Attività sanzionatoria per presentazione tardiva
Persone giuridiche private
Istituzioni
Tutte le informazioni sulle Istituzioni della Regione, in particolare su Enti locali associati, persone giuridiche, elezioni e partecipazione.Attività sanzionatoria per presentazione tardiva
Attività sanzionatoria.
Ai sensi dell'articolo 8 del DPGR 17 luglio 2001 31/R il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo cariche e trasferimento sede è di 15 giorni.
In caso di violazione del predetto termine si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 a € 516,00 prevista dall’art. 35 Codice civile.
Modalità di estinzione.
Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81 e dell’art. 8 della L.R. 81/2000, il trasgressore o l’obbligato in solido potranno liberarsi della propria obbligazione pagando, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente atto, la somma di € 20,00 pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dall’art. 35 c.c., oltre alle spese di notifica pari a € 9,50, per un totale complessivo di € 29,50.
Il versamento dovrà essere effettuato una sola volta dal trasgressore o dall’obbligato in solido, sul c/c postale n. 25228503 intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale , con una delle seguenti modalità:
• bollettino di c/c postale , indicando la causale "P.V. n. [NUMERO DEL VERBALE ] del [DATA DEL VERBALE ]– [NOME TRASGRESSORE\OBBLIGATO IN SOLIDO]";
• bonifico Codice IBAN IT98G0760102800000025228503, indicando la causale "P.V. n. [NUMERO DEL VERBALE] del [DATA VERBALE ] - [NOME TRASGRESSORE\OBBLIGATO IN SOLIDO]";
• on line sul sito http://iris.rete.toscana.it cliccando sull’icona “Sanzioni amministrative”, poi, nella Sezione “Altre sanzioni amministrative”, su “Processo Verbale”
(http://iris.rete.toscana.it/public/linkPageTributi.jsf) , e indicando la causale "PROCESSO VERBALE. n.[NUMERO DEL VERBALE] del [DATA DEL VERBALE] – [NOME
TRASGRESSORE\OBBLIGATO IN SOLIDO]"
La copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata al Settore Segreteria di Direzione. Persone Giuridiche Private. Attività Legislativa e Giuridica via mail all’indirizzo persone.giuridiche@regione.toscana.it oppure via posta certificata all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it con oggetto “c.a. Ufficio Persone Giuridiche – attestazione pagamento sanzione”
Modalità di ricorso.
A norma dell'art. 18 della Legge 689/81 gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, possono presentare scritti difensivi in carta semplice e/o chiedere di essere sentiti personalmente dall'Autorità Competente:
Regione Toscana – Direzione Programmazione e Bilancio – Settore Contabilità – via di Novoli 26 – 50127 Firenze (FI) – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Copia dello scritto difensivo e/o della richiesta di essere sentiti dovrà essere inviata per conoscenza, anche al Settore Servizi Giuridici Trasversali. Bollettino Ufficiale
In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti l’autorità competente provvederà all'emissione della Ordinanza - Ingiunzione di cui all'art. 18 della citata L.689/81.