Come rateizzare le sanzioni tributarie
Come rateizzare le sanzioni tributarie
- Richiesta di rateizzazione di sanzioni tributarie prima dell'iscrizione a ruolo
- Richiesta di rateizzazione delle sanzioni tributarie iscritte a ruolo
Richiesta di rateizzazione di sanzioni tributarie prima dell'iscrizione a ruolo
La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 15 "Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione" della legge regionale n. 31/2005 Norme generali in materia di tributi regionali, come modificato dall'art. 6 L.R. 21/12/2007 n. 67 su richiesta del contribuente, persona fisica od organizzazione, può concedere, nell'ipotesi di disagiate condizioni economiche e di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di trenta rate mensili.
La situazione di disagiate condizioni economiche e di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è quella in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito in una unica soluzione, ma che tuttavia è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. La sussistenza di tale situazione dovrà comunque essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare.
La Regione ha inoltre stabilito, con deliberazione di giunta regionale n. 38 del 28/01/2008 le modalità di concessione della rateazione ed i criteri per la definizione del numero delle rate in riferimento all'importo della sanzione.
La rateazione non viene concessa qualora il debito totale sia pari o inferiore ad Euro 150,00 per le persone fisiche e ad Euro 3.000,00 per le organizzazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 31/2005. Se l'importo è superiore ad Euro 50.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione d'idonea garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
La richiesta di rateizzazione, da indirizzare alla Regione Toscana settore "Politiche fiscali e riscossione" via di Novoli, 26 - 50127 Firenze, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo entro il termine, a pena di decadenza, di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo e/o sanzionatorio.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) per le persone fisiche, copia della cartella di pagamento, copia di un documento di identità e copia della documentazione attestante il reddito annuo lordo complessivo, ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare del richiedente
- scarica il modello dell'istanza per Persone fisiche
2) per le organizzazioni, copia della cartella di pagamento e copia di un documento di identità del legale rappresentante
- scarica il modello dell'istanza per Organizzazioni
In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.
Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di decadenza.
Le rate mensili in cui si dilazionerà il pagamento del debito scadono l'ultimo giorno di ogni mese.
Sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dall'interessato.
Richiesta di rateizzazione delle sanzioni tributarie iscritte a ruolo
Si comunica che a decorrere dal 15/03/2008, ai sensi dell'art. 36 L. 28/02/2008 n. 31 di conversione del D.L. 31/12/2007 n. 248, l'ufficio competente per la concessione delle rateizzazioni delle cartelle di pagamento è l'Agente della riscossione che ha emesso la cartella. I contribuenti sono quindi invitati a rivolgersi all'Agente della riscossione competente per ogni chiarimento.