Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
3 - LA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 C.S.)
A) SEGNALI VERTICALI IN GENERALE
Art. 77. - Norme generali sui segnali verticali (art. 39 C.s.)
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
Art. 79. - Visibilità dei segnali (art. 39 C.s.)
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
Art. 81. - Installazione dei segnali verticali (art. 39 C.s.)
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.
8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione
C) SEGNALI DI PRESCRIZIONE
Art. 104. - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione (art. 39 C.s.)
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
b) Segnali di divieto
Art. 116. - Segnali di divieto generici (art. 39 C.s.)
Art. 117. - Segnali di divieto specifici (art. 39 C.s.)
d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE. Indica il divieto di transito per i velocipedi;