune ha inteso, con l'ordinanza impugnata in primo grado, esercitare il potere di cui all'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., senza che ne ricorressero i presupposti, giacché non è possibile ravvisare nel caso di specie l'urgenza qualificata prevista dalla disposizione, essendo la situazione evidenziata dal provvedimento – il preteso superamento dei c.d. valori di attenzione – tutelabile con gli strumenti ordinari e non integrando essa quel carattere di straordinarietà capace di giustificare l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente.

 



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