Tirocini non curriculari presso soggetti ospitanti pubblici

Nota esplicativa con particolare riferimento ai piccoli comuni 

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Si rende necessario chiarire la possibilità di attivare tirocini presso i soggetti ospitanti pubblici, e in particolare presso Piccoli Comuni, con un numero di dipendenti inferiore a 5.

Il quadro normativo sui tirocini non curriculari in Toscana è costituito dalla legge regionale 32/2020 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 47/R del 8 agosto 2003 Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.

L’articolo 86 nonies del Regolamento n. 47/R/2003, rubricato “Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti”, stabilisce al comma 2 che ai soggetti ospitanti pubblici sia consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente
e a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore. 
Tale arrotondamento all’unità superiore opera per eccesso e consente quindi ai soggetti ospitanti pubblici l’attivazione di un tirocinio anche nel caso in cui il numero del personale dipendente a tempo indeterminato sia inferiore a 5. 

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
15.01.2021
Article ID:
37217239